COSTITUZIONI

DEI

FRATI MINORI CAPPUCCINI

 

 

I CAPPUCCINI - REGOLA - Fraternità di Cosenza

 

Frate Francesco di Assisi, divinamente ispirato e infiammato di amore per Cristo, scelse per sé e per i suoi frati una forma di fraternità evangelica da poveri e minori e la propose nella Regola con poche e semplici parole. Questa Regola e forma di vita fu approvata a viva voce da Innocenzo III e poi confermata da papa Onorio III il 29 novembre 1223 con la Bolla Solet annuere. Il santo Fondatore, prossimo alla morte, lasciò ai frati presenti e futuri il suo Testamento come ricordo, ammonizione ed esortazione «perche osserviamo più cattolicamente la Regola che abbiamo promesso al Signore».
Con il passare degli anni i suoi discepoli dovettero adattare la vita, l'attività e la legislazione alle diverse esigenze dei tempi; e lo fecero per mezzo delle Costituzioni nei Capitoli generali.
Clemente VII, il 3 luglio 1528, con la Bolla Religionis zelus approvò l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Questi si erano proposti sin dall'inizio di osservare e di trasmettere ai frati futuri con fedeltà, semplicità e purezza, secondo la Regola e il Testamento e sotto il magistero della Chiesa, il patrimonio spirituale del Fondatore san Francesco.

Per mantenere fede a tale proposito, il Capitolo generale dell'Ordine, celebrato nel 1536, pubblicò le Costituzioni, che in seguito furono più volte rivedute, per quanto fu necessario, per adattarle sia alle nuove condizioni dei tempi, sia, soprattutto, alle nuove prescrizioni della Chiesa. Così, per esempio, fu fatto dopo il Concilio di Trento, dopo il mutamento di alcune leggi ecclesiastiche e dopo la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico all'inizio di questo secolo. Le nostre Costituzioni, tuttavia, hanno sempre conservato il loro fondamentale ideale francescano.
Un altro evento di massima importanza per un adeguato rinnovamento della vita e della legislazione degli Istituti religiosi è stato il Concilio Vaticano II, particolarmente con la Costituzione dogmatica Lumen gentium e con il Decreto Perfectae caritatis.
Paolo VI con la Lettera apostolica motu proprio Ecclesiae sanctae del 6 agosto 1966 ordinò a tutti gli Istituti religiosi di rivedere le Costituzioni. Le direttive di revisione sono contenute nei testi conciliari e in altri posteriori documenti della Chiesa. Esse sono, in particolare, il continuo ritorno alle fonti di tutta la vita cristiana e all'originaria ispirazione degli Istituti, tenendo presenti i segni dei tempi, e la necessaria fusione dell'elemento spirituale con quello giuridico, perché le Costituzioni non siano un puro testo di diritto né di sole esortazioni.

Il nostro Capitolo speciale celebrato nel 1968 rivide accuratamente le Costituzioni, che furono poi promulgate «ad experimentum». Nei Capitoli degli anni 1970 e 1974 furono di nuovo qua e là ritoccate.
Finalmente, nel Capitolo generale celebrato nel 1982, le Costituzioni furono rielaborate secondo le norme della Ecclesiae sanctae II, n. 6 e 8 e per volere della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, reso noto con Lettera del 15 novembre 1979, in modo da poterne ottenere la definitiva approvazione della Santa Sede.
Lo stesso Capitolo generale, in attesa del nuovo Codice di Diritto Canonico e in obbedienza alle direttive emanate il 4 agosto 1981 dalla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, costituì una Commissione capitolare con il compito di redigere il testo per quanto riguarda la forma e di metterlo in accordo e di adattarlo alle norme del Codice di Diritto Canonico.
Il Definitorio generale, mettendo in atto quanto stabilito dal Capitolo generale e dopo aver ottenuta l'opportuna facoltà dalla Santa Sede con Lettera del 12 novembre 1982, fece pubblicare il testo delle Costituzioni riveduto in modo definitivo. Il testo entro in vigore il giorno 25 marzo 1983, Solennità dell'Annunciazione del Signore, e conservò la validità fino a che le stesse Costituzioni non furono debitamente approvate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e delle Societa di Vita Apostolica.
Dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico il 25 gennaio 1983, fu necessario adattare diversi punti delle Costituzioni al nuovo Diritto. Perciò la Congregazione diede ai Superiori generali la facoltà di emanare norme provvisorie circa le materie richieste dal nuovo Codice e non ancora inserite nel testo delle Costituzioni, norme da presentare naturalmente al prossimo Capitolo generale.
Frattanto il testo delle Costituzioni, accuratamente riveduto, fu trasmesso alla Congregazione, che lo approvò il 25 dicembre 1986.
Il Capitolo generale, celebrato nel 1988, esaminò con attenzione e approvò le proposizioni che il Definitorio generale aveva preparato e che, secondo il Codice di Diritto Canonico, dovevano essere inserite nel testo delle Costituzioni; e la sopraccitata Congregazione le ratificò con Lettera del 7 febbraio 1990.
Pertanto il presente testo delle Costituzioni, redatto in lingua latina e definitivamente approvato dalla Santa Sede, è da ritenersi autentico e ad esso devono attenersi tutte le versioni in altre lingue.
E il testo è i1 seguente.

Roma, 25 marzo 1990

NEL NOME DEL SIGNORE
NOSTRO GESÙ CRISTO
INCOMINCIANO
LE COSTITUZIONI
DEI 
FRATI MINORI CAPPUCCINI

ARTICOLO I
La nostra vita secondo il Vangelo

1

1,1. Il santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo è sempre, per la Chiesa, sorgente di vita, e, per il mondo, annuncio di salvezza.

1,2. La Chiesa, infatti, sotto la guida dello Spirito Santo, vi riconosce Cristo e con fede ne accoglie le opere e le parole che, per coloro che credono, sono spirito e vita.

1,3. San Francesco, istituendo la nostra Fraternità, fin dall'inizio della sua conversione lo prese come norma della sua vita e della sua azione.

1,4. Perciò comandò espressamente, all'inizio e alla fine della Regola, di osservarlo e nel Testamento affermò che gli era stato rivelato di vivere secondo la forma del santo Vangelo.

1,5. Impegnamoci, dunque, come suoi figli, ad approfondirne la conoscenza.

1,6. In tutte le circostanze della vita seguiamo il Vangelo come legge suprema, leggiamolo assiduamente e meditiamolo nel nostro cuore come la beata Vergine Maria, cosi che con la nostra vita sempre piu modellata secondo il Vangelo, cresciamo in ogni cosa verso Cristo.

2

2,1. San Francesco, vero discepolo di Cristo e sublime modello di vita cristiana, mostrò ai suoi frati come seguire in letizia Cristo povero e umile, per essere da lui condotti nello Spirito Santo al Padre.

2,2. Infiammati dall'amore di Cristo, per essere a lui piu conformi, contempliamolo nell'annientamento della incarnazione e della croce e, celebrando in comune letizia l'Eucaristia, partecipiamo al suo mistero pasquale, pregustando così la gloria della sua risurrezione, finché egli venga.

2,3. Viviamo con generosità i consigli evangelici, specialmente quelli che abbiamo promesso: la castità, come consacrazione a Dio; la povertà, come nostra particolare via di salvezza; e l'obbedienza, come espressione di carità.

3

3,1. San Francesco, ascoltate le parole di Francesco del Vangelo sulla missione dei discepoli, fondò la Fraternità dell'Ordine dei Minori, perché essi, vivendo in comunione di vita, testimoniassero il Regno di Dio, predicando la penitenza e la pace con l'esempio e con la parola.

3,2. Per apprendere lo stile di vita del vero discepolo di Cristo, stile che in modo mirabile rifulse in Francesco, imitiamo il serafico Padre, coltiviamo diligentemente con la vita e con le opere il suo patrimonio spirituale, e rendiamone partecipi gli uomini di ogni tempo.

3,3. A questo fine leggiamo frequentemente la vita e gli scritti di san Francesco e dei suoi frati, in modo particolare dei Cappuccini, che si distinsero per santità, zelo apostolico e dottrina, come pure altri libri che rivelano il suo spirito.

4

4,1. Come Frati Minori Cappuccini, è necessario che conosciamo la natura e le finalità del nostro Ordine, affinché la nostra vita, rettamente adattata ai tempi, sia ispirata alla sana tradizione dei nostri fratelli.

4,2. Prima di tutto conviene imitarli con il ritorno, mediante la conversione del cuore, alla primitiva ispirazione, cioé alla vita e Regola del nostro Padre Francesco, in modo che il nostro Ordine continuamente si rinnovi.

4,3. Seguendo il loro esempio, applichiamoci a dare la massima importanza alla vita di orazione, specialmente contemplativa; a coltivare, con spirito di minori, una radicale povertà sia personale che comunitaria; a professare inoltre, per amore della croce del Signore, l'austerità di vita e la lieta penitenza, anche cercando, alla luce dei segni dei tempi e con l'approvazione dei superiori, nuovi modi di vivere la nostra vita.

4,4. Praticando la cordialità fraterna tra di noi, stiamo con gioia vicino ai poveri, ai deboli e ai malati, condividendone la vita; e conserviamo la nostra particolare capacità di contatto con il popolo.

4,5. Promoviamo un fervente apostolato da prestarsi in spirito di servizio, con varie forme, principalmente con l'evangelizzazione.

5

5,1. La Regola di san Francesco, nascendo dal Vangelo, conduce necessariamente alla vita evangelica.

5,2. Dedichiamoci con assiduità a studiarne lo spirito e applichiamoci ad osservarla semplicemente, senza commenti e santamente, secondo l'esortazione dello stesso Fondatore espressa nel suo Testamento e secondo lo spirito, le intenzioni evangeliche e gli esempi di santità dei primi frati Cappuccini.

5,3. I superiori e le fraternità abbiano a cuore di promuovere lo studio, l'amore e l'osservanza della Regola.

5,4. Affinché la Regola e le intenzioni del Padre Fondatore possano essere osservate dovunque fedelmente, i superiori maggiori procurino che, secondo le diverse regioni, culture ed esigenze dei tempi e dei luoghi, siano cercate forme, anche molteplici, più adatte alla vita e all'apostolato dei frati.

5,5. La vera pluriformità, poi, è quella che, salva sempre l'unità dello stesso spirito genuino, ha il suo fondamento nella comunione fraterna e nell'obbedienza ai superiori: ne consegue che, affinché lo spirito non si estingua, si concede la libertà evangelica nell'agire, specialmente in ciò che riguarda il rinnovamento della nostra vita.

6

6,1. Il serafico Padre dettò il suo Testamento quando, prossimo alla morte, ornato dalle sacre stimmate e pieno dello Spirito Santo, più vivamente desiderava la nostra salvezza.

6,2. In esso espresse la sua ultima volontà e trasmise la preziosa eredità del suo spirito;

6,3. e ce lo consegnò perché osservassimo sempre meglio, secondo le direttive della Chiesa, la Regola che abbiamo professato.

6,4. Perciò, secondo la tradizione del nostro Ordine, riteniamo il Testamento come la prima esposizione spirituale della Regola e preminente ispirazione della nostra vita.



7,1. Lo scopo delle Costituzioni è di aiutarci nelle mutate condizioni della nostra vita, ad osservare con maggior impegno e perfezione la Regola.

7,2. In esse troviamo un mezzo sicuro per rinnovarci spiritualmente in Cristo e per vivere pienamente la consacrazione con cui ci siamo votati a Dio.

7,3. Osserviamole in forza della nostra professione non come servi, ma come figli che desiderano amare Dio sopra ogni cosa e ascoltare lo Spirito Santo che ci istruisce, protesi alla gloria di Dio e alla salvezza degli uomini.

7,4. Si esortano vivamente tutti i frati ad applicarsi allo studio personale della Regola, del Testamento e delle Costituzioni e ad accoglierne lo spirito

ARTICOLO II 
La nostra vita nella Chiesa



8,1. La Chiesa, strumento di salvezza e di unione con Dio e tra gli uomini, si presenta al mondo come popolo di Dio in cammino: popolo, che Cristo ha voluto unito nella vita, nella carità e nella verità, e che lo Spirito Santo ha arricchito di doni o carismi utili per rinnovare e diffondere sempre più la Chiesa stessa.

8,2. E nella Chiesa, dotata di inesauribile varietà di carismi, san Francesco, sotto la guida dello Spirito Santo, fondò, dandole una propria fisionomia, una Fraternità religiosa. La Chiesa la approvò con la sua autorità gerarchica e con sollecitudine materna continua a proteggerla, perché sul suo volto risplenda l'immagine di Cristo povero, umile e dedito al servizio degli uomini, specialmente dei poveri.

8,3. Similmente fu approvato dalla Chiesa l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini con la Bolla Religionis zelus, emanata da Papa Clemente VII il 3 luglio 1528.

8,4. Amiamo, quindi, intensamente la Chiesa, meditando il suo mistero e partecipando attivamente alla sua vita e alle sue iniziative.

9

9,1. Sull'esempio di san Francesco, che fu uomo cattolico e tutto apostolico, prestiamo fedele obbedienza allo Spirito di Cristo che vive nella Chiesa.

9,2. Obbediamo e riveriamo il Sommo Pontefice che i religiosi, anche in forza del voto di obbedienza, sono tenuti a considerare come supremo superiore, e il Collegio dei Vescovi che, in unione con il Papa, è segno visibile dell'unità e dell'apostolicità della Chiesa.

9,3. Dovunque siamo, contribuiamo con la nostra presenza fraterna e profetica al bene della Chiesa particolare, collaborando al suo incremento e progresso.

9,4. Prestiamo, secondo il nostro carisma e sotto la guida del Vescovo diocesano, il nostro servizio apostolico al popolo di Dio e a tutti gli uomini.

9,5. Onoriamo, collaborando premurosamente con loro, i presbiteri e tutti coloro che ci danno lo spirito e la vita.

10 

10,1. Il ministro generale è posto a servizio e ad utilità di tutta la Fraternità. Amiamolo, e con cuore generoso obbediamogli come successore del santo Fondatore e come vincolo vivente che ci unisce all'autorità della Chiesa e fra di noi.

10,2. Seguiamo con amore e con attiva e responsabile obbedienza anche gli altri ministri della Fraternità, dati a noi dal Signore come pastori e depositari della fiducia dei frati, per sentirci più strettamente e con maggiore sicurezza uniti per il servizio della Chiesa nello spirito di fede e nell'amore di Cristo.

11 

11,1. San Francesco attinse dall'adorazione del Padre infinitamente buono quel sentimento di fratellanza universale, in virtù del quale vedeva in ogni creatura l'immagine di Cristo primogenito e salvatore.

11,2. Come suoi figli, sentiamoci fratelli di tutti senza distinzione; e, di fronte ad ogni creatura, innalziamo la lode della creazione a Dio dal quale proviene ogni bene.

11,3. Riuniti dallo Spirito Santo con una medesima vocazione, promoviamo, mediante la preghiera e il lavoro in comune, il sentimento di fraternità in tutto l'Ordine e specialmente nelle nostre comunità provinciali e locali. Lo stesso sentimento coltiviamolo verso tutti i fratelli e le sorelle, sia religiosi che secolari, che con noi formano un'unica famiglia francescana.

11,4. La nostra fraternità evangelica, piccolo modello e fermento di vita in società, è un invito agli uomini a promuovere rapporti fraterni tra loro e a unire le loro forze per migliorare lo sviluppo della persona umana e il vero progresso sociale.

11,5. Nell'evolversi dei rapporti sociali la nostra vita fraterna ha una particolare importanza e testimonianza, in quanto, anche in questo campo, Dio ci chiama a realizzare e a incrementare la fraternità nella giustizia e nella pace.

12 

12,1. Il Figlio di Dio, assumendo la condizione di servo, è venuto non per essere servito, ma per servire e a dare la propria vita per la salvezza di tutti.

12,2. Desiderando diventare conformi alla sua immagine, non presumiamo di primeggiare, ma, come minori, impegnamoci a servire tutti, specialmente coloro che soffrono indigenza e tribolazioni e perfino coloro che ci perseguitano.

12,3. Viviamo, quindi, la nostra vita fraterna accanto ai poveri, condividendo con grande carità le loro prove e la loro umile condizione.

12,4. Mentre li soccorriamo nelle loro necessità materiali e spirituali, dedichiamoci con la vita, l'opera e la parola alla loro promozione umana e cristiana.

12,5. Così facendo, manifestiamo lo spirito della nostra fraternità, quello cioè di essere minori, e diventiamo nello stesso tempo fermento di giustizia, di unione e di pace.

13 

13,1. Per realizzare fruttuosamente la nostra vocazione evangelica nella Chiesa e nel mondo, impegnamoci a vivere fedelmente la vita apostolica fatta di contemplazione e di azione, imitando Gesù, che trascorreva la sua vita nella preghiera e nell'opera di salvezza.

13,2. Gli apostoli, mandati dal Signore nel mondo, seguendo il modello di vita del Maestro, si dedicavano alla preghiera e al ministero della parola.

13,3. San Francesco, benché prediligesse luoghi solitari, scelse, seguendo l'esempio del Signore e degli apostoli, un genere di vita che unisse in sé la preghiera e la proclamazione del messaggio di salvezza.

13,4. Dedichiamoci, perciò, alla lode di Dio e alla meditazione della sua parola per poter essere sempre più zelanti nel condurre con la nostra attività gli uomini ad accogliere con gioia l'amore di Dio.

13,5. Così la nostra vita di preghiera sarà compenetrata di spirito apostolico e la nostra vita apostolica di spirito di preghiera.


ARTICOLO I
La vocazione alla nostra vita

14

14,1. Dio, nella sua bontà, chiama tutti membri della Chiesa alla perfezione della carità, secondo i diversi stati di vita, per promuovere la santità di ciascuno e la salvezza del mondo.

14,2. A questa chiamata ognuno deve dare in tutta libertà una sua risposta d'amore, in modo che la dignità della persona umana vada di pari passo con la volontà di Dio.

14,3. Con animo riconoscente rallegriamoci tutti della singolare grazia della vocazione religiosa che ci è stata concessa da Dio.

14,4. Corrispondendo alla nostra vocazione francescano-cappuccina, noi diamo al mondo pubblica testimonianza della vita già ora presente ed eterna di Cristo; lo seguiamo nella sua povertà e umiltà e diffondiamo ovunque, specialmente tra i poveri, il suo messaggio.

14,5. Così noi, vivendo in fraternità come pellegrini, penitenti nel cuore e nelle opere, al servizio di tutti in letizia e con spirito di minori, intendiamo dedicarci alla missione salvifica della Chiesa.

15 

15,1. La sollecitudine per le vocazioni nasce, soprattutto, dalla consapevolezza che i frati hanno di vivere e offrire agli altri una vita ricchissima di doti umane ed evangeliche. Infatti i candidati, abbracciandola, mentre rendono un autentico servizio a Dio e agli uomini, realizzano se stessi. Ma, per poter dare una evidente testimonianza di questo genere di vita, è necessario il nostro continuo rinnovamento.

15,2. Tutti i frati prestino la loro collaborazione in favore delle vocazioni spinti dal desiderio di attuare, secondo il nostro carisma, il disegno di Dio.

15,3. Memori della sollecitudine di san Francesco nel veder crescere la prima fraternità, tutti i frati, specialmente i ministri e le singole fraternità, si premurino di scoprire e favorire le vocazioni autentiche soprattutto con l'esempio, con la preghiera e con la parola.

15,4. Così facendo, collaboriamo con Dio che chiama e sceglie chi vuole e contribuiamo al bene della Chiesa.

16 

16,1 . Si promuovano con zelo le varie forme di pastorale vocazionale, specialmente nell'ambito più vicino allo spirito del nostro Ordine.

16,2. Si ottengono migliori risultati dove ci sono dei frati specificamente destinati a promuovere e a coordinare l'animazione vocazionale. Tutti i frati, però, diano il loro contributo come segno di fecondità della vita francescana.

16,3. A favorire le vocazioni giova molto offrire ai giovani l'opportunità di partecipare, in qualche modo, alla nostra vita fraterna: cosa possibile soprattutto in apposite case dove, nello stesso tempo, venga loro offerto anche un aiuto per la riflessione personale.

16,4. Per coltivare bene e preparare meglio le vocazioni in vista della vita religiosa, i ministri provinciali con il consenso del definitorio e, se sembrerà opportuno, con il consiglio del Capitolo provinciale, erigano speciali istituti secondo le necessità delle regioni e dei tempi.

16,5. Questi istituti siano organizzati secondo le norme della sana pedagogia. Gli alunni, unendo la formazione scientifica a quella umana e in continuo contatto con la società e le famiglie, vi conducano, pari alla loro età, spirito e sviluppo, un tenore di vita cristiana da cui si possa scoprire e alimentare la vocazione alla vita religiosa.

16,6. Gli studi, che gli alunni devono coltivare, siano programmati in modo che si possano proseguire altrove senza difficoltà.

ARTICOLO II
L'ammissione alla nostra vita


17 

17,1. San Francesco, preoccupato per la purezza della vita intuendo che la sua Fraternità sarebbe diventata una moltitudine temeva, nello stesso tempo, il numero di frati inetti.

17,2. Perciò, dovendo la Fraternità crescere nella virtù, nella perfezione della carità e nello spirito piuttosto che nel numero, coloro che vorranno abbracciare la nostra vita siano accuratamente esaminati e scelti.

17,3. I ministri provinciali si informino con cura se coloro che si devono ammettere alla nostra vita abbiano i requisiti richiesti dal diritto universale e nostro per la loro valida e lecita ammissione. In particolare si osservi quanto segue:
a) i candidati per la loro indole siano idonei alla convivenza fraterna nella nostra vita evangelica;
b) sia accertato che essi godano della salute fisica e psichica necessaria per il nostro tenore di vita; 
c) è necessario che i candidati dimostrino con la loro vita di credere fermamente ciò che crede e tiene per certo la santa madre Chiesa e che abbiano un modo di pensare cattolico; 
d) risulti che essi godano di buona reputazione specialmente presso coloro che essi ordinariamente frequentano; 
e) siano dotati di debita maturità e di generosa volontà e risulti con certezza che entrano nell'Ordine solo per servire sinceramente a Dio e alla salvezza degli uomini, secondo la Regola e forma di vita di san Francesco e secondo le nostre Costituzioni; 
f) siano istruiti secondo le esigenze della propria regione e si abbia la speranza che possano esercitare fruttuosamente il loro ufficio; 
g) specialmente se si tratta di candidati di età adulta e di quelli che hanno già avuto una certa esperienza di vita religiosa, si raccolgano tutte le informazioni utili sulla loro vita precedente; 
h) se si tratta di chierici secolari o di coloro che sono stati ammessi in un altro istituto di vita consacrata o in una associazione di vita apostolica o in seminario, oppure della riammissione di un candidato, si osservino le prescrizioni del diritto universale.

18 

18,1. Cristo, nostro sapientissimo maestro, rispondendo al giovane che aveva mostrato il desiderio di conseguire la vita eterna, disse che, se voleva essere perfetto, prima vendesse tutti i suoi beni e li distribuisse ai poveri.

18,2. Il suo imitatore Francesco non solo insegnò questo consiglio con la parola e lo mise in pratica in se stesso e negli altri che accoglieva, ma lo prescrisse anche nella Regola perché venisse osservato.

18,3. Perciò i ministri provinciali facciano conoscere e spieghino le parole del santo Vangelo ai candidati che, spinti dall'amore per Cristo, vengono al nostro Ordine, perché, a suo tempo, prima della professione perpetua, rinunzino ai loro beni in favore soprattutto dei poveri.

18,4. I candidati si preparino interiormente alla futura rinuncia dei beni e si dispongano al servizio di tutti gli uomini, specialmente dei poveri.

18,5. I frati, poi, secondo la Regola, evitino qualsiasi occasione di ingerirsi in queste faccende.

18,6. I candidati, inoltre, siano pronti a mettere a disposizione di tutta la fraternità le risorse della loro intelligenza e della loro volontà, nonché le loro doti di natura e di grazia per svolgere a servizio del popolo di Dio gli incarichi che riceveranno.

19 

19,1. Ammettere al postulato, al noviziato e alla professione, oltre che al ministro generale, spetta, in ciascuna provincia, al ministro provinciale, che può delegare questa facoltà al vicario provinciale, al viceprovinciale e al superiore regolare.

19,2. Questi superiori, prima di ammettere i candidati al noviziato, consultino il proprio Consiglio oppure tre o quattro frati nominati dallo stesso Consiglio; per poter ammettere, invece, alla prima professione e alla professione perpetua, hanno bisogno del consenso del loro Consiglio.

19,3. Se il caso lo richiede, siano consultati anche coloro che hanno una particolare competenza in materia.

20 

20,1. Spetta al maestro dei novizi, se il ministro provinciale non disporrà diversamente, compiere l'atto o il rito di accettazione con il quale ha inizio il noviziato.

20,2. Il ministro provinciale, invece, riceve in nome della Chiesa i voti dei profitenti; può, tuttavia, delegare questa facoltà ad un altro frate dell'Ordine.

20,3. Nel ricevere al noviziato e nell'emettere la professione si osservino le prescrizioni liturgiche.

20,4. La professione religiosa si emetta ordinariamente durante la celebrazione della Messa, usando la seguente formula approvata dalla Santa Sede per le famiglie francescane: «Io fra... a lode di Dio, nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, davanti ai fratelli, nelle tue mani, Padre N.N., (per tre anni, per... anni, per tutto il tempo della mia vita) faccio voto di vivere in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, secondo la Regola confermata da Papa Onorio e le Costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa Fraternità per attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e della Chiesa mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione della beata Vergine Maria Immacolata, del nostro Padre san Francesco e di tutti i santi e il vostro fraterno aiuto».

21 

21,1. La natura e il fine dei tre consigli evangelici, che nella professione si promettono con voto, e di unirci a Cristo con il cuore che la grazia ha reso libero, in una vita casta, povera e obbediente, seguendo l'esempio di san Francesco.

21,2. Il consiglio evangelico della castità per il Regno dei cieli, segno del mondo futuro e fonte di maggiore fecondità in un cuore indiviso, comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato.

21,3. Il consiglio evangelico della povertà ad imitazione di Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero, comporta, oltre a una vita povera di fatto e di spirito, la dipendenza dai superiori e la limitazione nell'usare e disporre dei beni. Non solo, ma che prima della professione perpetua si faccia anche la rinuncia volontaria alla capacità di acquistare e di possedere e, per quanto è possibile, in forma valida anche di fronte al diritto civile.

21,4. Il consiglio evangelico dell'obbedienza, promesso nello spirito di fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, comporta la sottomissione per Iddio della propria volontà ai legittimi superiori «in tutte le cose che non sono contrarie alla coscienza e alla Regola», quando essi le comandano secondo le nostre Costituzioni.

ARTICOLO III
La formazione in genere

22 

22,1. La formazione è il perfezionamento dei frati e delle fraternità in modo che la nostra vita diventi, secondo le esigenze dei tempi e dei luoghi, sempre più conforme al santo Vangelo e allo spirito francescano. La formazione deve essere costante e protrarsi per tutta la vita sia nei valori umani sia nella vita evangelica e religiosa.

22,2. La formazione completa interessa tutta la persona, in particolare sotto l'aspetto religioso, psichico, culturale e anche professionale o tecnico. E comprende due fasi: la formazione iniziale e la formazione permanente.

23 

23,1. Ogni formazione è, prima di tutto, opera dello Spirito Santo che vivifica dall'interno formatori e formandi.

23,2. La formazione attiva richiede la collaborazione dei formandi che sono gli autori principali e responsabili della propria crescita.

23,3. Ogni frate per tutta la vita è, nello stesso tempo, colui che forma e che si forma, perché tutti hanno sempre qualcosa da imparare e da insegnare. Questo principio sia posto come programma della formazione e sia tradotto nella pratica della vita.

23,4. Vivere insieme come frati minori l'un per l'altro è, fin dall'inizio, una caratteristica della vocazione francescana. La vita fraterna, quindi, deve essere sempre e dovunque l'esigenza fondamentale del processo formativo.

23,5. Perché le singole fraternità, in modo particolare quelle che sono specificatamente formative, possano adempiere questo importante compito, è necessario che attingano l'ispirazione e l'incentivo dalla prima fraternità che è la fraternità provinciale.

23,6. Benché tutti i frati siano formatori, si richiedono, tuttavia, alcuni frati dotati di maggiore responsabilità e delegati a questo compito. Primi, fra questi, il ministro provinciale e i guardiani, in quanto sono gli ordinari animatori e coordinatori del processo formativo dei frati. Ci sono, poi, dei formatori qualificati che assumono questo ufficio in nome della fraternità.

24 

24,1. L'Ordine disponga di strumenti formativi rispondenti alle esigenze del proprio carisma specifico.

24,2. Dovendosi prestare una particolare attenzione ai frati nella formazione iniziale, le singole circoscrizioni predispongano adeguate strutture educative.

24,3. Il processo educativo richiede, soprattutto, un gruppo di frati responsabili, i quali lavorino insieme con gli stessi criteri per tutto l'iter formativo. Tale gruppo abbia il dovuto aiuto di tutta la fraternità.

24,4. Di grande importanza sono il segretariato e i centri di formazione; si abbia quindi, attenzione che siano curati e resi operativi.

24,5. Il segretariato generale della formazione sia a disposizione dei superiori generali e dei superiori delle diverse circoscrizioni con aiuti e informazioni, perché possano provvedere a ciò che riguarda la formazione.

24,6. Similmente nelle singole province si abbia un consiglio di formazione e, nei centri di formazione, sia incaricato un frate con particolari responsabilità per promuovere ciò che riguarda la formazione.

24,7. Le singole province o gruppi di province, secondo le situazioni delle regioni, abbiano un loro statuto formativo nel quale siano esposti la meta, i programmi e gli schemi concreti di tutto il processo formativo dei frati.

ARTICOLO IV
L'iniziazione alla nostra vita

25 

25,1. La formazione iniziale della nostra vita richiede la necessaria esperienza e conoscenza, mediante le quali i candidati, sotto la guida dei formatori, sono avviati progressivamente a vivere il Vangelo nello spirito di san Francesco.

25,2. Nel tempo della iniziazione la formazione, che deve unire armonicamente l'elemento umano e quello spirituale dei candidati, sia veramente solida, completa e adattata alle necessità dei tempi e dei luoghi.

25,3. Si usino i mezzi appropriati per una educazione attiva e, soprattutto, l'esercizio di quelle attività e di quei compiti per mezzo dei quali i candidati siano condotti progressivamente ad acquisire l'autodominio e la maturità psichica e affettiva.

25,4. Tenendo conto del loro particolare temperamento e dei doni di grazia, i candidati siano introdotti nella vita spirituale, alimentata dalla lettura della parola di Dio, dalla partecipazione attiva alla liturgia, dalla riflessione personale e dalla preghiera, in modo da sentirsi sempre più attratti verso Cristo, che e via, verità e vita.

25,5. I frati, nella formazione iniziale, acquistino una conoscenza ed esperienza vera dello spirito francescano-cappuccino con lo studio della vita di san Francesco e del suo pensiero circa l'osservanza della Regola, con lo studio della storia e delle genuine tradizioni del nostro Ordine e, soprattutto, con l'assimilazione e la pratica della vita alla quale sono stati chiamati.

25,6. Coltivino in modo particolare la vita fraterna sia in comunità sia con gli altri uomini, soccorrendoli nelle loro necessità, per imparare, così, a vivere sempre meglio l'operosa partecipazione alla vita della Chiesa.

25,7. La specifica formazione iniziale dei frati sia ordinata secondo i diversi uffici che essi dovranno esercitare e secondo le particolari circostanze e gli statuti delle circoscrizioni.

25,8. Tutte le fasi dell'iniziazione devono svolgersi in fraternità particolarmente idonee a condurvi la nostra vita e a darne la formazione, e designate a questo fine dal ministro provinciale con il consenso del definitorio. Tuttavia, lo stesso ministro provinciale con il consenso del definitorio può concedere che il periodo del postulato sia vissuto fuori dalle nostre fraternità.

25,9. L'erezione della casa del noviziato, il trasferimento e la soppressione del noviziato stesso spettano al ministro generale con il consenso del definitorio mediante un decreto dato per iscritto. Lo stesso ministro generale con il consenso del definitorio, in casi particolari e in via eccezionale, può concedere che il candidato trascorra l'anno di noviziato in un'altra casa dell'Ordine, sotto la direzione di un religioso idoneo che faccia le veci di maestro dei novizi.

25,10. Il superiore maggiore può permettere che un gruppo di novizi dimori, per un certo spazio di tempo, in un'altra casa dell'Ordine da lui designata.

26 

26,1. Ogni fratello, dato da Dio alla fraternità, arreca gioia e insieme è di sprone a rinnovarci nello spirito della nostra vocazione.

26,2. A tutta la fraternità, in quanto vi appartengono, spetta iniziare i candidati alla nostra vita.

26,3. Tuttavia il ministro provinciale con il consenso del definitorio ne affidi la direzione, nel modo e nei limiti da lui stabiliti, a frati dotati di esperienza di vita spirituale, fraterna e pastorale, di dottrina, di prudenza, di discernimento degli spiriti e di conoscenza delle anime.

26,4. I maestri dei postulanti, dei novizi e dei professi devono essere liberi da tutti gli impegni, che possono distoglierli dalla cura e dalla direzione dei candidati.

26,5. Quando, poi, lo consigliano particolari motivi, possono essere associati a loro dei collaboratori, specialmente in ciò che riguarda la cura della vita spirituale e il foro interno.

27 

27,1. Il tempo della formazione iniziale incomincia dal giorno in cui il candidato, ammesso dal ministro provinciale, entra nella fraternità, e si protrae fino alla professione perpetua. Si compie a norma del diritto universale e nostro. Dell'ingresso sia redatto un documento.

27,2. Da quel giorno il candidato, per quanto riguarda la formazione, la vita e il lavoro, deve essere ritenuto membro della fraternità in modo graduale, secondo le modalità stabilite dal ministro provinciale con il consenso del definitorio.

27,3. La formazione iniziale, come inserimento nella nostra fraternità, comprende il postulato, il noviziato e il postnoviziato.

28 

28,1. Il postulato è il periodo della formazione iniziale e della scelta da farsi della nostra vita. Il tempo e le modalità di questo primo periodo sono stabiliti dal ministro provinciale con il consenso del definitorio. In tale periodo il candidato conosce la nostra vita, e la fraternità, da parte sua, conosce meglio il candidato e può vagliarne la vocazione.

28,2. La formazione dei postulanti tende, soprattutto, a completare la catechesi della fede e comprende l'introduzione alla liturgia, il metodo dell'orazione, l'istruzione francescana e la prima esperienza di lavoro apostolico. Devono essere anche rafforzate e promosse la maturità umana, specialmente affettiva, e l'attitudine a saper discernere evangelicamente i segni dei tempi.

29 

29,1. Il noviziato è il periodo di più intensa iniziazione e di più profonda esperienza della vita evangelica francescano-cappuccina nelle sue esigenze fondamentali e suppone un scelta libera e matura della vita religiosa.

29,2. La direzione dei novizi, sotto l'autorità dei superiori maggiori, è riservata al solo maestro, che sia frate dell'Ordine e abbia emesso i voti perpetui.

29,3. La formazione del novizio si fonda sui valori della nostra vita consacrata, conosciuti e vissuti alla luce dell'esempio di Cristo, delle intuizioni evangeliche di san Francesco e delle genuine tradizioni dell'Ordine.

29,4. Il ritmo del noviziato risponda agli aspetti primari della nostra vita religiosa mediante, principalmente, una particolare esperienza di fede, di orazione contemplativa, di vita fraterna, di contatto con i poveri e di lavoro.

29,5. Perché sia valido, il noviziato deve comprendere dodici mesi da trascorrere nella stessa comunità del noviziato; il suo inizio e la modalità siano stabiliti dal ministro provinciale con il consenso del definitorio.

29,6. L'assenza dalla casa del noviziato per tre mesi continui o a intervalli rende invalido il noviziato. L'assenza che superi i quindici giorni deve essere supplita. Sia osservato, inoltre, con attenzione tutto ciò che circa il noviziato prescrive il diritto universale.

29,7. Dell'inizio del noviziato, con il quale comincia la vita nell'Ordine, si rediga un documento.

30 

30,1. Il postnoviziato è il periodo in cui i frati, maturando progressivamente, si preparano alla scelta, che sarà definitiva con la professione perpetua, della nostra vita evangelica.

30,2. Poiché questa vita evangelica fraterna ha, nella nostra vocazione, il primo posto, anche nel tempo del postnoviziato abbia la priorità. Perciò si dia la stessa formazione a tutti i frati nello spazio di tempo e nel modo da determinarsi dal ministro provinciale con il consenso del definitorio.

30,3. I frati, secondo la propria indole e grazia, si applichino ad uno studio più profondo della Sacra Scrittura, della teologia spirituale, della liturgia, della storia e della spiritualità dell'Ordine, ed esercitino le varie forme di apostolato e di lavoro anche domestico. Una tale formazione, poi, sia sempre fatta in considerazione della vita e della continua maturazione della persona.

ARTICOLO V
La professione della nostra vita

31 

31,1. Riflettiamo spesso quanto grande della sia la grazia della nostra professione religiosa.

31,2. Per mezzo di essa, infatti, a nuovo e speciale titolo, noi abbracciamo a gloria e a servizio di Dio una vita che ci conduce alla perfezione della carità; e, consacrati stabilmente e intimamente al culto divino, rappresentiamo Cristo unito da indissolubile vincolo alla Chiesa, sua sposa.

31,3. In questa consacrazione, per ottenere più abbondante il frutto della grazia battesimale, ci obblighiamo a vivere i consigli evangelici secondo la Regola e le Costituzioni.

31,4. Intendiamo, così, liberarci da quegli impedimenti che ci possono distogliere dalla carità perfetta, dalla libertà spirituale e dalla perfezione del culto divino.

31,5. Per mezzo della professione, infine, godendo nella Chiesa di uno speciale dono di Dio, con la nostra testimonianza la aiutiamo nella sua missione di salvezza.

31,6. Esortiamo, perciò, i frati a prepararsi accuratamente alla professione con gli esercizi spirituali, con una intensa vita sacramentale, specialmente eucaristica, e con fervente orazione. E ciò si faccia ancor meglio e in un modo particolare prima della professione perpetua.

32 

32,1. Terminato il noviziato e verificata l'idoneità del novizio, si emetta, per il tempo da determinarsi dal ministro provinciale in accordo con lo stesso novizio, la professione temporanea dei voti, che si rinnoverà spontaneamente fino alla professione perpetua. Se permane il dubbio sull'idoneità, il ministro provinciale può prorogare il tempo di prova, ma non oltre sei mesi. Se poi il novizio sarà giudicato non idoneo, sia dimesso.

32,2. Il tempo della prima professione non sia né più breve di tre anni né più lungo di sei; ma, se sembra opportuno, può essere prorogato, in modo tuttavia che tutto il tempo in cui il frate è legato da voti temporanei non superi i nove anni.

32,3. La professione perpetua, se il frate è giudicato idoneo e spontaneamente lo richieda, si emette nel tempo determinato dal ministro provinciale, udito lo stesso profitente, salvo sempre il triennio completo di professione temporanea, e mai prima del ventunesimo anno di età già compiuto. Mediante la professione perpetua il candidato è definitivamente incorporato nella fraternità con tutti i diritti e doveri, a norma delle Costituzioni.

32,4. Compiuto il tempo della professione temporanea, il frate può andarsene; e, per giusti motivi, il competente superiore maggiore, udito il suo consiglio, può escluderlo dall'emettere una successiva professione.

32,5. Si osservino tutti gli altri prescritti del diritto universale riguardanti la professione, specialmente circa la disposizione dei beni prima della professione temporanea e perpetua.

33 

33,1. L'abito religioso si consegna nella prima professione, benché prima sia stato indossato l'abito dei novizi. Ricordiamo che l'abito che portiamo deve essere segno che siamo consacrati a Dlo, frati minori e fratelli.

33,2. Rivestiti di Cristo, mite e umile, dobbiamo essere non dei falsi minori, ma veramente tali nel cuore, nelle parole e nelle opere.

33,3. I segni di umiltà che i frati presentano all'esterno, giovano poco alla salvezza delle anime, se i frati stessi non sono animati dallo spirito di umiltà.

33,4. Perciò, seguendo l'esempio di san Francesco, impegnamoci con tutte le forze a diventare buoni e non a sembrarlo soltanto; a essere identici nelle parole e nelle opere, fuori e dentro; e, ritenendoci, secondo l'ammonizione della Regola, inferiori a tutti, siamo i primi a onorare gli altri.

33,5. Il nostro abito, secondo la Regola e l'uso dell'Ordine, consiste nella tonaca di color castano con il cappuccio, del cingolo e dei sandali o, per giusto motivo, delle scarpe.

33,6. I frati portino l'abito dell'Ordine come segno della propria consacrazione e come testimonianza di poverta. La norma della pluriformita vale quanto alla consuetudine di portare la barba.

34 

34,1. La fraternità locale, nei tempi stabiliti dal ministro provinciale con il consiglio del definitorio, previa l'informazione del maestro, rifletta e discuta in comune sulla idoneità dei candidati e sul proprio modo di comportarsi con loro.

34,2. Durante il noviziato e prima della professione perpetua i frati professi perpetui, che da quattro mesi hanno dimorato nelle rispettive comunità, esprimano il loro giudizio anche con voto consultivo, nel modo determinato dal ministro provinciale.

35,3. I frati di voti temporanei non siano esclusi dall'esprimere il loro parere, senza però dare il voto.

35,4. Sia inviata, poi, al ministro provinciale la relazione di ciascuna di queste adunanze e anche sull'esito delle votazioni, se ci sono state.

35 

35,1. Sia redatto, inoltre, il documento della professione emessa, sia temporanea che perpetua, con l'indicazione dell'età e delle altre circostanze necessarie, firmato dallo stesso professo, da chi ne ha ricevuto la professione e da due testimoni.

35,2. Questo documento, poi, insieme agli altri prescritti dalla Chiesa, sia conservato con cura nell'archivio provinciale; e il ministro provinciale ne prenda nota nel registro delle professioni, da conservarsi in archivio.

35,3. Trattandosi di professione perpetua, il ministro provinciale ne informi il parroco del luogo dove il professo e stato battezzato.

36 

36,1. Il ministro provinciale e, per mandato speciale, anche gli altri superiori dei quali si è detto al numero 19, hanno la facoltà di dimettere il postulante o il novizio ritenuto non idoneo alla nostra vita.

36,2. Per un grave motivo che non ammetta dilazione, ha la stessa facoltà il maestro sia dei novizi sia dei postulanti, con il consenso, però, del Consiglio della fraternità. Di ciò deve essere subito informato il ministro provinciale.

36,3. Il ministro generale con il consenso del definitorio può concedere a un frate di voti temporanei, se questi lo chiede per gravi motivi, l'indulto di uscire dall'Ordine; ciò comporta, per diritto stesso, la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.

36,4. In tutto ciò che riguarda il passaggio ad un altro istituto di vita consacrata o ad una associazione di vita apostolica, l'uscita dall'Ordine e la dimissione del frate dopo la professione sia temporanea che perpetua, si osservino i prescritti del diritto universale della Chiesa.


ARTICOLO VI
La formazione speciale

37 

37,1. San Francesco nel suo Testamento speciale scrive: «Coloro che non sanno lavorare, imparino».

37,2. Questa ammonizione ha un significato sempre valido e oggi piu urgente che mai. Difficilmente, infatti, si puo svolgere un'attività in maniera conveniente senza una formazione speciale e adeguata.

37,3. E' compito dell'Ordine aiutare ogni frate a sviluppare le proprie capacità di lavoro. Così i frati, lavorando, si sostengono vicendevolmente nella vocazione e favoriscono l'armonia della vita fraterna.

37,4. I singoli frati, secondo le loro doti, siano formati per i compiti e gli uffici che dovranno svolgere. Perciò, alcuni imparino i mestieri e le attività pratiche, gli altri si dedichino agli studi pastorali o scientifici, specialmente sacri.

38 

38,1. Tutti i frati, però, servendo il Signore da minori, si ricordino che sopra tutte le cose devono desiderare di avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione.

38,2. Procurino, perciò, mentre apprendono un'abilità manuale e una solida cultura, di essere, nella particolare grazia di lavoro, competenti insieme e santi.

38,3. In spirito di abnegazione e di disciplina e secondo la capacità del loro ingegno si dedichino alla formazione speciale in modo da contribuire, con la promozione della persona e con la cultura, al bene dell'Ordine, della Chiesa e della società.

38,4. Gli studi, illuminati e vivificati dalla carità di Cristo, siano del tutto consoni allo stile della nostra vita.

38,5. Perciò i frati, nell'attendere agli studi, coltivino la mente e il cuore, in modo che, secondo l'intenzione di san Francesco, progrediscano nella vocazione; la formazione, infatti, a qualsiasi genere di lavoro è parte integrante della nostra vita religiosa.

39 

39,1. I frati che sono chiamati agli ordini sacri devono essere preparati secondo le norme della Chiesa, tenuto presente il carattere della nostra fraternità. Per ricevere gli ordini sacri si richiede il consenso del ministro provinciale e del suo definitorio.

39,2. Con la stessa sollecitudine, in ciascuna provincia, si provveda alla formazione intellettuale, apostolica e tecnica degli altri frati, secondo gli uffici dei singoli.

39,3. La formazione nelle discipline filosofiche e teologiche, impartita specialmente secondo la dottrina francescana, tenda con metodo uniforme, a rivelare progressivamente nelle menti il mistero di Cristo.

39,4. La sollecitudine pastorale del nostro Ordine apostolico pervada tutta la formazione. Così tutti i frati, secondo la capacità di ciascuno, potranno annunciare, come discepoli e profeti del Signore nostro Gesù Cristo, il Regno di Dio con l'opera e la parola, tenendo conto delle particolari necessità delle regioni e del compito missionario ed ecumenico della Chiesa.

39,5. I ministri provinciali con il consenso del definitorio erigano nelle province sedi adeguate alla formazione speciale dei frati; o provvedano diversamente, specialmente con la collaborazione tra le province o tra le famiglie francescane, per quanto le condizioni dei luoghi lo permettono.

39,6. Se poi i frati, nel periodo della formazione iniziale, frequentano, secondo le condizioni e le esigenze della regione o della provincia, centri di formazione fuori dell'Ordine, si deve sempre e accuratamente completare la loro formazione religiosa francescano-cappuccina.

39,7. I ministri provinciali abbiano cura che i frati idonei siano preparati presso istituti, facoltà e università, in modo particolare nelle scienze sacre e nelle altre, così pure nelle arti e nelle professioni, come sembrerà opportuno per il servizio della Chiesa e dell'Ordine. 

40 

40,1. Gli educatori siano consapevoli che i frati formandi sono i principali artefici della formazione, della quale sono anche i primi responsabili in fiduciosa collaborazione con gli educatori.

40,2. Nel metodo di insegnamento, nei colloqui con gli alunni e nel condurre attivamente le esercitazioni, gli educatori procurino che i frati in formazione acquisiscano una cultura viva e organica.

40,3. Preparino ed espongano con diligente cura le lezioni sotto la guida del magistero della Chiesa e le adeguino alle esigenze volute dal progresso delle loro discipline.

40,4. Si raccomanda, inoltre, che impegnino le loro forze a compiere e a divulgare le ricerche e le opere scientifiche specialmente di argomento francescano; a questo scopo, ad essi e agli altri frati possono fornire aiuti gli Istituti Francescani promossi dall'Ordine.

40,5. Oltre alla biblioteca centrale o regionale che è vivamente raccomandata, ci sia in tutte le nostre case una biblioteca comune fornita secondo le necessità di ciascuna fraternità. L'accesso alle nostre biblioteche, dove è possibile, sia consentito anche agli estranei, osservate, tuttavia, le dovute cautele.

ARTICOLO VII 
La formazione permanente

41 

41,1. La formazione permanente è il processo di rinnovamento personale e comunitario e di conveniente aggiornamento delle strutture, per renderci idonei a vivere sempre la nostra vocazione secondo il Vangelo nella concreta realtà di ogni giorno.

41,2. La formazione permanente, benché interessi complessivamente tutta la persona, ha un duplice aspetto: la conversione spirituale mediante un continuo ritorno alle fonti della vita cristiana e allo spirito primitivo dell'Ordine adattati ai tempi; e un rinnovamento culturale e professionale attraverso un aggiornamento, per così dire, tecnico alle condizioni dei tempi. Tutto questo giova a una maggiore fedeltà alla nostra vocazione.

42 

42,1. Il frate che ha ultimato il periodo della formazione iniziale non può ritenersi, per questo, pienamente preparato per tutta la vita. Perciò, la formazione permanente è destinata a tutti i frati.

42,2. Senza dubbio e prima di tutto è diritto-dovere dei singoli frati di impegnarsi nella propria formazione permanente, in quanto essa altro non è che un continuo sviluppo della nostra vocazione.

42,3. La formazione permanente, poi, deve essere considerata anche come dovere ordinario e pastorale di tutti i superiori.

43 

43,1. In ciascuna provincia, secondo i diversi luoghi e le diverse condizioni delle persone e dei tempi, si emanino norme particolari riguardanti la formazione permanente.

43,2. Il programma sia organico, dinamico e completo in modo da comprendere, alla luce del Vangelo e dello spirito di fraternità, tutta la vita religiosa.

43,3. Il modo di vivere quotidiano favorisce molto la formazione permanente. Infatti la prima scuola di formazione è l'esperienza quotidiana nel ritmo normale di preghiera, di riflessione, di convivenza e di lavoro.

43,4. Oltre a ciò si raccomandano molto i mezzi o aiuti straordinari, cioè proposte nuove o rinnovate di formazione permanente, con l'aiuto delle fraternità locali e provinciali, nell'ambito rispettivamente delle singole province o delle regioni o delle Conferenze dei superiori maggiori.

43,5. Per attuare la formazione e promuovere la cultura francescana e favorire lo spirito di fraternità in tutto l'Ordine, è indicato il nostro Collegio Internazionale di Roma.

44 

44,1. Ciascun frate procuri di camminare sempre degnamente nella vocazione francescano-cappuccina alla quale è stato chiamato da Dio.

44,2. Perciò sforziamoci tutti di conservare e consolidare, per noi e per gli altri, con la cooperazione fedele, con la prudente vigilanza e con l'orazione costante il dono della vocazione religiosa e della perseveranza.

44,3. Guardiamoci anche, fratelli, di non cadere nell'apostasia del cuore, che si ha quando, per tiepidezza, sotto un'apparenza religiosa, si porta un cuore mondano e ci si allontana dallo spirito e dall'amore della propria vocazione, obbedendo allo spirito di superbia e di sensualità di questo mondo. Ma, ricordando il detto dell'apostolo: «Non vogliate conformarvi a questo mondo», fuggiamo tutto ciò che sa di peccato e snerva la vita religiosa.

44,4. Adoperiamoci, quindi, perché, dopo aver lasciato il mondo, nient'altro desideriamo, nient'altro vogliamo, nient'altro ci diletti, se non seguire lo spirito del Signore e la sua santa operazione, e piacergli sempre, così da essere veramente fratelli e poveri, miti e assetati di santità, misericordiosi e puri di cuore, tali insomma che, attraverso noi, il mondo possa conoscere la pace e la bontà di Dio.


45 

45,1. L'orazione rivolta a Dio come anelito d'amore prende vita dall'azione dello Spirito Santo, mediante la quale ci mettiamo interiormente in ascolto della voce di Dio che parla al cuore.

45,2. Dio, infatti, che ci ha amati per primo, ci parla in molti modi: nelle creature, nei segni dei tempi, nella vita degli uomini, nel nostro cuore e specialmente nella storia della salvezza per mezzo del suo Verbo.

45,3. Nell'orazione, rispondendo a Dio che ci parla, noi troviamo la nostra pienezza: ci liberiamo, infatti, dall'amore di noi stessi e in unione con Dio e con gli uomini veniamo trasformati in Cristo Uomo-Dio.

45,4. Cristo, infatti, è la nostra vita, orazione e azione.

45,5. Perciò noi abbiamo un vero colloquio con il Padre solo quando viviamo Cristo e preghiamo nel suo Spirito che grida nel nostro cuore: Abba, Padre.

45,6. Consacrati intimamente al servizio di Dio con la professione dei consigli evangelici, sforziamoci, in libertà di spirito, di vivere fedelmente e costantemente questa vita di orazione.

45,7. Coltiviamo con massima cura lo spirito della santa orazione e devozione, al quale tutte le altre cose temporali devono servire, così da essere veri seguaci di san Francesco, che sembrava non uno che pregasse, ma un uomo fatto preghiera.

45,8. Desiderando sopra tutte le cose lo spirito del Signore e la sua santa operazione e pregando sempre Dio con cuore puro, diamo a tutti testimonianza di un'autentica orazione, così che vedano nel nostro atteggiamento e nella vita delle nostre fraternità la bontà e la benignità di Dio presente nel mondo.

46 

46,1. La nostra orazione sia l'espressione caratteristica della nostra vocazione di frati minori.

46,2. Preghiamo veramente come frati quando, amandoci vicendevolmente, ci riuniamo nel nome di Cristo, in modo che il Signore sia veramente in mezzo a noi.

46,3. E preghiamo veramente come minori quando viviamo con Cristo povero e umile, offrendo al Padre il grido dei poveri e condividendo realmente la loro condizione di vita.

46,4. Come i profeti, i salmisti e lo stesso Cristo ci insegnarono, la nostra preghiera non sia fuori dalla realtà; ma, sull'esempio di san Francesco che vide il Signore nel lebbroso, si incarni sempre più nelle condizioni di vita, negli eventi della storia, nella religiosità del popolo e nella particolare cultura delle regioni.

46,5. Così l'orazione e l'azione, ispirate dall'unico e medesimo Spirito del Signore, anziché opporsi tra loro, si completano a vicenda.

46,6. L'orazione francescana è affettiva, cioè orazione del cuore, perché ci porta a una profonda esperienza di Dio. Contemplando lui, sommo bene, da cui ogni altro bene precede, devono erompere dal nostro cuore l'adorazione, il ringraziamento, l'ammirazione e la lode.

46,7. Scorgendo Cristo in tutte le creature, andiamo per il mondo come testimoni del suo amore, annunciando la pace e la penitenza e invitando tutti alla lode di Dio.

47 

47,1. Consacrati mediante il battesimo e la professione religiosa al servizio di Dio, teniamo in massima considerazione la sacra Liturgia, che è l'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Cristo, il culmine di ogni azione della Chiesa e la fonte della vita cristiana. Procuriamo, altresì, di trovare nella liturgia l'alimento per la vita interiore personale e fraterna e i tesori da dispensare ai fedeli.

47,2. Abbiamo, perciò, somma venerazione per il mistero dell'Eucarestia e l'Ufficio divino, dai quali san Francesco voleva fosse informata tutta la vita della fraternità.

47,3. A questo fine sarà molto utile designare nelle fraternità alcuni frati per preparare le azioni liturgiche affinché, secondo le norme e lo spirito della Liturgia, si svolgano sempre con freschezza e spontaneità.

47,4. Quanto al rito, i frati si conformino alle prescrizioni che le competenti autorità ecclesiastiche hanno emanato per la regione dove essi si trovano.

48 

48,1. Partecipiamo con piena e attiva consapevolezza al sacrificio eucaristico, nel quale si celebra il mistero pasquale di Cristo, finché egli venga, perché, non ritenendo nulla di noi stessi, accolga tutto di noi, colui che tutto si dona a noi.

48,2. Per rendere più evidente che, spezzando il pane eucaristico, siamo elevati alla comunione con Cristo e fra di noi, nelle nostre fraternità si celebri ogni giorno una messa della comunità. Dove ciò non fosse possibile quotidianamente, si celebri almeno periodicamente e con la partecipazione di tutti i frati.

48,3. Per manifestare, inoltre, l'unità del sacrificio, del sacerdozio e della fraternità, è lodevole concelebrare, a meno che non sia necessaria la celebrazione individuale.

48,4. L'Eucarestia, nella quale, sotto le specie consacrate, è presente per noi lo stesso Signore Gesù Cristo, sia conservata nei nostri oratori e nelle nostre chiese nel luogo e nel modo più degni possibile.

48,5. Sull'esempio di san Francesco, veneriamo in modo del tutto speciale Gesù Cristo presente nell'Eucarestia, con lui offriamo a Dio Padre noi stessi e le nostre azioni, e dinanzi a lui, centro spirituale della fraternità, fermiamoci spesso in devota adorazione.

49 

49,1. Consapevoli dello spirito cattolico di san Francesco, nella celebrazione del sacrificio eucaristico e nelle nostre orazioni preghiamo Dio per la santa madre Chiesa, per coloro che ci governano, per tutti gli uomini e per la salvezza del mondo e, in particolare, per l'intera famiglia francescana e per i benefattori. Inoltre, con pio sentimento di carità, raccomandiamo a Dio tutti i nostri defunti.

49,2. Quanto ai suffragi, si stabilisce: alla morte del Sommo Pontefice, del ministro generale e di un ex ministro generale in ogni fraternità si celebri una messa per i defunti; lo stesso si faccia per i definitori ed ex definitori generali in ogni fraternità del gruppo al quale essi appartenevano.

49,3. Spetta al Capitolo provinciale fissare norme riguardanti i suffragi per i ministri ed ex ministri provinciali, per i frati, per i parenti e benefattori.

49,4. Ogni anno, dopo la solennità di san Francesco, in ogni fraternità si celebri la commemorazione per tutti i frati e i benefattori defunti.

50 

50,1. La Chiesa, non soltanto con la celebrazione dell'Eucarestia, ma anche in altri modi, specialmente con la Liturgia delle Ore, si associa alla lode e alla supplica di Cristo e affida anche a noi tale incarico.

50,2. Tutta la fraternità, quindi, si riunisca ogni giorno nel nome del Signore per celebrare in comune la Liturgia delle Ore. Qualora non fosse possibile farla integralmente, si celebrino in comune almeno le Lodi e i Vespri.

50,3. Si raccomanda, inoltre, che i frati facciano lo stesso ovunque siano o si trovino, e che, secondo le circostanze dei luoghi, si celebri la Liturgia delle Ore con i fedeli.

50,4. Il Capitolo locale, con l'approvazione del superiore maggiore, tenendo conto delle particolari circostanze delle persone, dei tempi e delle culture, disponga l'orario della casa e del lavoro in modo che il corso della giornata sia santificato dalla lode di Dio.

50,5. Coloro che non possono celebrare in comune la Liturgia delle Ore, si ricordino che anche nella recita privata sono uniti spiritualmente a tutta la Chiesa e, in modo particolare, ai fratelli; con la stessa profonda intenzione preghino quei frati che dicono privatamente l'Ufficio dei Pater noster secondo la Regola.

51 

51,1. Nella liturgia delle Ore noi ci rivolgiamo a Dio con le stesse sue parole tratte dalla sacra Scrittura, e Dio stesso con la sua parola si rivolge a noi.

51,2. Affinché la parola di Dio penetri più profondamente nel nostro cuore e informi più efficacemente la nostra vita, la Liturgia delle Ore sia viva e attiva, con lodevoli intervalli di silenzio, che molto contribuiscono a una consapevole e fruttuosa celebrazione.

51,3. A imitazione di san Francesco che spesso esprimeva i suoi affetti con il canto e la musica, le azioni liturgiche, almeno nei giorni festivi, per quanto possibile, siano celebrate con il canto.

51,4. I frati facciano attenzione non tanto alla melodia della voce quanto piuttosto alla consonanza di spirito, affinche la voce concordi con la mente e la mente con Dio.

52 

52,1. Custodiamo e promoviamo quello spirito contemplativo che risplende nella vita di san Francesco e dei nostri antichi padri. Dedichiamovi, quindi, un più ampio spazio favorendo l'orazione mentale.

52,2. L'autentica orazione mentale ci conduce allo spirito della vera adorazione, ci unisce intimamente a Cristo e accresce di continuo nella vita spirituale l'efficacia della sacra Liturgia.

52,3. E perché non si affievolisca mai in noi lo spirito dell'orazione, ma anzi diventi sempre piu fervente, dobbiamo ravvivarlo ogni giorno della nostra vita.

52,4. I superiori e gli altri, ai quali è affidata la cura della vita spirituale, si adoperino perché tutti i frati progrediscano nella conoscenza e nella pratica dell'orazione mentale.

52,5. I frati, poi, attingano, alle fonti genuine della spiritualità cristiana e francescana lo spirito di orazione e l'orazione stessa, per poter apprendere l'eminente conoscenza di Gesu Cristo.

52,6. L' orazione mentale è la maestra spirituale dei frati, i quali, se sono veri e spirituali frati minori, pregano sempre interiormente. Pregare, infatti, altro non è che parlare a Dio con il cuore; e, in realtà, non prega chi parla a Dio soltanto con la bocca. Ognuno, perciò, si sforzi di attendere all'orazione mentale o contemplazione, e, secondo l'insegnamento di Cristo, ottimo maestro, di adorare l'eterno Padre in spirito e verità, adoperandosi con sollecita cura di illuminare la mente e infiammare il cuore, più che formulare parole.

53 

53,1. La fraternità e i singoli frati, dovunque si trovino, diano il primato assoluto allo spirito e alla vita di preghiera, com'è richiesto dalle parole e dall'esempio di san Francesco e dalla sana tradizione cappuccina.

53,2. E' della massima importanza farci consapevoli del bisogno di pregare personalmente. Ogni frate, in qualunque luogo viva, si procuri ogni giorno il tempo occorrente, per esempio un'ora intera, per l'orazione mentale.

53,3. I Capitoli provinciali e locali provvedano che tutti i frati abbiano il tempo necessario per l'orazione mentale da farsi sia in comune che in privato.

53,4. La fraternità locale nei Capitoli si interroghi sull'orazione comunitaria e personale dei frati. I frati e, dato il loro ufficio pastorale, soprattutto i superiori, si sentano responsabili nell'animarsi gli uni gli altri nella vita di orazione.

53,5. Come discepoli di Cristo, benché poveri e fragili, perseveriamo nell'orazione in modo che coloro che sinceramente cercano il Signore, siano invogliati a pregare con noi.

53,6. Coltiviamo e promoviamo nel popolo di Dio in modo particolare lo spirito della preghiera interiore, perché questo fu, sin dall'inizio, il carisma della nostra Fraternità di Cappuccini e, come la storia lo testimonia, il germe del genuino rinnovamento.

54 

54,1. Come figli di Dio, nell'orazione lasciamoci condurre dallo Spirito Santo, affinché ci faccia crescere di giorno in giorno nella comunione con Dio e con i fratelli.

54,2. Nello spirito del santo Vangelo veneriamo e predichiamo ai fedeli in modo speciale i misteri dell'umanità di Cristo, particolarmente del Natale e della Passione, nei quali san Francesco ammirava l'amore e l'umiltà del Signore.

54,3. Veneriamo con singolare devozione, specialmente con il culto liturgico e il rosario, Maria Madre di Dio e Vergine concepita senza peccato, figlia e serva del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo, diventata Chiesa, secondo l'espressione di san Francesco, e promoviamo la sua devozione nel popolo. Lei, infatti, è nostra madre e avvocata, patrona del nostro Ordine, partecipe della povertà e della passione di suo Figlio, e, come lo testimonia l'esperienza, via per arrivare allo spirito di Cristo povero e crocifisso.

54,4. Veneriamo piamente, secondo l'antica tradizione, anche san Giuseppe, suo sposo.

54,5. Caldeggiamo e promoviamo, secondo le consuetudini locali, la venerazione al santo Padre Francesco, modello dei minori, e ai santi, specialmente nostri, facendo attenzione, però, che tale venerazione sia sempre conforme allo spirito della sacra Liturgia.

55 

55,1. Per vivere continuamente la nostra vita religiosa in novità di spirito, tutti i frati facciano ogni anno gli esercizi spirituali; e si abbiano anche altri periodi di ritiro che talvolta siano organizzati lodevolmente in modo diverso secondo i diversi uffici.

55,2. A questo fine i superiori provvedano che ciascun frate, anche chi vive fuori casa, abbia il tempo necessario e l'opportunità.

56 

56,1. Ogni fraternità deve essere veramente una fraternità di preghiera. A questo scopo giova promuovere, secondo la multiforme grazia di Dio, nelle province e nelle regioni, fraternità di raccoglimento e di contemplazione, nelle quali i frati si possano dedicare, per un certo tempo e come Dio concederà loro, allo spirito e alla vita di orazione.

56,2. Questi frati, in comunione con la fraternità provinciale, tengano presente ciò che san Francesco scrisse per quelli che vogliono vivere religiosamente nei romitori.

56,3. Spetta al Capitolo provinciale o alla Conferenza dei superiori maggiori decidere sull'opportunità di tali fraternità e provvedere riguardo al loro governo.

57 

57,1. Per tutelare la vita di preghiera, di studio e di riflessione, sia tenuto in grande stima in tutte le nostre fraternità il silenzio, che è la fedele custodia dello spirito interiore ed è richiesto dalla carità nella vita in comune.

57,2. E' compito del Capitolo locale mantenere nelle nostre fraternità il clima di preghiera e di raccoglimento, allontanando ciò che lo impedisce.

58 

58,1. La lettura della Sacra Scrittura e di altri libri spirituali è un mezzo efficace per nutrire la vera devozione e favorire l'esperienza di Dio. I singoli frati siano fedeli nel dedicare un sufficiente spazio di tempo a tale lettura.

58,2. Per avere sempre davanti agli occhi la via e la vita che abbiamo promesso, in ogni provincia si diano norme per la lettura pubblica della sacra Scrittura, della Regola, del Testamento e delle Costituzioni, e per la rinnovazione della professione in comune.


ARTICOLO I

59 

59,1 . Gesù Cristo, che tutto riceve dal Padre e tutto comunica con il Padre nello Spirito Santo, fu mandato ad evangelizzare i poveri. Essendo ricco, si è fatto povero per noi e simile agli uomini, affinché, per mezzo della sua povertà, noi diventassimo ricchi.

59,2. Dalla nascita nel presepio fino alla morte in croce amò i poveri e indicò l'amore del Padre verso di loro come modello per i discepoli.

59,3. La Chiesa riconosce la povertà volontaria, specialmente nei religiosi, come segno della sequela di Cristo e propone san Francesco come immagine profetica della povertà evangelica.

59,4. Infatti, con la nostra povertà per il Regno di Dio ci uniamo a Cristo nel suo atteggiamento di figlio verso il Padre e nella sua condizione di fratello e servo tra gli uomini.

59,5. La povertà evangelica richiede che siamo disponibili nell'amore, conformi a Cristo povero e crocifisso che è venuto per servire, e solidali con i piccoli di questo mondo.

59,6. Non consideriamo nostra proprietà i doni di natura e di grazia che abbiamo ricevuto, ma sforziamoci di metterli tutti a vantaggio del popolo di Dio.

59,7. Usiamo i beni temporali con gratitudine, facendone parte con chi ne ha bisogno e, nello stesso tempo, dando una testimonianza sul retto uso delle cose a coloro che avidamente le desiderano.

59,8. Annunzieremo davvero ai poveri che Dio stesso è con loro, se saremo partecipi della loro condizione.

60 

60,1. Poiché la povertà evangelica è un grande impegno della nostra vita, nei Capitoli sia generali che provinciali e locali, stabiliamo forme adatte ai tempi, e perciò stesso modificabili, con le quali possiamo più fedelmente osservarla.

60,2. Nei Capitoli si tratti in modo particolare dell'uso sociale dei beni affidati alle fraternità, sia del denaro come delle case e dei terreni, per impiegarli volentieri a vantaggio degli altri.

60,3. La nostra povertà, infatti, individuale e comunitaria, perché sia autentica, deve essere una manifestazione tale della povertà interiore, che non abbia bisogno di interpretazione.

60,4. Essa esige un tenore di vita sobrio e semplice nel vestito, nel cibo e nelle abitazioni, e la rinuncia a ogni prestigio sociale, politico o ecclesiastico.

60,5. Viviamo consapevolmente solidali con gli innumerevoli poveri del mondo e, nella nostra attività apostolica, esortiamo vivamente il popolo, specialmente i cristiani, alle opere di giustizia e di carità per favorire il progresso dei popoli.

60,6. Sono degni di lode coloro che in particolari situazioni di ambiente vivono con i poveri le loro condizioni e aspirazioni, e li animano nello sviluppo sociale e culturale e nella speranza dei beni futuri.

61 

61,1. Osserviamo la vita comune e condividiamo volentieri tra di noi le cose date ai singoli.

61,2. Tutti i beni, compresi gli stipendi, pensioni, sovvenzioni e assicurazioni che in qualunque modo ci pervengono, siano consegnati in uso della fraternità, così che i singoli ricevano da essa il medesimo vitto, vestito e le altre cose necessarie.

61,3. I superiori siano di luminoso esempio ai frati nel professare la povertà e ne promuovano l'osservanza.

ARTICOLO II
La povertà riguardo al beni e al denaro

62 

62,1. Osserviamo la povertà che abbiamo promesso, memori dell'intenzione e delle parole di san Francesco: «I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcun'altra cosa».

62,2. Perciò come pellegrini e forestieri in questo mondo, mentre siamo in cammino verso la terra dei viventi, serviamo il Signore in povertà e umiltà.

62,3. Usiamo dei beni temporali per le necessità della vita, dell'apostolato, della carità e, soprattutto, dei poveri.

62,4. I superiori, personalmente o per mezzo di altri, possono porre atti civili circa i beni temporali, se e in quanto ciò sia necessario per i frati o per le opere a noi affidate.

62,5. I superiori maggiori designino le persone fisiche o giuridiche a nome delle quali vengono registrati, davanti alla legge civile, i beni a noi affidati.

63 

63,1. Come figli dell'eterno Padre, deposta ogni preoccupazione, riponiamo la nostra fiducia nella divina provvidenza, affidandoci alla sua bontà infinita.

63,2. Non facciamo, quindi, provvisioni eccessive di beni, anche necessari al vitto.

63,3. Procuriamoci, specialmente con il nostro stesso lavoro, i mezzi e i sussidi necessari alla vita e all'apostolato.

63,4. E quando questi ci venissero a mancare, ricorriamo con fiducia alla mensa del Signore, secondo le disposizioni della Chiesa universale e particolare; in modo tale, però, che, mentre chiediamo agli uomini l'elemosina, diamo loro testimonianza della povertà, della fraternità e della letizia francescana.

64 

64,1. San Francesco, secondo il proprio carisma di povero e minore nella Chiesa, comandò ai suoi di non accettare in nessun modo il denaro, perché segno di ricchezza, pericolo di avarizia e strumento di potenza e di dominio nel mondo.

64,2. Ma poiché, per le mutate condizioni dei tempi, l'uso del denaro si è reso indispensabile, i frati, volendo adempiere la volontà del serafico Padre, usino il denaro solo come mezzo ordinario di scambio e di vita sociale necessario anche ai poveri, e a norma delle Costituzioni.

65 

65,1. I superiori, i quali, in forza dell'ufficio, hanno il dovere di provvedere premurosamente alle necessità dei frati, usino il denaro per l'occorrente della vita, per le opere dell'apostolato e di carità.

65,2. Per le stesse ragioni anche gli altri frati, con il permesso del superiore, possono usare il denaro, con l'obbligo di renderne conto.

65,3. Tutti, poi, superiori e gli altri frati, usino il denaro non diversamente da come lo usano coloro che sono veramente poveri.

65,4. Per riguardo alla povertà, i frati non si rivolgano senza permesso agli amici, ai parenti e ai congiunti per chiedere denaro o altre cose.

66 

66,1. I superiori, secondo le norme emanate dal ministro provinciale con il consenso del definitorio, possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme di previdenza sociale, dove tali istituzioni sono prescritte dall'autorità sia ecclesiastica che civile per tutti o per qualche categoria di persone, oppure se vi ricorrono comunemente i poveri di quella regione.

66,2. Evitino, però, accuratamente tutte quelle operazioni assicurative che, in qualche regione dove essi dimorano, possono presentare l'aspetto di lusso o di lucro.

66,3. E', tuttavia, opportuno che i superiori, come fa anche la gente di modeste condizioni, depositino il denaro veramente necessario presso banche o altri simili istituti, anche con un modesto interesse.

66,4. Non ricevano, però, fondazioni, legati ed eredità con diritti e oneri perpetui.

67 

67,1. I frati, vivendo la povertà volontaria, mostrino agli uomini di essere liberi dalla cupidigia, radice di tutti i mali, e dall'ansiosa preoccupazione per il domani.

67,2. Perciò i superiori nell'uso del denaro evitino ogni accumulo e speculazione, salvo un piccolo margine di sicurezza.

67,3. Nell'uso dei beni, anche del denaro, le province, le fraternità e i frati seguano questo principio preciso e pratico: il minimo necessario e non il massimo consentito.

67,4. Per non diventare figli degeneri di san Francesco tenendo per noi beni non necessari, le fraternità li consegnino ai superiori maggiori per le necessità delle circoscrizioni o ai poveri o per il progresso dei popoli, secondo le norme fissate dal Capitolo provinciale. Su questo argomento si faccia spesso una comune riflessione nel Capitolo locale.

67,5. I frati nel Capitolo locale, secondo lo spirito delle Costituzioni, riflettano sul retto uso dei beni nelle ricreazioni, nel vestiario, nei doni personali, nei viaggi e in cose simili.

67,6. In caso di bisogno le singole fraternità della stessa area e anche le province dell'Ordine siano pronte a condividere fra loro e con altri i beni anche necessari.

67,7. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio disporre dei beni superflui delle province.

67,8. Gli altri prescritti del diritto universale riguardanti contratti e alienazioni siano scrupolosamente osservati.

ARTICOLO III
La povertà nelle nostre abitazioni

68 

68,1. Dobbiamo vivere in abitazioni modeste e povere, dimorandovi sempre come pellegrini e forestieri.

68,2. Nella scelta dell'ubicazione di una nuova casa, si tengano presenti la nostra vita di povertà, il bene spirituale dei frati e le varie attività che vi si dovranno svolgere. Le abitazioni, poi, siano disposte in modo da essere accessibili a tutti, anche alla gente umile.

68,3. Le case, tuttavia, siano adeguate alle necessità e agli uffici della fraternità e adatte alla preghiera, al lavoro e alla vita fraterna.

69 

69,1. Spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio, osservate le norme del diritto, costruire, acquistare e vendere le nostre case.

69,2. Ultimata la costruzione delle case, il superiore locale non costruisca e non demolisca nulla e non faccia ampliamenti agli edifici senza consultare il Capitolo locale e senza il consenso dei consiglieri e il permesso del superiore maggiore.

69,3. Il superiore locale decida con cura su quanto riguarda la manutenzione della casa e la custodia delle cose e, per interventi di un certo rilievo, abbia il consenso dei consiglieri.

70 

70,1. Le chiese siano semplici, decorose e pulite.

70,2. Si abbia diligente cura che siano adatte alle celebrazioni liturgiche e alla partecipazione attiva dei fedeli.

70,3. Le sacrestie devono essere adeguate e sufficientemente provviste di sacra suppellettile.

70,4. Tutto ciò che serve al culto sia decoroso e conforme alle prescrizioni liturgiche, rispettando sempre la povertà e la semplicità.

ARTICOLO IV
L'amministrazione dei beni

71 

71,1. Per l'amministrazione del denaro e degli altri beni, nella curia generale e in quelle provinciali, ci siano degli economi, nominati dal rispettivo superiore maggiore con il consenso del definitorio.

71,2. Anche nelle singole case ci siano economi locali nominati dal ministro provinciale con il consenso del definitorio. L'ufficio di economo nelle case piu grandi sia ordinariamente distinto da quello di superiore.

71,3. Gli economi siano veramente esperti e compiano il loro ufficio sotto la direzione e la vigilanza del proprio superiore, a norma del diritto e secondo le prescrizioni del definitorio.

71,4. Tutti gli economi, gli amministratori e i superiori locali, nel tempo e nel modo stabiliti dai superiori maggiori, rendano esatto conto dell'amministrazione agli stessi superiori, ai consiglieri e al Capitolo locale.

71,5. In occasione della relazione triennale, i ministri provinciali con un documento firmato dal definitorio rendano conto al ministro generale sulla situazione economica della provincia, affinché si possa opportunamente provvedere alle necessità e vigilare efficacemente sull'osservanza della povertà.

71,6. Anche il viceprovinciale e il superiore regolare presentino la relazione economica al loro superiore maggiore, firmata, se lo si puo fare agevolmente, dai consiglieri.

71,7. Il ministro generale dia relazione sullo stato economico dell'Ordine al Capitolo generale, nel modo da stabilirsi dal Capitolo stesso.

71,8. Lo stesso facciano i superiori maggiori nei loro rispettivi Capitoli.

71,9. L'amministrazione dei beni, per quanto è possibile, sia affidata ai laici, specialmente quando si tratta di opere sociali e caritative nelle quali i frati hanno soltanto la direzione spirituale.

71,10. Nell'amministrazione dei beni si osservino scrupolosamente i prescritti del diritto.

72 

72,1. Nelle province e nelle viceprovince si raccomanda l'istituzione di una o più commissioni economiche, il cui compito sarà di dare consigli nell'amministrazione di beni, nella costruzione, manutenzione e alienazione delle case.

72,2. Tali commissioni sono istituite dal Capitolo, il quale ne determina anche la competenza. I loro membri, poi, che possono essere in parte anche laici, sono nominati dal superiore maggiore con il consenso del Consiglio.

73 

73,1. Consultati i superiori maggiori o, se occorre, le Conferenze dei superiori maggiori, il ministro generale con il consenso del definitorio stabilisca, secondo la diversa valutazione delle monete, il limite oltre il quale i superiori maggiori sono tenuti a chiedere il consenso del Consiglio o il permesso del superiore, da darsi per iscritto, per contrarre validamente obbligazioni, per alienare beni o per fare spese straordinarie.

73,2. Il superiore maggiore con il consenso del Consiglio faccia la stessa cosa, con le debite differenze, per i superiori locali della propria circoscrizione.

73,3. Si ritengono straordinarie quelle spese che non sono necessarie né al superiore maggiore per esercitare il suo ufficio o per il servizio dei frati, né al superiore locale per tutto ciò che non entra nella cura ordinaria della fraternità a lui affidata.

74 

74,1. Chiamati alla via evangelica della povertà, abituiamoci a soffrire privazioni sull'esempio di Cristo e memori di san Francesco, che volle essere così povero da affidarsi, spoglio di tutte le cose e dei legami del cuore, al Padre che ha cura di noi.

74,2. E non vogliamo essere nel numero dei falsi poveri, che amano essere poveri a condizione, però, che non manchi loro nulla.
74,3. Riflettiamo che la povertà evangelica e la sua perfezione consistono principalmente nella piena disponibilità verso Dio e verso gli uomini.

74,4. Non attacchiamoci, perciò, con affetto disordinato ai beni terreni, ma, a gloria di Dio e per il bene dei suoi figli, usiamo di questo mondo come se non ne usassimo.


75


75,1. Dio Padre, che sempre opera, ci chiama con la grazia del lavoro a perfezionare insieme a lui l'opera della creazione e, nello stesso tempo, a sviluppare la nostra personalità. Questa stessa grazia è anche un modo per unirci ai nostri fratelli e per migliorare la condizione della società.

75,2. Gesù Cristo, sia lavorando con le proprie mani, sia alleviando la miseria umana, sia proclamando il messaggio del Padre, ha conferito al lavoro una dignità nuova e lo ha reso per tutti strumento di salvezza.

75,3. San Francesco ammonì i suoi frati di lavorare fedelmente e devotamente e con il suo esempio testimoniò la nobiltà del lavoro, partecipando, anche nella fatica, alla condizione degli uomini.

75,4. Come suoi fedeli seguaci e secondo la primitiva tradizione cappuccina, facendoci vicini da veri minori alla condizione di numerosi lavoratori, dedichiamoci ogni giorno con animo lieto alle nostre occupazioni a gloria di Dio, fuggiamo l'ozio e prestiamo ai fratelli e ad altri, in spirito di solidarietà, il nostro servizio.

76 

76,1. Il lavoro deve essere il nostro principale mezzo di sostentamento e il principale modo di esercitare la carità verso gli altri uomini, specialmente se condividiamo con loro il frutto delle nostre fatiche.

76,2. L'attività dei singoli frati sia l'espressione di tutta la fraternità. Ciascuno, secondo l'attitudine datagli da Dio e la condizione di età e di salute, impieghi con gioia tutte le proprie forze, tenendo conto delle necessità della fraternità.

76,3. Si guardino i frati di non fare del lavoro il loro primo obiettivo o di porvi un attaccamento disordinato, per non impedire lo spirito di orazione e devozione, al quale tutte le altre cose devono servire.

76,4. Evitino, perciò, l'eccessiva occupazione che, tra l'altro, ostacola anche la formazione permanente.

77 

77,1. Sono molte le attività, che in maniera diversa si addicono a ciascuno di noi, secondo le capacità di ognuno e i doni particolari di Dio.

77,2. Assumiamo quei servizi e ministeri che più convengono alla vita della nostra fraternità o che ci sono richiesti dalle necessità della Chiesa e degli uomini.

77,3. Si addicono a noi, in modo particolare, le attività che più chiaramente esprimono la povertà, l'umiltà e la fraternità; né vogliamo considerare nessun lavoro meno degno degli altri.

77,4. Per rendere più fruttuosa per noi e per gli altri la grazia del lavoro, procuriamo di conservare nelle varie attività la caratteristica della vita in comune, pronti ad aiutarci reciprocamente nella fatica, progredendo cosi anche nella conversione del cuore.

77,5. Teniamo, inoltre, sempre presente la nostra vocazione apostolica, per poter dare agli uomini, in qualsiasi nostra attività, una testimonianza di Cristo.

78 

78,1. I frati, ciascuno nel proprio ufficio e incarico, si impegnino a perfezionare per tutta la vita la propria cultura spirituale, dottrinale e tecnica, e a coltivare le proprie attitudini, così che il nostro Ordine possa in ogni momento rispondere alla sua vocazione nella Chiesa. Perciò l'attività intellettuale, come qualsiasi altra attività, deve essere considerata come espressione della persona nel suo sviluppo.

78,2. Secondo la primitiva tradizione dell'Ordine, i frati siano disposti anche al lavoro manuale quando la carità o l'obbedienza lo richieda, salvi sempre i compiti propri di ciascuno.

78,3. I superiori, tenendo presenti i doni e le doti dei singoli frati e l'utilità della fraternità e della Chiesa, offrano ai frati, per quanto possibile, l'opportunità di specializzarsi in particolari discipline, concedendo loro volentieri il tempo e gli aiuti necessari.

78,4. Per il bene della Chiesa, dell'Ordine e degli stessi frati, i superiori, nell'assegnare gli uffici e gli incarichi, tengano presenti la loro attitudine e competenza e non li distolgano facilmente dalle attività nelle quali sono esperti.

79 

79,1. Secondo le diverse condizioni delle province e in conformità alle norme date o dal ministro provinciale con il consenso del definitorio o dalla Conferenza dei superiori maggiori e dal Vescovo diocesano, sia lecito ai frati lavorare anche presso gli estranei, se lo richiedono lo zelo delle anime e il desiderio di alleviare le nostre e altrui necessità.

79,2. Resti sempre fermo che i frati che lavorano fuori, vivano in comunione sia tra di loro che con gli altri frati.

79,3. Diano, poi, a tutti la testimonianza evangelica, rendano visibile la carita di Cristo e soccorrano i poveri, senza mai impegnarsi imprudentemente in attivita non adatte al nostro stato.

80 

80,1. Tutto ciò che i frati ricevono in retribuzione spetta alla fraternità e, perciò, deve essere integralmente consegnato al superiore. Il lavoro dei frati, poi, non si valuti solo dal compenso ricevuto.

80,2. I frati non si dedichino ad attività che suscitano bramosia di guadagno o la vanagloria, contrarie allo spirito di povertà e di umiltà;

80,3. anzi siano sempre disposti a lavorare anche gratuitamente tutte le volte che la carità lo richieda o lo consigli.

81 

81,1. I frati godano ogni giorno di una conveniente ricreazione per favorire la convivenza fraterna e per ritemprare le forze; e a tutti sia concesso un po' di tempo libero per loro stessi.

81,2. Secondo le consuetudini e le possibilità delle regioni si diano ai frati ricreazioni speciali e un certo periodo di ferie; ricreazioni e vacanze che si devono trascorrere in modo conveniente al nostro stato di frati minori.

82 

82,1. L'apostolo Paolo ammonisce: «Poiché ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti».

82,2. Sapendo, perciò, che la nostra salvezza dipende da momenti favorevoli che
non tornano più e che gli uomini e le comunità non migliorano se non con il tempo, corrispondiamo con vigilanza a Dio, che proprio nel tempo ci viene incontro.

82,3. Per non perdere o sciupare questo tempo prezioso, le nostre attività e opere siano rivolte al presente, pur prevedendo e programmando con saggezza il futuro, approfittando anche dei mezzi tecnici moderni.

82,4. Impieghiamo in convenienti occupazioni intellettuali e fisiche il nostro tempo libero, che si rivelera prezioso se, con i vari mezzi idonei, riusciremo a comprendere sempre meglio come pensano e sentono gli uomini del nostro tempo. Così, con il nostro lavoro collaboreremo piu efficacemente a vivificare, in senso cristiano, il mondo.


83 

83,1. Gesù Cristo, primogenito tra molti fratelli, fa di tutti gli uomini una vera fraternità.

83,2. E' presente come vincolo di unità in mezzo a coloro che si riuniscono nel suo nome.

83,3. La Chiesa, come comunità di tutti i credenti, promuove quegli istituti i cui membri stabiliscono una convivenza fraterna in comunione di vita e di carità.

83,4. Così, non solo la dignità umana dei figli di Dio progredisce nella libertà, ma si accresce anche l'efficacia apostolica.

83,5. San Francesco, per ispirazione divina, imitando la vita di Cristo e dei suoi discepoli, diede origine a una forma di vita evangelica che chiamo fraternità.

83,6. Perciò noi, professando questa forma di vita, siamo veramente un Ordine di fratelli.

83,7. Pertanto uniti dalla stessa fede in Dio nostro Padre, nutriti alla mensa della divina parola e dell'Eucaristia, noi ci amiamo vicendevolmente perché il mondo possa riconoscerci discepoli di Cristo.

ARTICOLO I
L'impegno della vlta fraterna

84 

84,1. Avendoci Dio donati l'uno all'altro in tutto come fratelli e dotati di doni diversi, accogliamoci a vicenda con animo riconoscente. Perciò, dovunque viviamo radunati nel nome di Gesù, siamo un cuore solo e un'anima sola, sempre intenti a camminare verso la perfezione. Come veri discepoli di Cristo, dimostriamoci vicendevole amore, portando i pesi e i difetti l'uno dell'altro, esercitandoci di continuo nell'amore di Dio nella carità fraterna, procurando di offrire l'esempio di virtù fra noi e a tutti, e facendo violenza alle nostre passioni e cattive inclinazioni.

84,2. Coltiviamo il dialogo tra noi, scambiandoci con confidenza le nostre esperienze e necessità. Inoltre ci pervada tutti lo spirito di fraterna comprensione e di stima sincera.

84,3. A motivo della stessa vocazione, i frati sono tutti uguali. Perciò, secondo la Regola, il Testamento e la primitiva consuetudine dei cappuccini, chiamiamoci tutti, senza distinzione, fratelli.

84,4. La precedenza, necessaria per il servizio della fraternità, dipende dai compiti ed uffici che vi si esercitano in atto.

84,5. Nell'ambito dell'Ordine, della provincia e della fraternità locale, ogni ufficio e incarico deve essere accessibile a tutti i frati, facendo, tuttavia, attenzione a quello che richiede l'ordine sacro.

84,6. Tutti, secondo i doni dati a ciascuno, si aiutino vicendevolmente anche nei servizi che si devono svolgere quotidianamente nelle nostre case.

85 

85,1. Si abbia cura che nelle nostre fraternità la differenza di età favorisca la concordia degli animi e la mutua integrazione.

85,2. Verso i frati anziani si diano segni di una premurosa carità e gratitudine.

85,3. I giovani abbiano nella dovuta stima i frati di piu matura età e si giovino volentieri della loro esperienza.

85,4. Gli anziani, poi, accolgano le nuove e sane forme di vita e di attività; e gli uni comunichino agli altri le proprie ricchezze.

86 

86,1. Quando un frate si ammala, il superiore, secondo l'esempio e l'ammonizione di san Francesco, provveda subito con fraterna carità il necessario al corpo e all'anima, e affidi il malato alle cure di un frate idoneo e, se e il caso, del medico.

86,2. L'infermeria sia situata in una parte conveniente della casa, anche fuori clausura.

86,3. Nelle province, quando lo si ritenga utile, si istituisca l'infermeria provinciale.

86,4. Ogni frate, considerando che nel malato è presente Cristo sofferente, rifletta che cosa egli vorrebbe che gli si facesse in caso di infermità, e ricordi, inoltre, ciò che san Francesco scrisse nella Regola che, cioè, nessuna madre è così tenera verso il proprio figlio, quanto ciascuno di noi deve essere verso il suo fratello spirituale.

86,5. Ciascuno, dunque, si impegni a prendersi cura del frate malato, a visitarlo volentieri e a confortarlo come fratello.

86,6. Il superiore visiti spesso e fraternamente i malati e curi, personalmente o per mezzo di altri, di sollevarne lo spirito; e se vedrà aggravarsi la malattia di qualcuno, di avvertirlo con prudenza sulla gravità della situazione e di disporlo ai sacramenti.

87 

87,1. I frati infermi si ricordino della nostra condizione di frati minori.

87,2. Lascino la cura di se stessi al medico e a coloro che li assistono per non violare la santa povertà a danno della propria anima; ma di tutto rendano grazie al Signore.

87,3. Si ricordino che, per la loro stessa vocazione, sono invitati, mediante le sofferenze del dolore e della malattia, a sperimentare in se stessi con pio sentimento
almeno una piccola parte dei dolori di Cristo, per meglio conformarsi a lui sofferente. Imitino san Francesco, che lodava il Signore per quelli che sostengono in pace, secondo la sua santissima volontà, infermità e tribolazione. Ricordino pure, che, completando nella propria carne ciò che manca ai patimenti di Cristo redentore, possono contribuire alla salvezza del popolo di Dio e alla evangelizzazione del mondo, nonché a rafforzare la vita fraterna.

88 

88,1. I superiori promuovano costantemente la vita in comune.

88,2. Nel costituire le fraternità nelle nostre case come nelle abitazioni in affitto, tengano presenti l'indole personale dei frati e le necessità della vita e dell'apostolato per favorire, così, il lavoro in comune.

88,3. L'ingresso nelle nostre case o abitazioni, pur essendo consentito agli estranei, sia regolato con prudenza e discrezione in modo da conservare l'atmosfera propizia all'intimità, alla preghiera e allo studio.

88,4. Per salvaguardare la vita religiosa, nelle nostre case si osservi la clausura o un ambito riservato solo ai frati.

88,5. Dove, poi, per circostanze particolari non si puo osservare la clausura, il superiore maggiore con il consenso del Consiglio provvedera con norme adatte alle situazioni locali.

88,6. Spetta al superiore maggiore definire accuratamente o, per legittimi motivi, mutare i limiti della clausura e toglierla provvisoriamente .

88,7. In casi urgenti ed eccezionalmente può dispensare dalla clausura il superiore locale.

88,8. Per favorire la quiete necessaria all'orazione e allo studio, coloro che vengono alle nostre case, siano ordinariamente ricevuti nei parlatori disposti secondo le esigenze della semplicità, della prudenza e dell'ospitalità.

89 

89,1. Le nostre fraternità non limitino la loro carità tra le pareti della casa, anzi, secondo la fisionomia propria di ciascuna, si aprano, piuttosto, con evangelica sollecitudine alle necessità degli uomini.

89,2. Possono essere ammessi alla fraternità i laici che vogliono partecipare piu da vicino alla nostra vita, sia nell'orazione sia nella convivenza fraterna e nell'apostolato.

89,3. Se si tratta di una partecipazione temporanea, si abbia il consenso del Capitolo locale; se, invece, si tratta di una partecipazione protratta nel tempo, si richiede anche il consenso del superiore maggiore.

89,4. Il superiore maggiore con il consenso del Consiglio puo ammettere dei laici come familiari oblati perpetui, stipulando una convenzione sui reciproci diritti e doveri.

90 

90,1. Per proteggere nello stesso tempo la povertà, la vita di preghiera, la comunione fraterna e il lavoro della fraternità, la fraternità stessa, consultandosi sotto la guida del superiore, vigili sull'uso dei mezzi di comunicazione sociale; e tali mezzi servano al bene e all'attività di tutti.

90,2. Nel loro uso si abbia moderazione e maturità di giudizio; si eviti, poi, accuratamente tutto ciò che è di pericolo per la fede, i buoni costumi e la vita religiosa.

90,3. I frati, specialmente i superiori, provvedano a rendere noto con mezzi adatti quanto di importante avviene sia nelle fraternità come nelle province e in tutto l'Ordine.

91 

91,1. I frati, prima di uscire di casa, chiedano il permesso al superiore, secondo l'usanza delle province.

91,2. Per quanto riguarda i viaggi, ciascun frate, prima di chiedere il permesso, ne valuti le ragioni nella sua coscienza alla luce della povertà, della vita spirituale e fraterna e anche della testimonianza che si deve dare al popolo.
91,3. I superiori usino prudenza nel concedere permessi per viaggi. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio fissare le norme riguardanti i permessi di viaggio per tutto l'Ordine; al ministro provinciale con il consenso del definitorio per la provincia.

91,4. Per quanto concerne un prolungato soggiorno fuori della casa della fraternità, si osservino le norme del diritto universale.

91,5. Nell'uso dei mezzi di trasporto, i frati si ricordino del loro stato di povertà e di umiltà.

91,6. Spetta al ministro provinciale, udito il definitorio, il giudizio sulla opportunità di avere automezzi per il ministero, per l'ufficio e per il servizio della fraternità, e sul loro uso.

92

92 1. Siano accolti con fraterna carità e con animo lieto tutti i frati che vengono da noi.

92,2. I frati che sono in viaggio, quando è possibile, si rechino volentieri alle case dell'Ordine, almeno per passarvi la notte.

92,3. Mostrino spontaneamente al superiore le lettere obbedienziali e partecipino alla vita della fraternità, conformandosi agli usi del luogo.

92,4. E' conveniente, inoltre, per quanto sarà possibile, che annuncino per tempo al superiore il proprio arrivo.

92,5. I frati che, per formazione o per altre ragioni, sono mandati in altre province siano accolti dai superiori e dalle fraternità locali come propri membri e si inseriscano pienamente nella fraternità, tenuto presente il numero 113.5 delle Costituzioni.

92,6. Se i frati, per motivi di studio, dimorano piuttosto a lungo in una casa di altra provincia, i superiori maggiori interessati si accordino fraternamente sul compenso da retribuire.

93 

93,1. I frati, che, in particolari circostanze, con la benedizione dell'obbedienza, devono vivere fuori della casa, essendo membri della fraternità alla quale sono stati assegnati, ne godono i benefici come gli altri.

93,2. Si sentano sempre uniti alla fraternità e contribuiscano, a loro volta, all'incremento spirituale e al sostentamento economico dell'Ordine.

93,3. Come veri fratelli in san Francesco, frequentino le nostre case e amino intrattenervisi per qualche tempo, specialmente per il ritiro spirituale.

93,4. E vi siano ricevuti con carità, offrendo loro gli aiuti necessari materiali e spirituali.
93,5. I superiori provinciali e locali ne abbiano sollecita cura e spesso li visitino e confortino.

93,6. Si raccomanda anche, soprattutto ai superiori maggiori, di osservare la giustizia e la carità evangelica verso i frati che abbandonano la vita religiosa.

94 

94,1. La varietà degli istituti religiosi che, per disegno divino, è andata crescendo per il bene della Chiesa, fiorisce pure nella famiglia francescana, così che il carisma del Fondatore si diffonde ed esercita la sua efficacia per mezzo di tanti fratelli e sorelle, anche dell'Ordine Secolare.

94,2. Viviamo, dunque, in fraterna comunione dello stesso spirito e promoviamo volentieri con reciproca cooperazione studi e iniziative comuni di vita e attività francescane.

94,3. Dobbiamo avere una particolare premura per le nostre sorelle che, nella vita contemplativa, offrono quotidianamente il sacrificio di lode, e unite a Dio nella solitudine e nel silenzio, dilatano la Chiesa con segreta fecondità apostolica.- Quando si tratta di associare qualche monastero di Clarisse Cappuccine a norma dei cc. 614-615, il ministro generale giudicherà collegialmente con il suo definitorio la questione, udito il superiore maggiore. Il superiore maggiore, nei confronti del monastero associato, gode di vera potestà determinata dalle Costituzioni delle stesse monache.-Da fraterno affetto siamo legati anche a quegli istituti religiosi che sono spiritualmente uniti al nostro Ordine.

94,4. Adempiamo, come è giusto, i nostri doveri di pietà e di familiarità verso i nostri genitori, parenti, benefattori, collaboratori e verso tutti quelli che appartengono alla nostra famiglia spirituale; raccomandiamoli a Dio nelle nostre preghiere anche comunitarie.

95 

95,1. Similmente, nell'ambito della Famiglia francescana, un posto particolare occupa la Fraternità o l'Ordine Francescano Secolare, che ne condivide e promuove il genuino spirito e che deve essere considerato complemento del carisma francescano.

95,2. In esso i fratelli e sorelle, sotto la mozione dello Spirito Santo, sono spinti a raggiungere la perfezione della carità nel loro stato di vita, professando di vivere il Vangelo secondo l'ideale di san Francesco.

95,3. L'Ordine Francescano Secolare, legato al nostro Ordine per origine, storia e comunione di vita è stato affidato dalla Santa Sede alla nostra cura.
95,4. Ai frati, quindi, stia a cuore mostrare ai membri dell'Ordine Secolare un sentimento veramente fraterno, alimentare con il loro esempio la fedeltà alla vita evangelica e caldeggiare efficacemente lo stesso Ordine sia presso i chierici secolari che presso i laici.

95,5. I nostri superiori hanno la facoltà di erigere fraternità dell'Ordine Francescano Secolare in tutte le nostre case e anche altrove, osservati i prescritti del diritto. Vigilino che sia favorito un vero, reciproco e vitale contatto tra le fraternità del nostro Ordine e quelle dell'Ordine Secolare.

95,6. I superiori provvedano che, unendo e coordinando le forze con le altre Famiglie Francescane, sia assicurata alla Fraternità Secolare, a norma della sua propria legislazione e del diritto universale, un'assistenza spirituale e pastorale costante e premurosa per mezzo di frati idonei e debitamente preparati a questo ministero.

95,7. I frati, poi, prestino volentieri assistenza spirituale a quest'Ordine. Memori sempre della sua condizione secolare, non si intromettano nel suo governo interno, eccetto nei casi previsti dal diritto.

95,8. In segno di corresponsabilità, tanto nella nomina degli assistenti quanto nella erezione delle fraternità, si consulti il direttivo delle rispettive fraternità dell'Ordine Francescano Secolare.

95,9. Similmente si promuovano e si aiutino spiritualmente tutte le associazioni, sosoprattutto giovanili, che coltivano lo spirito di san Francesco. Le nostre case diventino centri di fraterno incontro e di animazione per tutti coloro, chierici o laici, che desiderano seguire le orme di Cristo sotto la guida di san Francesco.

96 

96,1. Cristo, pellegrino lui stesso sulla terra, nel giudizio finale dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Ero forestiero e mi avete ospitato».

96,2. Anche san Francesco volle che si ricevesse con benevolenza chiunque giungesse alle nostre case; accogliamo, perciò, tutti, specialmente gli afflitti e gli sventurati, con la massima carità, aiutandoli nelle loro necessità.

96,3. Coloro, poi, e particolarmente i sacerdoti e i religiosi, che, secondo le circostanze dei luoghi, si possono accogliere entro le nostre case, siano trattati dalla fraternita con ogni cortesia.

ARTICOLO II
La vita dei frati nel mondo

97 

97,1. Pieno di gioia per il mondo creato e principio redento, san Francesco si sentiva unito da un legame fraterno non solo con gli uomini, ma anche con tutte le creature, come egli stesso ha manifestato con lode mirabile nel cantico di frate Sole.

97,2. Contemplandole sotto questa luce, ammiriamo e proteggiamo le opere della creazione, delle quali Cristo è principio e fine; anche perché attraverso l'indagine scientifica si rivelano ancora più mirabili e ci conducono ad adorare il Padre nella sua sapienza e potenza.

97,3. Abbiamo quindi grande stima di tutto ciò che l'intelligenza umana ha saputo trarre dalle cose create, specialmente nelle opere della cultura e dell'arte, con le quali si rivelano a noi i doni di Dio.

97,4. Guardiamo nel mistero di Cristo soprattutto il mondo degli uomini, che Dio ha tanto amato da dare il suo Figlio unigenito.

97,5. Infatti, pur essendo irretito da tanti peccati, dotato, però, di grandi possibilità, il mondo offre le pietre vive per la costruzione di quella dimora di Dio che è la Chiesa.

98 

98,1. San Francesco, per divina ispirazione, comprese di essere stato inviato a riformare gli uomini in novità di vita.

98,2. Iniziando, perciò, una nuova forma di vita evangelica, egli stesso, pur non essendo più del mondo, rimase tuttavia nel mondo e volle che anche la sua Fraternità vivesse e operasse tra gli uomini, per testimoniare con l'opera e la parola il messaggio della conversione evangelica.

98,3. Perciò, anche noi, resi partecipi della sua missione, viviamo in mezzo al mondo come lievito evangelico, in modo che gli uomini, vedendo la nostra vita fraterna vissuta nello spirito delle beatitudini, si rendano conto che è già cominciato in mezzo a loro il Regno di Dio.

98,4. Così saremo presenti nel mondo per servire al Dio vivente e nella carità, nell'umiltà e nella letizia francescana lavoreremo per la pace e il bene del mondo e della Chiesa.

99 

99,1. Secondo lo spirito di san Francesco, annunziamo la pace e la salvezza non solo con la bocca, ma anche diffondendole con opere animate dalla carità fraterna.

99,2. Mossi da questo spirito, sforziamoci di indurre, con stile evangelico, ad una pacifica e stabile convivenza coloro che sono divisi dall'odio, dall'invidia e dai contrasti ideologici, di classe, di razza e di nazionalità.

99,3. Riscoprendo le forze della nostra fraternità, uniamole a quelle iniziative e istituzioni nazionali e internazionali che si adoperano rettamente per l'unità del genere umano, per la giustizia e per la pace.

100

100,1. Confidando, prima di tutto, nella provvidenza del Padre, camminiamo nel mondo con speranza e con francescana letizia in modo da rafforzare la fiducia nei nostri contemporanei.

100,2. Liberi da inutili preoccupazioni di questo mondo e come collaboratori della divina provvidenza, sentiamoci obbligati ad andare incontro con la nostra azione alle necessità dei poveri e, specialmente nelle pubbliche calamità, mettiamo a disposizione di tutti i bisognosi i servizi e i beni della fraternità.

100,3. Infatti, sull'esempio di san Francesco, che ebbe una grande compassione verso i poveri, e dei promotori della fraternità cappuccina, che prestarono assistenza agli appestati, dobbiamo vivere accanto ai fratelli bisognosi, specialmente malati, sempre disposti a prestare loro un aiuto fraterno.

100,4. Consapevoli, poi, che la divina provvidenza si manifesta non soltanto attraverso gli eventi e i fatti, ma anche attraverso le correnti di pensiero e le ideologie che sono come segni dei tempi, noi dobbiamo guardarle con animo aperto e fiducioso, così da cooperare con Dio, che agisce nella storia del mondo e nella evoluzione della società.

100,5. Così, facendo la verità nella carità, saremo testimoni della speranza nel Signore Dio e un aiuto agli uomini di buona volontà perché riconoscano Dio Padre onnipotente e sommo bene.


101


101,1. Gesù Cristo, annunciando il Vangelo del Regno, chiamò gli uomini alla penitenza, cioè a quel radicale cambiamento di se stessi, in forza del quale ci si decide a pensare, a giudicare e a impostare la propria vita in quella santità e carità di Dio, che si sono manifestate nel suo Figlio.

101,2. Questa conversione in creature nuove ha il suo inizio nella fede e nel battesimo ed esige uno sforzo costante per rinunciare ogni giorno di più a noi stessi. Vivendo solo per il Signore e avendo con gli uomini, specialmente con i poveri, nuovi rapporti, la penitenza ci aiuta a edificare la fraternità evangelica.

101,3. San Francesco cominciò, con la grazia del Signore, la sua vita di penitenza-conversione usando misericordia verso i lebbrosi e uscendo dal secolo.

101,4. Con grande fervore di spirito e gioia nel cuore conformò la propria vita alle beatitudini del Vangelo e predicò, senza stancarsi, la penitenza, incoraggiando tutti con le opere e le parole a portare la croce di Cristo; e volle che i suoi frati fossero uomini di penitenza.

101,5. Lo spirito di penitenza in una vita austera è la caratteristica del nostro Ordine; noi, infatti, sull'esempio di Cristo e di san Francesco, abbiamo scelto una vita severa.

101,6. Mossi dallo stesso spirito e consapevoli del peccato che è in noi e nella società, impegniamoci continuamente alla nostra e altrui conversione, per essere configurati a Cristo crocifisso e risorto.

101,7. In tal modo, completando ciò che manca alle sofferenze di Cristo, ci uniamo alla Chiesa che, pur essendo santa, ha sempre bisogno di purificazione, e promoviamo la venuta del Regno di Dio tra gli uomini per riunirli con la perfetta carità in una vera famiglia umana.

102 

102,1. La penitenza, in quanto cammino di conversione, è una disposizione del cuore, ma esige di essere visibile anche esteriormente nella vita quotidiana.

102,2. Anche come penitenti, i francescani devono sempre distinguersi per delicata e affettuosa carità e letizia, come i nostri santi, che, rigidi con se stessi, erano invece pieni di bontà e di rispetto verso gli altri.

102,3. Spinti dallo spirito di conversione e di rinnovamento, dedichiamoci di continuo alle opere di penitenza secondo la Regola e le Costituzioni e come Dio ci ispirerà, affinché agisca sempre più in noi il mistero pasquale di Cristo.

102,4. Ricordiamo, anzitutto, che la nostra stessa vita consacrata è un'ottima forma di penitenza.

102,5. Offriamo quindi per la nostra e altrui salvezza la povertà, l'umiltà, le molestie della vita, il lavoro compiuto ogni giorno fedelmente, la disponibilità al servizio di Dio, del prossimo e della fraternità, il peso dell'infermità e degli anni, e anche le persecuzioni per il Regno di Dio, affinché, soffrendo con chi soffre, godiamo sempre della nostra conformità con Cristo.

102,6. Seguiamo san Francesco nella sua via di conversione, andando incontro, in modo particolare, a quelli che, nei nostri tempi, sono emarginati e privi di ogni aiuto.

103 

103,1. Cristo Signore, modello di tutti, ricevuta la missione dal Padre e condotto dallo Spirito Santo nel deserto, digiunò per quaranta giorni e quaranta notti. Anche il suo discepolo san Francesco, acceso dal desiderio di imitare il Signore visse nel digiuno e nelle preghiere.

103,2. Il tempo di avvento e soprattutto della quaresima di Pasqua e tutti i venerdì siano considerati da noi come tempi di penitenza più intensa sia individuale che in comune.

103,3. Si raccomandano, inoltre, la quaresima detta comunemente «Benedetta» e le vigilie delle solennità di san Francesco e dell'Immacolata Concezione della beata Vergine Maria.

103,4. In tali giorni dedichiamoci a compiere con più diligenza le opere di conversione come la preghiera, il raccoglimento, l'ascolto della parola di Dio, la mortificazione, il digiuno in fraternità; a dare ai poveri quanto, per la nostra maggior sobrietà, riusciremo a risparmiare alla mensa del Signore; e a praticare con maggior fervore le opere di misericordia secondo il nostro uso tradizionale.

103,5. Per quanto riguarda la legge dell'astinenza e del digiuno, i frati osservino le prescrizioni della Chiesa sia universale che particolare.

103,6. Spetta al Capitolo provinciale emanare ulteriori disposizioni sia sui giorni di digiuno e di astinenza sia sul modo di digiunare, secondo le varie circostanze dei luoghi e dei tempi.

104 

104,1. Per vivere veramente secondo il Vangelo memori della passione di Gesù e sull'esempio di san Francesco e dei nostri santi frati, la vita nostra sia in tutto semplice e discreta, come si conviene ai poveri. Pratichiamo la mortificazione, anche volontaria, moderandoci volentieri nel cibo e nella bevanda, negli spettacoli e in altri divertimenti.

104,2. I superiori, poi, dovendo provvedere al fabbisogno, specialmente degli infermi, ricordino il precetto della carità e l'esempio di san Francesco.

105 

105,1. Con il dolore nel cuore per i peccati
di penitenza nostri e altrui e con il desiderio di camminare in novità di vita, pratichiamo le opere di penitenza, adattandoci alla diversa mentalità delle regioni e dei tempi.

105,2. In particolare, si raccomandano la correzione fraterna indicata da Gesù, la revisione della propria vita alla luce del Vangelo e le altre forme di penitenza evangelica, specialmente quelle fatte in comune.

105,3. Riguardo a queste e ad altre forme di penitenza in comune, i Capitoli provinciali stabiliscano norme opportune secondo le circostanze della regione.

106 

106,1. Nel sacramento della penitenza o della riconciliazione non solo i singoli frati, ma anche la comunità dei frati vengono purificati e risanati, rinnovando così l'unione con il Salvatore e la riconciliazione nella Chiesa.

106,2. Mediante questo sacramento, inoltre, non solo godiamo il frutto della morte e risurrezione di Cristo, ma partecipiamo più profondamente all'Eucaristia e al mistero della Chiesa.

106,3. Purificati e rinnovati per mezzo dei sacramenti della Chiesa, ci riuscirà di vivere meglio di giorno in giorno la nostra vita francescano-cappuccina.

106,4. Teniamo quindi in grande considerazione la frequente confessione dei nostri peccati, l'esame di coscienza quotidiano e la direzione spirituale. Si raccomanda anche la celebrazione comunitaria della penitenza.

107 

107,1. La facoltà di ricevere la confessione sacramentale dei frati è concessa, oltre che dall'Ordinario del luogo, dal superiore maggiore e anche, nei singoli casi e ad modum actus, dal superiore locale.

107,2. Ogni sacerdote dell'Ordine, approvato dal proprio superiore maggiore, può ricevere le confessioni dei frati in qualsiasi parte del mondo.

107,3. I frati possono liberamente confessare i peccati a qualsiasi sacerdote che abbia la facoltà da qualsiasi Ordinario.
107,4. I confessori tengano presente l'ammonizione di san Francesco di non adirarsi né spazientirsi per il peccato di alcuno, ma di trattare il penitente con ogni bontà nel Signore.

108 

108,1. Se veramente ci amiamo con quella carità con cui Cristo ci ha amato, non evitiamo il fratello quando si trovasse in difficoltà, ma aiutiamolo con premura, e, se sarà caduto, non atteggiamoci a giudici severi, ma a custodi del suo buon nome; anzi amiamolo di più, memori che ciascuno di noi farebbe peggio se Dio, nella sua bontà, non ce ne preservasse.

108,2. I superiori siano vicini con paterna misericordia ai frati che peccano o sono in pericolo, per poter dare loro, secondo Dio, aiuti opportuni ed efficaci.

108,3. Non impongano pene, specialmente canoniche, se non sono costretti da manifesta necessità e sempre con ogni prudenza e carità; fermi restando, tuttavia, i prescritti del diritto universale.

108,4. Ricordino sempre le parole di san Francesco nella lettera a un ministro: «In questo voglio conoscere se tu ami il Signore e se ami me suo servo e tuo, se farai questo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto più poteva peccare, che, dopo aver visto i tuoi occhi, non se ne ritorni via senza il tuo perdono se egli lo chiede; e se non chiedesse il perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se comparisse davanti ai tuoi occhi mille volte, amalo più di me per questo affinché tu lo possa conquistare al Signore».


109 

109,1. La nostra Fraternità, sotto la guida dello Spirito Santo, è nel Corpo mistico di Cristo come un organismo nel quale i frati, riuniti per seguire Cristo, contribuiscono, mediante i vari compiti e servizi, a edificare la Chiesa nella carità.

109,2. I frati, quindi, per essere veramente incorporati al mistero di Cristo, devono sentirsi impegnati, secondo la propria grazia e vocazione, a promuovere il bene della Chiesa e della Fraternità.

109,3. Per rafforzare sia spiritualmente che visibilmente l'unità del nostro Ordine, i Capitoli e i superiori sono elementi di coesione ed esercitano in spirito di servizio gli uffici e gli incarichi ricevuti da Dio tramite il ministero della Chiesa.


ARTICOLO I
La struttura dell'Ordine

110 

110,1. Il nostro Ordine o Fraternità, quanto al governo, si divide in province, viceprovince, custodie e case o fraternità locali; queste strutture, singolarmente prese, sono vere fraternità.

110,2. La provincia è costituita da un gruppo di frati e di fraternità locali; ad essa, che ha un suo proprio territorio, è preposto un ministro provinciale.

110,3. La viceprovincia è una parte dell'Ordine, costituita in un determinato territorio, affidata a qualche provincia o immediatamente soggetta al ministro generale; ad essa è preposto un viceprovinciale in qualità di vicario del ministro provinciale o generale.

110,4. La custodia o missione è costituita da un gruppo di frati che dipendono da una provincia e attendono all'opera missionaria in un determinato territorio e sono governati da un superiore regolare in qualità di vicario del ministro provinciale.

110,5. La fraternità locale è un gruppo di almeno tre frati professi che abitano in una casa legittimamente eretta e ai quali è preposto il superiore locale o guardiano.

110,6. Il ministro generale con il consenso del definitorio può stabilire che una fraternità locale o casa dipenda direttamente da lui e abbia, se il caso lo richiede, uno statuto proprio.

110,7. Ciò che in queste Costituzioni è detto delle province, si applica anche alle viceprovince e custodie, a meno che, dalla natura della cosa o nel testo e contesto, non appaia diversamente.

111


111,1. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio, dopo aver sentito le Conferenze dei superiori maggiori della regione e i ministri e definitori provinciali interessati, decidere l'erezione, l'unione, la divisione, l'innovazione e la soppressione delle province, osservate le disposizioni del diritto.

111,2. Allo stesso modo, per circostanze particolari, il ministro generale con il consenso del definitorio può erigere province composte di più regioni; queste province abbiano uno statuto speciale approvato dal ministro generale con il consenso del definitorio, nel quale statuto se vi fosse difficoltà nell'applicare le Costituzioni, il ministro generale, insieme al suo definitorio, può provvedere nel modo piu adatto.

111,3. Perché si possa costituire una nuova provincia è necessario che, secondo le diverse condizioni locali, ci sia un sufficiente numero di frati, che la nuova provincia giovi alla testimonianza apostolica e alla vita dell'Ordine e che vi sia una certa unità geografica.

111,4. Il ministro generale con il consenso del definitorio, avuta prima una consultazione dei frati di voti perpetui, nomina i superiori maggiori e i definitori delle nuove circoscrizioni e determina come deve essere formato il primo Capitolo.

112 

112,1. Spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio e previo il voto favorevole del Capitolo, erigere canonicamente le case, osservate le disposizioni del diritto.

112,2. Spetta, invece, al ministro generale con il consenso del definitorio sopprimere le case, sia dietro richiesta della parte interessata, fermo restando il prescritto del primo paragrafo circa il consenso richiesto, sia per altra causa, osservate le norme del diritto.

112,3. Se il caso fosse urgente, non si richiede il voto del Capitolo; però, trattandosi di erigere una casa, si richiede non solo il consenso del definitorio provinciale, ma anche il consenso del ministro generale e del suo definitorio.

113 

113,1. Ogni frate, incorporato all'Ordine mediante la professione, è aggregato alla provincia o viceprovincia o custodia per la quale il superiore maggiore lo ha ammesso alla professione.

113,2. Anche l'anzianità nella fraternità si computa dalla professione temporanea.

113,3. Spetta al ministro generale, udito il definitorio, considerati il bene di tutto l'Ordine e le necessità delle province o dei singoli frati, ascoltati anche i ministri provinciali e i loro definitori, mandare frati da una provincia ad un'altra, sia temporaneamente sia, con il consenso del definitorio, aggregandoli ad essa definitivamente.

113,4. I superiori provinciali, in spirito di fraterna collaborazione, siano pronti a venire incontro a tali necessità, mandando i loro frati temporaneamente in un'altra provincia.

113,5. Ogni frate esercita i suoi diritti di voto in una sola circoscrizione dell'Ordine, a meno che non gli competano, per motivo di ufficio, anche altrove. Coloro che sono mandati per motivi di servizio in un'altra circoscrizione, esercitano i loro diritti di voto in quella circoscrizione e non nella propria. I frati, poi, che dimorano in un'altra circoscrizione per un altro motivo, esercitano i propri diritti solo nella propria circoscrizione.


ARTICOLO II
I superiori e gli uffici in genere

114 

114,1. Nell'Ordine, sotto la suprema autorità del Sommo Pontefice, sono superiori con potestà ordinaria: il ministro generale in tutto l'Ordine, il ministro provinciale nella sua provincia e il superiore locale o guardiano nella sua fraternità.

114,2. Sono, poi, superiori con potestà ordinaria vicaria: il vicario generale, il vicario provinciale, il viceprovinciale, il superiore regolare e il vicario locale.

114,3. Tutti i soprannominati, eccetto il superiore locale e il suo vicario, sono superiori maggiori.

114,4. Ciò che in queste Costituzioni si dice del ministro provinciale, si applica anche ai viceprovinciali e ai superiori regolari, a meno che dalla natura delle cose o nel testo e contesto non appaia diversamente.

115 

115,1. Gli uffici dell'Ordine vengono conferiti o per elezione o per nomina.

115,2. Nel conferire gli uffici i frati procedano con retta intenzione, con semplicità e secondo il diritto.

115,3. In vista del bene dell'Ordine si può fare una conveniente preconsultazione su persone da eleggere, si deve fare su persone da nominare.

115,4. Se la elezione ha bisogno di conferma, questa deve essere richiesta nel tempo utile di otto giorni.

115,5. I frati, da veri minori, non ambiscano le cariche; ma, se vi sono chiamati dalla fiducia dei confratelli, non ricusino ostinatamente il servizio di superiore o di un ufficio.

115,6. Essendo noi, secondo la volontà di san Francesco e la genuina tradizione cappuccina, un Ordine di fratelli, tutti i frati di voti perpetui possono accedere a tutti gli uffici o incarichi, salvo quelli che derivano dall'ordine sacro. Se si tratta della carica di superiore, perché sia valida, questa non può essere conferita prima di tre anni dalla professione perpetua.

ARTICOLO III
Il governo generale dell'Ordine

116 

116,1. Il Capitolo generale, che è il massimo segno di unione e di solidarietà di tutta la Fraternità riunita nei suoi rappresentanti, gode della suprema autorità nell'Ordine.

116,2. Il Capitolo ordinario, indetto e convocato dal ministro generale, si celebri ogni sei anni, verso la solennità di Pentecoste, a meno che allo stesso ministro generale con il consenso del definitorio non sembrerà più opportuno un altro tempo dell'anno.

116,3. Oltre al Capitolo ordinario, per esigenze particolari, il ministro generale con il consenso del definitorio, può convocare il Capitolo straordinario per trattare problemi di grande importanza riguardanti la vita e l'attività dell'Ordine.

116,4. Nel Capitolo generale, sia ordinario che straordinario, hanno voce attiva: il ministro generale, i definitori generali, l'ex ministro generale nel sessennio immediatamente seguente, i ministri provinciali, il segretario generale, il procuratore generale, i viceprovinciali, i delegati delle province e delle custodie.

116,5. Se un ministro provinciale è impedito da grave causa nota al ministro generale, oppure è vacante il suo ufficio, partecipi al Capitolo il vicario provinciale.

117 

117,1. Indetto il Capitolo generale, in ogni provincia con almeno cento frati professi, tutti i frati di voti perpetui eleggano i delegati al Capitolo generale e i loro sostituiti.

117,2. La provincia elegga, poi, un altro delegato e il suo sostituto per ogni duecento frati professi oltre ai duecento.

117,3. Questa elezione si faccia nel modo stabilito dal Capitolo provinciale; tuttavia, l'esito di tale elezione sia pubblicato almeno tre mesi prima del Capitolo.

117,4. Similmente nelle custodie per ogni cento frati professi si elegga un delegato e il suo sostituto.

117,5. Per l'elezione dei delegati delle custodie che non hanno singolarmente cento frati professi, il ministro generale con il consenso del definitorio e sentiti i frati interessati, formi dei gruppi elettorali che, per ogni cento frati professi, eleggano un delegato e il suo sostituto. Nella formazione dei gruppi elettorali si tenga conto come criterio, per quanto possibile, la vicinanza geografica e l'affinità culturale.

117,6. In circostanze particolari, conosciute e approvate dal ministro generale con il consenso del definitorio, i gruppi elettorali delle custodie che non raggiungono il numero di cento frati professi, possono eleggere un delegato e il suo sostituto, che partecipi al Capitolo con tutti i diritti capitolari.

118 

118,1. Nel Capitolo generale ordinario, si elegga, come prescrive il «Regolamento del Capitolo generale», in primo luogo il ministro generale che assume così il potere su tutto l'Ordine e su tutti i frati.

118,2. Il ministro generale uscente può essere rieletto immediatamente soltanto per un altro sessennio.

118,3. Si eleggano, poi, secondo lo stesso regolamento del Capitolo, otto definitori generali, dei quali quattro al massimo possono essere fra gli eletti nel Capitolo precedente.

118,4. Nell'elezione dei definitori generali il ministro generale uscente ha solo voce attiva.

118,5. Fra gli otto definitori si elegga il vicario generale che, in forza dell'elezione, diventa il primo definitore.

118,6. A norma delle Costituzioni e secondo lo statuto della curia generale, approvato dal Capitolo generale, il compito dei definitori generali è di aiutare il ministro generale nel governo di tutto l'Ordine.

119 

119,1. Nel Capitolo si trattino i problemi che riguardano la conservazione e il rinnovamento della nostra forma di vita e l'incremento dell'attività apostolica.

119,2. Circa gli argomenti da proporre al Capitolo, siano consultati, nel modo adatto, tutti i frati e le loro proposte siano inviate al ministro generale.

119,3. Tutti i capitolari siano tempestivamente informati sull'elenco dei temi preparato dal ministro generale con il consenso del definitorio. Lo stesso Capitolo, poi, decida gli argomenti da trattare.

120 

120,1. Il ministro generale e i suoi definitori risiedano a Roma.

120,2. Quando il ministro generale è assente da Roma, il vicario generale ne faccia le veci.

120,3. Rimangono, però, riservati al ministro generale la conferma dei ministri provinciali, la nomina dei visitatori generali e gli altri affari che egli si riservera.

120,4. Se il ministro generale è impedito nell'esercizio del suo ufficio, governi l'Ordine il vicario generale che, a tempo opportuno, darà relazione degli atti principali al ministro generale.

120,5. Se, poi, anche il vicario generale fosse impedito, faccia le veci del ministro generale il definitore che segue secondo l'ordine di elezione.

121 

121,1. Restando vacante l'ufficio del ministro generale, assume il governo il vicario generale, il quale quanto prima informi del fatto la Sede Apostolica.

121,2. Se resta vacante l'ufficio del vicario generale oltre un anno prima del Capitolo, fatta l'elezione dell'ottavo definitore, il ministro generale e il suo definitorio eleggano a schede segrete un altro vicario generale tra i definitori.

121,3. Se l'ufficio di definitore generale resta vacante per più di un anno prima del Capitolo, il ministro generale e il definitorio, sentite le Conferenze dei superiori maggiori del gruppo capitolare al quale quel definitore apparteneva, ne eleggano un altro che terrà il posto di ultimo definitore.

122 

122,1. Al ministro generale e al suo definitorio, nell'esercizio delle loro funzioni, prestano aiuto: il segretario generale, il procuratore generale al quale spetta trattare gli affari dell'Ordine presso la Santa Sede, il postulatore generale che ha l'incarico di trattare presso la Santa Sede le cause di canonizzazione dei Servi di Dio, l'assistente generale dell'Ordine Francescano Secolare, il segretario generale dell'animazione missionaria, e altri incaricati in numero sufficiente per il disbrigo dei vari compiti.

122,2. Tutti costoro vengono scelti dalle varie regioni e nominati dal ministro generale con il consenso del definitorio.

122,3. I compiti e gli incarichi della curia generale siano assegnati e svolti a norma dello statuto speciale, approvato dal Capitolo generale.

123 

123,1. Il Consiglio plenario dell'Ordine ha lo scopo di esprimere il rapporto vitale tra l'intera Fraternità e il suo governo centrale, di promuovere la corresponsabilità e la collaborazione di tutti i frati, e di favorire l'unità e la comunione nella pluriformità dell'Ordine.

123,2. Sono membri del Consiglio plenario il ministro generale, i definitori generali e i delegati delle Conferenze dei superiori maggiori, secondo una proporzionalità da stabilirsi dal ministro generale con il consenso del definitorio.

123,3. I delegati non devono necessariamente essere eletti fra i membri delle Conferenze dei superiori maggiori.

123,4. Il modo della loro elezione è determinato dalle singole Conferenze.

123,5. E' compito del Consiglio plenario: favorire i rapporti tra il definitorio generale e le Conferenze e tra le Conferenze stesse; costituire un centro di riflessione per esaminare i problemi di maggiore importanza e proporne la soluzione all'Ordine; offrire al ministro generale e ai definitori, con una collaborazione costruttiva, un aiuto per attuare un adeguato rinnovamento dell'Ordine; aver cura dell'incremento dell'Ordine e della formazione dei frati.

123,6. Il Consiglio plenario ha voto consultivo. Affinché, poi, il valore delle riflessioni, come norma direttiva per tutto l'Ordine, non vada perduto, è conveniente che il ministro generale, a suo giudizio e con il consenso del definitorio, confermi con la sua autorità gli atti del Consiglio e li proponga all'Ordine.

123,7. Il Consiglio plenario dell'Ordine sia generalmente convocato dal ministro generale con il consenso del definitorio una o due volte nel sessennio.

123,8. Il Consiglio plenario dell'Ordine è retto dallo statuto redatto dal Consiglio stesso e approvato dal ministro generale e dal suo definitorio.


ARTICOLO IV
Il governo delle province

124 

124,1. La prima autorità della provincia compete al Capitolo provinciale, i cui membri riuniti in fraterna comunione rappresentano tutta la provincia.

124,2. Il Capitolo provinciale ordinario sia indetto e convocato ogni tre anni dal ministro provinciale, ottenuto il permesso dal ministro generale con il consenso del definitorio, cui è riservata la facoltà di permettere che il Capitolo, per un giusto motivo, sia celebrato sei mesi prima o dopo il triennio.

124,3. Si può tenere anche il Capitolo straordinario, convocato dal ministro provinciale con il consenso del definitorio; in esso si trattino i principali problemi riguardanti la vita e l'attività della provincia, della sua viceprovincia e della custodia.

125 

125,1. Nel Capitolo ordinario e straordinario hanno voce attiva: il ministro generale, se presente, il ministro provinciale e i definitori provinciali, i frati ai quali il Capitolo provinciale darà il diritto, i viceprovinciali, i superiori regolari, i delegati della provincia e i delegati delle viceprovince e delle custodie, tenuto presente quanto è prescritto al numero 113.5.

125,2. Se alcune province vogliono celebrare il Capitolo a suffragio diretto, cioè con la partecipazione di tutti i frati professi perpetui, lo stabilisca la maggioranza dei due terzi di tutti i frati di professione perpetua, e la decisione sia inserita nel regolamento per la celebrazione del Capitolo. Tutti i frati di voti perpetui sono tenuti a convenire a tale Capitolo; l' eventuale impedimento a parteciparvi sia comunicato al ministro provinciale e al suo definitorio, che hanno il diritto di essere informati e di giudicare al riguardo. Hanno diritto di voto soltanto i frati che sono realmente presenti nel Capitolo. Inoltre, al Capitolo provinciale partecipano i viceprovinciali, i superiori regolari e i delegati delle viceprovince e delle custodie, secondo il regolamento per la celebrazione del Capitolo provinciale.

125,3. Se per grave motivo riconosciuto dal ministro provinciale e dal suo definitorio il superiore della viceprovincia o della custodia fosse impedito di intervenire al Capitolo o fosse vacante il suo ufficio, partecipi al Capitolo il primo o il secondo consigliere, secondo le possibilità.

126 

126,1. Indetto il Capitolo provinciale, tutti i frati che allora sono professi perpetui, eccetto quelli che appartengono alle viceprovince o alle custodie, eleggano i delegati e i sostituti, a meno che non debbano partecipare tutti al Capitolo.

126,2. I frati delle viceprovince e delle custodie eleggano i propri delegati e i loro sostituti.

126,3. Il numero dei delegati, sia della provincia come delle viceprovince e delle custodie, e il modo di eleggerli, siano stabiliti dal Capitolo provinciale.

127 

127,1 . Nel Capitolo provinciale si trattino i problemi relativi alla vita e all'attività della provincia; su questi problemi tutti i frati siano preventivamente consultati.

127,2. Tutti i capitolari siano informati a tempo debito sull'elenco degli argomenti preparato dal ministro provinciale e suo definitorio. I problemi da trattare, però, li decida il Capitolo stesso.

127,3. Nel Capitolo ordinario il ministro provinciale viene eletto secondo il regolamento per la celebrazione del Capitolo, approvato dal Capitolo provinciale.

127,4. Il ministro provinciale uscente, se è stato eletto nel Capitolo precedente, può essere rieletto immediatamente soltanto per una altro triennio.

127,5. Secondo il regolamento sopraccitato, si eleggano, poi, quattro definitori provinciali, a meno che il ministro generale con il consenso del definitorio non riterrà opportuno un numero maggiore; di questi la metà al massimo può essere tra gli eletti nel Capitolo precedente.

127,6. Tra i definitori, poi, si elegga il vicario provinciale, che, in forza dell'elezione, diventa il primo definitore.

127,7. Nell'elezione dei definitori il ministro provinciale uscente ha soltanto voce attiva.

127,8. Finché la sua elezione non è confermata, il ministro provinciale eletto esercita il suo ufficio come delegato del ministro generale.

127,9. Avvenuta la elezione o la nomina del ministro provinciale e dei definitori, i frati continuino ad esercitare i propri uffici finché sarà provveduto diversamente; questa norma, con le debite differenze, vale anche per le viceprovince e per le custodie.

128 

128,1. Per gravi motivi il ministro generale con il consenso del definitorio può nominare il ministro provinciale e i definitori, dopo aver ottenuto per iscritto il voto consultivo di tutti i frati professi perpetui della provincia. Tale nomina, però, non si potrà ripetere per due trienni consecutivi.

128,2. Avvenuta tale nomina, si celebri, a tempo opportuno, il Capitolo per trattare i problemi.

129 

129,1. E' compito del vicario provinciale aiutare il ministro provinciale nelle mansioni che gli vengono affidate, e, quando questi fosse assente o impedito, trattare gli affari della provincia, eccetto quelli che il ministro provinciale si riserverà.

129,2. Vacante l'ufficio di ministro provinciale, il vicario provinciale è tenuto a informare subito il ministro generale e, finché non riceverà disposizioni, governi la provincia.

129,3. Qualora l'ufficio del ministro provinciale si rendesse vacante più di diciotto mesi prima del Capitolo, il ministro generale con il consenso del definitorio, avuto prima il voto consultivo di tutti i frati professi perpetui della provincia, nomini un nuovo ministro che porti a termine il triennio iniziato. Trascorso il triennio, si celebri il Capitolo.

129,4. Se il vicario provinciale è impedito, ne tiene l'ufficio il definitore che segue nell'ordine di elezione.

129,5. Restando vacante l'ufficio di definitore provinciale oltre un anno prima del Capitolo provinciale, il ministro generale con il consenso del definitorio, sentiti il ministro provinciale e il suo definitorio, nomini un altro definitore che terrà il posto dell'ultimo definitore. Se, poi, sarà vacante l'ufficio di vicario provinciale, il ministro provinciale e il suo definitorio eleggano a schede segrete un altro vicario provinciale. Di ciò si informi, poi, il ministro generale.

130 

130,1. Il ministro provinciale con il consenso del definitorio nomini tra i frati di voti perpetui il segretario provinciale e gli altri incaricati necessari al disbrigo delle varie mansioni nella curia provinciale e, se sarà necessario, alla direzione di altri speciali uffici.

130,2. Il segretario provinciale dipende dal solo ministro provinciale; spetta, poi, al Capitolo provinciale decidere se altri incaricati della curia dipendano dal solo ministro provinciale.

130,3. Si raccomanda che nelle singole province siano costituite dal ministro provinciale con il consenso del definitorio delle commissioni per trattare particolari problemi.

131 

131,1. Le Conferenze, che sono formate dai superiori provinciali, dai viceprovinciali e dai superiori regolari di qualche regione o territorio, sono costituite dal ministro generale con il consenso del definitorio per promuovere la collaborazione sia delle province, delle viceprovince e delle custodie fra di loro, sia
con le Conferenze episcopali o con le Unioni dei superiori o delle superiore maggiori, per trattare questioni urgenti, e per garantire, per quanto possibile, l'uniformità del governo.

131,2. Queste Conferenze abbiano un proprio statuto, approvato dal ministro generale con il consenso del definitorio, e si riuniscano almeno una volta l'anno.

131,3. A queste Conferenze spetta eseguire i compiti che sono loro affidati dalle Costituzioni, dal proprio statuto o dal ministro generale, provvedere al bene comune dell'Ordine nel loro territorio ed emanare, per quel territorio, norme particolari. Tali norme, perché abbiano valore, devono essere approvate dai rispettivi Consigli e dal ministro generale con il consenso del definitorio.

131,4. Affinché nei singoli continenti sia favorita la solidarietà tra i frati del nostro Ordine, i superiori maggiori procurino che i frati che vi si trovano, attuino, con unità di forze, forme di testimonianza francescana capaci di rinnovare la vita cristiana anche oltre i confini della propria nazione o area politica, e di promuovere la causa della pace, della giustizia e della concordia.


ARTICOLO V
Il governo delle viceprovince

132 

132,1. Uno dei principali fini delle viceprovince è la «implatatio Ordinis» nella Chiesa particolare allo scopo di dare la testimonianza evangelica del carisma francescano.

132,2. Perciò le viceprovince si devono assiduamente interessare delle vocazioni tra gli abitanti del luogo, favorendo, a tale fine, la vita e l'attività pastorale rettamente adattate alle condizioni della religione.

132,3. La provincia, secondo le sue possibilità, invii nella viceprovincia ad essa affidata tanti religiosi, quanti ne sono richiesti dalle necessità della stessa viceprovincia.

132,4. Nella scelta dei religiosi da inviare o ritirare, i superiori, sentiti il viceprovinciale e il suo Consiglio, tengano presenti le particolari doti dei frati in relazione alle condizioni dei luoghi, alla formazione dei giovani e all'apostolato da esercitare nella viceprovincia.

132,5. Il viceprovinciale, d'accordo con il Consiglio, tenuto conto delle necessità e con il consenso del ministro provinciale o generale, può stipulare opportune convenzioni con altre province o Conferenze dei superiori maggiori; tali convenzioni sono soggette alla conferma del ministro generale o provinciale.

133 

133,1. A ciascuna viceprovincia è preposto un viceprovinciale con due consiglieri.

133,2. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio, sentito il ministro provinciale, fissare un numero maggiore di consiglieri.

133,3. Il viceprovinciale e i consiglieri sono eletti per un triennio; trascorso il quale possono essere rieletti. Tuttavia il viceprovinciale può essere rieletto immediatamente soltanto per un altro triennio.

133,4. Il Capitolo viceprovinciale determini se il viceprovinciale uscente ha voce passiva nell'elezione dei consiglieri.

133,5. Il viceprovinciale e i consiglieri siano eletti da tutti i frati di voti perpetui nel modo stabilito dal Capitolo viceprovinciale, previo il consenso del ministro provinciale o generale. In casi particolari, per giusto motivo, il ministro generale con il consenso del definitorio può autorizzare l'elezione dei superiori e dei consiglieri attraverso il Capitolo con i delegati.

133,6. Se, invece, l'elezione avviene per mezzo del Capitolo a suffragio diretto, il viceprovinciale con il consenso del ministro provinciale o generale convoca egli stesso il Capitolo, nel quale hanno voce attiva i frati presenti e anche il ministro provinciale o generale se sono presenti. Riguardo ai frati impediti vale ciò che si è detto per il Capitolo provinciale.

133,7. Se la votazione è avvenuta fuori del Capitolo, si esegua lo scrutinio nella stessa viceprovincia dal viceprovinciale, dai suoi consiglieri e da due altri frati eletti dal Capitolo locale dove si fa lo scrutinio, alla presenza del ministro provinciale o generale oppure del rispettivo delegato. Si notifichino, quindi, i risultati delle elezioni.

133,8. Finché l'elezione non sarà confermata, il viceprovinciale eletto esercita l'ufficio in qualità di delegato del ministro provinciale o generale.

133,9. Dal momento della conferma della sua elezione, il viceprovinciale gode della potestà giuridica ordinaria vicaria per l'esercizio del suo ufficio; nello stesso tempo è necessario che gli siano conferite espressamente dal ministro provinciale o generale le facoltà di cui ai numeri 19 e 36 delle Costituzioni.

133,10. Il ministro provinciale informi, poi, il ministro generale circa l'elezione avvenuta.

133,11. Con il permesso del ministro provinciale o generale il viceprovinciale può convocare il Capitolo per trattare i diversi problemi. È conveniente che sia presente il ministro provinciale o generale, che vi hanno voce.

133,12. Se il viceprovinciale è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere o il consigliere che segue nell'ordine di elezione, se il primo è impedito.

133,13. Vacante per qualsiasi motivo l'ufficio di viceprovinciale o di un consigliere si riferisca la cosa al ministro provinciale o generale che procederà per analogia con il numero 129.

133,14. Nello statuto elaborato dal Capitolo viceprovinciale e approvato dal ministro provinciale o generale, siano descritti gli altri problemi riguardanti il governo. Lo statuto determini, fra l'altro, i vocali del Capitolo per trattare i vari argomenti, e quei temi che devono essere trattati soltanto con il permesso del ministro provinciale o generale.

134 

134,1. Il viceprovinciale convochi i suoi consiglieri almeno quattro volte l'anno. Egli, poi, ha bisogno del loro consiglio o consenso tutte le volte che, a norma delle Costituzioni, il ministro provinciale necessita del consiglio o del consenso del suo definitorio.

134,2. Proponga, tuttavia, al ministro provinciale o generale le innovazioni che comportano oneri di notevole entità sia alla provincia sia alla viceprovincia.


ARTICOLO VI
Il governo delle custodie

135 

135,1. A ciascuna custodia è preposto un superiore regolare con due consiglieri.

135,2. Il numero dei consiglieri può essere elevato a quattro dal ministro provinciale d'accordo con il definitorio, sentiti gli interessati e secondo lo richieda la necessità o il bene della custodia. Di ciò sia poi informato il ministro generale.

136 

136,1. Il superiore regolare e i consiglieri siano eletti per un triennio dai frati di professione perpetua assegnati alla custodia, tenuto presente quanto è prescritto al numero 113,5. In casi particolari per giusto motivo, il ministro generale con il consenso del definitorio può autorizzare l'elezione dei superiori e dei consiglieri attraverso il Capitolo con i delegati.

136,2. Il superiore regolare può essere rieletto immediatamente soltanto per un secondo triennio.

136,3. Il Capitolo della custodia stabilisca se il superiore maggiore uscente ha voce passiva nella elezione dei consiglieri.

136,4. Alla elezione, sia che si faccia per mezzo del Capitolo o in altro modo, è necessario il consenso del ministro provinciale, il quale, se è presente al Capitolo, ha voce attiva.

136,5. Si ritengono assegnati alla custodia tutti i frati che hanno ricevuto dal ministro generale l'obbedienza per l'attività missionaria, anche per un tempo determinato, e, inoltre, tutti i frati aggregati alla custodia in forza della professione, benché vivano altrove per ragione di formazione o per altri motivi.

137 

137,1. L'elezione del superiore regolare e dei consiglieri si fa o a suffragio diretto in Capitolo nel quale hanno voce attiva soltanto i frati presenti, oppure in altro modo, secondo che il superiore regolare, d'accordo con il Consiglio deciderà, considerate attentamente le condizioni della custodia e sentiti i desideri dei frati, fatta attenzione però a ciò che è prescritto nel numero 136,1. Riguardo a coloro che sono impediti di partecipare al Capitolo, vale ciò che si è detto per il Capitolo provinciale.

137,2. Compete al ministro provinciale confermare l'elezione; se questi non è presente, si notifichino i risultati delle elezioni, e il superiore regolare eletto esercita il suo ufficio in qualità di delegato del ministro provinciale finché non sia confermata la sua elezione. Il ministro provinciale informi il ministro generale dell'elezione avvenuta.

137,3. Dal momento della conferma il superiore regolare gode di potestà ordinaria vicaria per l'esercizio del suo ufficio; nello stesso tempo è necessario che il ministro provinciale gli attribuisca espressamente le facoltà di cui ai numeri 19 e 36 delle Costituzioni.

137,4. Per gravi motivi il ministro generale, d'accordo con il suo definitorio, dopo aver sentito il ministro provinciale e il suo definitorio e ottenuto per iscritto il voto consultivo dei frati della custodia, può nominare il superiore regolare e i suoi consiglieri.

138 

138,1. Se il superiore regolare è assente o impedito, ne faccia le veci il primo consigliere o, se questi è impedito, il consigliere che segue in ordine di elezione.

138,2. Vacante per qualsiasi causa l'ufficio di superiore regolare o di consigliere della custodia, si riferisca il caso al ministro provinciale, il quale proceda in analogia con il numero 129, con le debite differenze.

139 

139,1. Il superiore regolare convochi i suoi consiglieri almeno quattro volte all'anno. 

139,2. Richieda il loro consenso o consiglio in tutti quei casi per i quali il ministro provinciale necessita del consenso o del consiglio del definitorio.

139,3. È conveniente che la custodia abbia uno statuto approvato dal ministro provinciale con il consenso del definitorio; in tale statuto siano determinati i problemi di governo più importanti.

ARTICOLO VII
Il governo della fraternità locale

140 

140,1. Nel Capitolo provinciale o in seguito, a tempo opportuno, il ministro provinciale con il consenso del definitorio, sentiti, per quanto è possibile, i frati, costituisca le fraternità locali e ne nomini i superiori secondo il numero 115,3, facendo attenzione sia alla forma che si deve osservare della nostra vita, sia alla convivenza fraterna che va favorita e sia alle particolari attività che si svolgono nelle singole case.

140,2. Allo stesso modo, considerate le particolari circostanze, si costituiscano le fraternità locali e si nominino i superiori nelle viceprovince e nelle custodie.

140,3. I superiori locali sono nominati dal ministro provinciale con il consenso del definitorio per un triennio; ma potranno essere nominati per un secondo triennio, o, in caso di manifesta necessità, per un terzo triennio e, per giusti motivi, anche nella stessa casa.

140,4. Coloro che hanno esercitato l'ufficio di superiore locale per sei, o, in caso di necessità per nove anni consecutivi, rimangano liberi da tale incarico almeno per un anno.

141 

141,1. In ogni fraternità sia nominato dal ministro provinciale con il consenso del definitorio un vicario, che ha il compito di assistere, come consigliere, il superiore nel governo della comunità, e, se questi è assente o impedito, oppure è vacante l'ufficio di superiore, di governare la fraternità.

141,2. In ogni casa con almeno sei frati, oltre al vicario, che è di diritto il primo consigliere, siano eletti da tutti i frati di voti perpetui uno o due consiglieri, che hanno il compito di aiutare con il consiglio il superiore locale nelle cose spirituali e materiali.

141,3. Nei casi di maggior importanza, secondo le Costituzioni e gli statuti regionali o provinciali, i consiglieri hanno voce deliberativa.

141,4. Assenti o impediti il guardiano e il vicario, presiede la fraternità quel frate che è designato nelle norme stabilite dal Capitolo provinciale.

141,5. Se l'ufficio del superiore locale resta vacante per oltre sei mesi prima del Capitolo provinciale, il ministro provinciale con il consenso del definitorio nomini un altro superiore locale; se, invece, l'ufficio resterà vacante per meno di sei mesi prima del Capitolo provinciale, regga la fraternità il vicario.

142 

142,1. Il Capitolo locale è composto da tutti i frati professi.

142,2. In esso si manifesta chiaramente la caratteristica propria della nostra fraternità, cioè l'obbedienza caritativa, in forza della quale i frati si prestano vicendevole servizio, si favorisce la creatività di tutti e i doni di ciascuno tornano a vantaggio di tutti.

142,3. È compito del Capitolo locale, sotto la guida del guardiano, rafforzare lo spirito fraterno, promuovere la corresponsabilità di tutti i frati per il bene comune, mantenere il dialogo su tutto ciò che riguarda la vita fraterna, specialmente quando si tratta di favorire la preghiera, di osservare la povertà e di promuovere fraternamente la formazione, per cercare insieme la volontà di Dio.

142,4. Si tenga spesso il Capitolo locale durante l'anno, e i superiori maggiori lo promuovano, anche animandolo con la loro presenza.

142,5. I superiori non solo informino con mezzi adatti, ma anche consultino i frati su problemi che devono essere trattati nel Capitolo.

142,6. Le votazioni fatte nel Capitolo locale sono consultive, a meno che dal diritto universale o proprio non sia stabilito diversamente.

142,7. Spetta ai soli frati di professione perpetua fare elezioni e dare il voto per l'ammissione dei frati alla professione, a norma delle Costituzioni.

143 

143,1. Nella nostra curia generale e provinciale, nella casa del viceprovinciale e del superiore regolare e anche nelle nostre case si abbia l'archivio, dove si conservino diligentemente e sotto segreto tutti i documenti necessari, e tutti i fatti degni di memoria siano annotati accuratamente da chi ne ha ricevuto l'incarico.

143,2. Ci sia anche l'inventario dei documenti custoditi nell'archivio.


144 

144,1. Il Figlio di Dio è stato inviato nel mondo dal Padre nella condizione umana per portare il lieto annunzio ai poveri, per guarire i contriti di cuore, per annunziare la liberazione ai prigionieri e restituire la vista ai ciechi.

144,2. Cristo continua questa missione nella Chiesa con la forza dello Spirito Santo.

144,3. E lo stesso Spirito ha suscitato san Francesco affinché con la sua Fraternità apostolica, nelle urgenti necessità del suo tempo, assistesse con tutte le forze la Chiesa nella sua missione, particolarmente tra coloro che avevano maggior bisogno del messaggio evangelico.

144,4. Perciò la nostra Fraternità, obbedendo allo Spirito del Signore e alla sua santa operazione, adempie nella Chiesa questo doveroso servizio verso gli uomini, evangelizzandoli con l'opera e la parola.

145 

145,1. Manteniamo nel lavoro apostolico, adattandole ai vari tempi e condizioni, le caratteristiche del nostro carisma.

145,2. Il primo apostolato del frate minore è vivere nel mondo la vita evangelica nella verità, nella semplicità e nella letizia.

145,3. Abbiamo per tutti stima e disponibilità al dialogo.

145,4. Benché la nostra evangelizzazione, sull'esempio di Cristo e di san Francesco, sia rivolta di preferenza ai poveri, non dobbiamo temere di proclamare anche a coloro che detengono il potere o dominano sui popoli, la conversione alla giustizia e l'impegno di mantenere la pace.

145,5. Attendiamo volentieri a qualunque ministero e attività apostolica, purché siano convenienti alla forma della nostra vita e rispondano alle necessità della Chiesa; e, consapevoli di essere minori, assumiamo con generosità quei ministeri che sono ritenuti più gravosi.

145,6. La fraternità, sia provinciale che locale, promuova e coordini le varie iniziative apostoliche come espressione di tutta la comunità.

145,7. I frati, come discepoli di Cristo e figli di san Francesco, si ricordino che, per annunziare la fede e la salvezza, si richiede un animo disposto ad affrontare la croce e la persecuzione fino al martirio.

146 

146,1. Qualsiasi genere di apostolato, anche se fosse di ispirazione privata, sia svolto dai frati sotto l'obbedienza dell'autorità competente e con animo pronto.

146,2. Salvo il diritto del Sommo Pontefice di disporre del servizio dell'Ordine per il bene della Chiesa universale, l'esercizio di qualsiasi apostolato è soggetto all'autorità del Vescovo diocesano, dal quale i frati, dopo che sono stati approvati dai propri ministri, ricevono le necessarie facoltà. I ministri, poi, per quanto possibile e rispettando il nostro carisma, vadano volentieri incontro ai Vescovi quando li invitano al servizio del popolo di Dio e alla salvezza delle anime.

146,3. Spetta al Capitolo provinciale adattare, salva la nostra caratteristica francescano-cappuccina, il lavoro apostolico alle esigenze dei tempi, e al ministro provinciale con il consenso del definitorio coordinare le forze di apostolato della provincia.

146,4. Il superiore della fraternità, sentito nei casi di maggiore importanza il Capitolo locale, distribuisca gli impegni, tenendo conto delle necessità della Chiesa e della condizione dei singoli frati, in sintonia con il piano pastorale elaborato dalla gerarchia ecclesiastica.

146,5. I frati siano pronti a collaborare nelle attività e nelle iniziative degli altri istituti religiosi della Chiesa.

147 

147,1. Affinché le iniziative apostoliche rispondano alle esigenze della evangelizzazione e alle necessità degli uomini, i frati si abituino a leggere i segni dei tempi, nei quali si intravede con gli occhi della fede il disegno di Dio.

147,2. Attendano alle consuete opere di apostolato come le missioni popolari, gli esercizi spirituali, la confessione sacramentale dei fedeli, la cura spirituale delle religiose specialmente francescane, l'assistenza agli infermi e ai carcerati, le opere di educazione e di promozione sociale.

147,3. Anche assumendo nuove forme di apostolato, si dedichino con particolare sollecitudine a coloro che per condizioni di vita sono privi dell'ordinaria cura pastorale, come i giovani in crisi di vita cristiana, gli emigranti, gli operai e gli uomini assillati da preoccupazioni economiche o perseguitati dall'ostilità o dall'odio razziale.

147,4. Si prestino anche, con particolare impegno, al dialogo ecumenico nella carità, nella verità e nella preghiera con i fratelli cristiani non cattolici, per condividere, così, la preoccupazione della Chiesa di ricostruire l'unità.

147,5. Similmente si sforzino di avviare un dialogo di salvezza con coloro che professano un'altra religione e con i non credenti fra i quali vivono o ai quali sono mandati.

147,6. Tutti i servizi prestati agli uomini devono avere come base una vita ispirata al Vangelo. Più facilmente è capita e più volentieri è accolta la testimonianza dei frati, quando, con semplicità di cuore e per condizione di vita e nel modo di parlare, vivono da minori vicino agli uomini.

148 

148,1. San Francesco, araldo di Cristo, sostenuto dall'autorità della Chiesa, percorrendo le città, spargeva la buona semente del Vangelo, annunciando al popolo con discorsi brevi e semplici il mistero di Cristo.

148,2. Seguendo il suo esempio e la tradizione del nostro Ordine, i frati, fedeli alle Sacre Scritture, predichino con un linguaggio chiaro la parola del Signore.

148,3. Si sforzino i frati con grande impegno di imprimere nel loro cuore la parola di Dio, che è Cristo, e di dargli se stessi in dominio totale, così che, per sovrabbondanza di amore, sia lui quello che li fa parlare. Così predicheranno Cristo con la vita, con l'opera e la parola.

148,4. Perché ciò si avveri, cerchino i frati di progredire continuamente nella sapienza di Cristo, la quale si acquista soprattutto vivendola, cioè con lettura assidua, meditazione e studio approfondito delle Sacre Scritture.

149 

149,1. Nella celebrazione dei sacramenti Cristo è presente nei fedeli con l'efficacia della sua azione, li santifica ed edifica il suo Corpo. Perciò i frati, quando per ufficio o invitati dal clero amministrano i sacramenti, aiutino i fedeli con tale celebrazione a nutrire, irrobustire ed esprimere la fede.

149,2. I frati sacerdoti, nello spirito di Cristo pastore, annuncino la remissione dei peccati nel sacramento della riconciliazione e si prestino di buon grado ad ascoltare le confessioni dei fedeli, tanto più che questo è un ministero che si addice proprio ai minori, perché spesso è svolto in favore di uomini spiritualmente molto poveri.

149,3. Nei confessori risplendano lo zelo della santità di Dio e la sua misericordia, il rispetto della dignità della persona, la carità, la pazienza e la prudenza.

149,4. I confessori, poi, procurino di progredire continuamente nella scienza pastorale e nel retto esercizio del ministero.

l50 

150,1. Sull'esempio di san Francesco e secondo la costante tradizione dell'Ordine, i frati assumano volentieri la cura spirituale e anche corporale degli infermi.

150,2. Così, imitando Cristo che, come segno della venuta del Regno di Dio, percorreva città e villaggi curando ogni sorta di malattie e infermità, continuino la missione della Chiesa, che per mezzo dei suoi figli va incontro agli uomini di ogni condizione, specialmente se poveri e afflitti.

150,3. I superiori favoriscano questo ministero che è un'eccellente e valida opera di carità e di apostolato.

151

151,1. Secondo la caratteristica e la tradizione del nostro Ordine, i frati siano disponibili a prestare aiuto pastorale al clero nelle parrocchie della Chiesa particolare.

151,2. I superiori maggiori, tenendo conto delle necessità urgenti dei fedeli, assumano prudentemente con il consenso del Consiglio e in spirito di servizio della Chiesa particolare, anche la cura delle parrocchie.

151,3. Affinché, nell'assumere questo ministero, si conservi la conformità alla nostra vocazione, ordinariamente si preferiscano quelle parrocchie dove si può più facilmente dare la nostra testimonianza di minori e vivere e lavorare in fraternità. Così anche il popolo di Dio può beneficiare del nostro carisma.

151,4. I santuari affidati al nostro Ordine, siano centri di evangelizzazione e di sana devozione.

152 

152,1. I frati, riconoscendo il ruolo dei laici nella vita e nell'azione della Chiesa, li promuovano e li impegnino nei vari ministeri propri dei laici e specialmente nell'opera dell'evangelizzazione; così pure sostengano le associazioni dei fedeli che si propongono di vivere e annunciare la parola di Dio e di migliorare il mondo rimanendo nel mondo.

152,2. Fra queste associazioni ci stia a cuore l'Ordine Francescano Secolare. Collaboriamo con i francescani secolari affinché le loro fraternità progrediscano come comunità di fede dotate di particolare capacità apostolica; e i singoli membri siano formati a diffondere il Regno di Dio non soltanto con l'esempio della loro vita, ma anche con varie forme di apostolato.

153 

153,1. San Francesco esortava i frati ad annunciare il Regno di Dio anche con cantici e laudi in lingua volgare, pensando di giovare, anche con la diffusione degli scritti, alla salvezza degli uomini.

153,2. Apprezziamo, perciò, i moderni mezzi di comunicazione sociale che, in quanto raggiungono le moltitudini, anzi tutta la società, possono essere validi strumenti per evangelizzare gli uomini del nostro tempo.

153,3. Per sostenere nella nostra fraternità il multiforme apostolato attraverso tali mezzi, i superiori procurino che i frati idonei a questo apostolato abbiano una adeguata preparazione.

153,4. Tutti i frati sappiano usare responsabilmente i mezzi di comunicazione sociale per poter conoscere rettamente e concretamente le condizioni della società e le necessità della Chiesa.

153,5. Si occupino, con unità di forze, dell'apostolato della stampa, specialmente se si tratta di divulgare opere francescane; e si raccomanda vivamente che nelle province o nelle nazioni e anche in tutto l'Ordine si costituiscano uffici a questo scopo.

153,6. In ciò che riguarda i mezzi di comunicazione sociale, si osservino le norme del diritto universale; e, se si tratta di scritti su problemi religiosi o di costumi, si tenga presente che si richiede anche il permesso del superiore maggiore.

153,7. I frati abbiano gli strumenti necessari per adempiere i loro compiti, a patto che non si pregiudichi la vita fraterna e la nostra vocazione francescano-cappuccina.

154 

154,1. I frati, dediti per qualsiasi ragione all'apostolato, facciano della loro vita e della loro azione una cosa sola nell'amore verso Dio e gli uomini, quell'amore che è l'anima di ogni apostolato.

154,2. Ricordino anche che non possono compiere la loro missione, se non si rinnovano continuamente nella fedeltà alla propria vocazione.

154,3. Nell'apostolato, pertanto, siano poveri e umili, senza appropriarsi del ministero, perché sia evidente a tutti che essi cercano solo Gesù Cristo; mantengano quella unità di fraternità che Cristo volle così perfetta, che il mondo riconosca che il Figlio è stato mandato dal Padre.

154,4. Nella convivenza fraterna coltivino la vita di preghiera e di studio per essere intimamente uniti con il Salvatore, e, mossi dallo Spirito Santo, siano sempre generosamente pronti a testimoniare nel mondo la lieta novella.

155 

155,1. In forza del nostro impegno di vivere in obbedienza, aspiriamo, senza preferenze di ufficio, all'ultimo posto nella comunità dei discepoli di Cristo, aiutandoci vicendevolmente in spirito di carità, sottomessi a ogni umana creatura per amore di Dio.

155,2. Questa è la vera obbedienza manifestata dalla vita di Gesù Cristo, fattosi servo.

155,3. Docili allo Spirito Santo, in fraterna comunione di vita, cerchiamo e adempiamo in ogni avvenimento e in ogni azione la volontà di Dio.

155,4. Ne conseguirà che i ministri o superiori che si dedicano ai frati a loro affidati, e gli altri frati che, nella fede, si sottomettono ai ministri, faranno sempre ciò che piace a Dio.

ARTICOLO I
Il servizio pastorale dei ministri

156 


156,1. Cristo è venuto non per essere servito, ma per servire; e, per dimostrarlo, lavò i piedi degli apostoli e raccomandò ad essi di fare altrettanto.

156,2. Perciò i ministri, servi degli altri, non esercitino l'autorità come padroni, ma servano gli altri frati, dispensando loro, nei fatti e nelle parole, lo spirito e la vita.

157 

157,1. I ministri, dovendo rendere conto a Dio dei frati loro affidati, presiedano con amore alle loro fraternità, offrendo se stessi da imitare.

157,2. Adempiano, perciò, con dedizione il compito loro affidato, avendo sollecitudine per i frati e cura per tutte le cose, specialmente di quelle spirituali.

157,3. Con assidua preghiera e prudente discernimento ricerchino insieme con i frati la volontà di Dio.

157,4. In spirito evangelico parlino volentieri con i frati sia in comune che in privato e ne accolgano i consigli. Tutti, però, ricordino che è compito dei ministri, in forza del loro ufficio, prendere l'ultima decisione.

157,5. I ministri esortino i frati ad osservare fedelmente la nostra vita e a favorire ovunque il bene della Chiesa.

157,6. Per il bene di tutta la fraternità cerchino di coordinare tutte le forze, specialmente di quelli che nella casa svolgono incarichi speciali.

158 

158,1. A tutti i ministri incombe il dovere di proporre ai frati la parola di Dio e di provvedere loro con sollecitudine una conveniente istruzione e formazione religiosa.

158,2. Questo compito nelle singole province può essere svolto, secondo i tempi e i luoghi, in diverse forme stabilite dal ministro provinciale con il consenso del definitorio, come, per esempio, nel colloquio spirituale con i singoli frati o nel Capitolo locale; con l'omelia ai frati nella celebrazione dell'Eucaristia o della parola di Dio; con lettere circolari dei superiori maggiori; nei convegni su temi religiosi e francescani.

159


159,1. I ministri, desiderando che i singoli frati corrispondano al disegno d'amore del Padre che li ha chiamati, li esortino vivamente a cercare e a compiere attivamente e responsabilmente la volontà di Dio.

159,2. Guidino i frati loro affidati come figli di Dio, con rispetto della persona, in modo che spontaneamente accettino di obbedire.

159,3. Non impongano precetti in forza del voto di obbedienza, se non sono costretti dalla carità e dalla necessità e con grande prudenza, per iscritto o alla presenza di due testimoni.

160 

160,1. Esercitino con fermezza e insieme con mansuetudine e carità il compito che ad essi compete per Regola, di ammonire, confortare e, quando sia necessario, correggere i frati.

160,2. Procurino di emendare i difetti dei singoli frati mediante il dialogo fraterno in privato, tenendo conto della persona e delle circostanze.

160,3. I frati, poi, accettino volentieri a vantaggio dell'anima la correzione dei superiori.

160,4. I difetti e le mancanze della fraternità siano esaminati dai superiori e dai frati stessi, specialmente in occasione del Capitolo locale, e tutti insieme cerchino e applichino rimedi efficaci.

161


161,1. La visita pastorale dei superiori maggiori prescritta dalla Regola e dal diritto universale giova molto ad animare la nostra vita, il nostro rinnovamento e la nostra unione.

161,2. Il ministro generale nel tempo del suo ufficio visiti tutti i frati, personalmente o per mezzo di altri e prima di tutto per mezzo dei definitori generali.

161,3. Gli altri superiori maggiori facciano la visita pastorale in tutte le fraternità del proprio territorio almeno due volte nel triennio.

161,4. Le viceprovince e le custodie, oltre la visita del viceprovinciale o del superiore regolare, abbiano ogni triennio anche la visita del ministro provinciale.

161,5. Il ministro generale, offrendosi l'occasione, visiti i frati nelle diverse nazioni e partecipi talvolta alle Conferenze dei superiori maggiori.

161,6. Anche gli altri superiori maggiori, solleciti delle persone e delle opere, colgano volentieri l'opportunità di incontrarsi con i frati.

162 

162,1. I visitatori abbiano con i frati, sia singoli sia riuniti per un incontro comunitario, un sincero colloquio su tutte le cose tanto spirituali che temporali, che servono a tutelare e incrementare la vita dei frati; e non tralascino la visita delle case.

162,2. Agiscano con tutta comprensione, adattandosi ai tempi e alle condizioni delle diverse regioni, in modo che i frati possano volentieri e sinceramente esprimere il loro giudizio e cercare insieme i mezzi utili a rinnovare di continuo la vita e ad accrescere l'attività.

163 

163,1. Compiuta la visita, il visitatore delegato mandi la relazione completa al rispettivo superiore.

163,2. I superiori, sia maggiori che locali, nei limiti di tempo fissati dal visitatore, informino il loro superiore immediato di ciò che hanno attuato dopo la visita e anche di come sia stato eseguito ciò che dalle Costituzioni è demandato ai Capitoli delle province o ai superiori.

163,3. I superiori maggiori mandino al rispettivo superiore, una volta nel triennio, una relazione sullo stato della propria circoscrizione.


ARTICOLO II
L'obbedienza caritativa dei frati

164 

164,1. Sull'esempio del Signore Gesù, che per tutta la vita si assoggettò alla volontà del Padre, i frati con la professione di obbedienza offrono a Dio, come sacrificio di se stessi, la propria volontà, conformandosi, così, alla volontà di Dio sommamente amato e mettendosi volontariamente al servizio della Chiesa.

164,2. Inoltre, vivendo in obbedienza, scoprono insieme alla fraternità con più sicurezza la volontà di Dio e ravvivano la stessa unione fraterna.

164,3. Nella fede e per amore verso la volontà di Dio obbediscano ai propri superiori con obbedienza attiva e responsabile e con quello spirito di generosità con cui hanno promesso i consigli evangelici.

164,4. Sappiano con certezza che l'offerta della propria volontà fatta spontaneamente a Dio contribuisce moltissimo alla loro perfezione personale e diventa per gli altri una testimonianza del Regno di Dio.

165 

165,1 . I frati, pur essendo pronti in spirito di fede a obbedire ai superiori, espongano loro i propri giudizi e le proprie iniziative per il bene comune; ai superiori, poi, dopo aver tutto ben valutato con i frati, spetta l'ultima parola e la decisione.

165,2. È vera obbedienza anche tutto ciò che di bene il frate fa con retta intenzione e di propria iniziativa, quando sa che non è contrario alla volontà dei superiori né a detrimento dell'unione fraterna.

165,3. Se qualche volta il frate, dopo un dialogo fraterno, vede cose migliori e più utili di quelle che il ministro gli ordina, offra a Dio le proprie vedute e procuri di far sue quelle del superiore. Questa, infatti, è vera e caritativa obbedienza che piace a Dio ed edifica il prossimo.

166


166,1. Coloro che per motivi personali o per condizioni esterne non possono osservare la Regola spiritualmente, possono, anzi devono ricorrere al ministro per chiedere con fiducia consigli, incoraggiamenti e rimedi.

166,2. Il ministro li accolga e li aiuti con fraterna carità e sollecitudine.

167 

167,1. Fra noi tutti, ministri e gli altri frati, mentre camminiamo nella verità e sincerità di cuore, ci siano grande familiarità, prestazione volontaria di servizio e obbedienza vicendevole, tutto nella carità di spirito.

167,2. Coltiviamo una tale stima reciproca da non dire, mentre il fratello è assente, ciò che con carità non oseremmo dire lui presente.

167,3. Così facendo, saremo nel mondo che deve essere consacrato a Dio un segno di quella carità che è perfetta nel Regno dei cieli.

167,4. Riponiamo in Dio, sommo bene, tutta la nostra speranza, quando, per la testimonianza della vita evangelica, dobbiamo soffrire indigenza, persecuzioni e tribolazioni.

167,5. Sospinti e sostenuti dallo Spirito del Signore e dalla sua santa operazione, proseguiamo con fermezza, da poveri e come uomini di pace, nella sublime via intrapresa, sapendo che saremo premiati da Dio, se persevereremo sino alla fine.


168 

168,1. Tra i consigli evangelici la castità, che sotto l'azione dello Spirito Santo liberamente si sceglie per Cristo e per il suo Regno, deve essere apprezzata come un insigne dono di Dio.

168,2. La vita di castità ha il suo fondamento nell'amore preferenziale per Dio e per gli uomini: ci dà, infatti, in particolare, una più ampia libertà di spirito per cui possiamo, con cuore indiviso, unirci a Dio e farci tutto a tutti.

168,3. Mediante questo dono sempre custodito e coltivato, la nostra fraternità diventa un luminoso esempio di quel mistero che unisce la Chiesa all'unico Sposo. Il carisma del celibato, che non tutti possono capire, è una scelta per il Regno dei cieli, un annuncio profetico della presenza di questo Regno in mezzo a noi, e una testimonianza di quella vita futura, in cui i risuscitati saranno fratelli tra loro davanti a Dio, e Dio sarà per loro tutto in tutti.

169 

169,1. Una caratteristica di san Francesco è la ricchezza di affetti e la capacità di esprimerli.

169,2. Innamorato di Dio e degli uomini e perfino delle cose create, Francesco è veramente l'amico e il fratello di tutti.

169,3. Gioviale e delicato, stupito davanti a ogni cosa bella e buona, vuole che i suoi frati, immersi in una pace e fratellanza senza confini, anzi cosmiche, siano gioiosi cantori della penitenza e della conversione.

170 

170,1. La castità, nel nostro cammino verso il Regno di Dio, comporta inevitabilmente delle rinunce che bisogna conoscere e accettare. Un attento uso di mezzi soprannaturali e naturali può aiutare il necessario equilibrio umano e far evitare al frate i pericoli più insidiosi del celibato come l'ignavia, la solitudine del cuore, la ricerca delle comodità, le indebite compensazioni o la morbosa deviazione dell'affettività.

170,2. La castità consacrata a Dio, dono dato agli uomini, si alimenta, si sostiene e cresce con la vita sacramentale dell'Eucaristia e della riconciliazione, con la preghiera perseverante e nell'unione con Cristo e la sua Vergine Madre.

170,3. Procuriamo, dunque, di corrispondere con generosità a questo dono, non presumendo delle nostre forze, ma confidando nell'aiuto di Dio.

171 

171,1. La maturazione affettiva e sessuale ha un suo cammino graduale di conversione che va dall'amore egoistico e possessivo fino a un amore capace di donarsi agli altri.

171,2. Tutti i frati, specialmente i superiori, ricordino che l'amore fraterno nella vita in comune e nel servizio vicendevole è un sostegno particolarmente valido della castità.

171,3. Una vera fraternità, serena e aperta agli altri, rende più facile il naturale sviluppo affettivo di ciascuno. L'impegno fraterno richiede che si rinunci all'amore di se stessi e ci si dedichi agli altri, favorendo così le autentiche e profonde amicizie che giovano a una completa vita affettiva.

171,4. Oltre alla custodia dei sensi e del cuore, vivendo in umiltà e penitenza, applichiamoci lietamente al lavoro continuo e adottiamo anche altri mezzi utili alla salute della mente e del corpo.

172

 
172,1. I frati amino tutti gli uomini in Cristo e li invitino in modo fraterno e cordiale a far parte del Regno di Dio.

172,2. Secondo l'esempio del nobile affetto di frate Francesco per sorella Chiara, il nostro comportamento verso le donne brilli per cortesia, rispetto e senso di giustizia.

172,3. L'amicizia è un grande dono in quanto favorisce la crescita umana e spirituale. In forza della nostra consacrazione e per il rispetto alla vocazione di coloro con i quali siamo in contatto, evitiamo di legarli a noi; doniamo, piuttosto, noi stessi a loro. Si crea, così, quell'amicizia che salva e non demolisce la fraternità.

172,4. Anche le relazioni con la propria famiglia aiutano la crescita affettiva; non si dimentichi, però, che la nostra nuova famiglia e la fraternità.

173 


173,1. Meditiamo spesso le parole con le quali san Francesco esortava i suoi frati a lasciar da parte ogni preoccupazione e ad amare e adorare in tutte le creature il Signore Dio con cuore puro, con corpo casto e con santa operazione.

173,2. Niente, dunque, ci sia di ostacolo, niente si frapponga a che in noi e nelle nostre fraternità agisca e si manifesti lo Spirito del Signore.


ARTICOLO I
L'impegno missionario dell'Ordine

174


174,l . Cristo Gesù, Vangelo di Dio, primo e sommo annunciatore del Vangelo, trasmise ai suoi discepoli e, in essi, alla comunità di fede che è la Chiesa, la grazia e il comando di evangelizzare.

174,2. Tutti i battezzati e, particolarmente i religiosi per la loro donazione di sé, sono intimamente uniti al popolo di Dio in cammino che è la Chiesa, la quale per la missione ricevuta da Dio e dallo Spirito Santo, è sacramento universale di salvezza e, perciò, per sua natura, missionaria.

174,3. San Francesco per divina ispirazione fece rifiorire ai suoi tempi con l'esempio della vita e con la forza della sua Regola lo spirito missionario e diede impulso a quelle iniziative della Chiesa, dette attività missionarie, che hanno lo scopo di annunciare il Vangelo. Così il Regno di Dio raggiunge gli uomini trasformandoli, crea un mondo nuovo nella giustizia e nella pace, e la Chiesa ogni giorno si edifica e perfeziona.

174,4. Il nostro Ordine partecipa al compito di evangelizzare che spetta a tutta la Chiesa e annovera l'opera missionaria tra i suoi principali impegni apostolici.

174,5. Sono ritenuti missionari i frati che in qualunque continente o regione portano il lieto messaggio della salvezza a coloro che non credono in Cristo.

174,6. Riconosciamo, tuttavia, la particolare condizione di quei frati che esercitano l'attività missionaria al servizio delle nuove Chiese.

175

 
175,1. I frati missionari, secondo il pensiero di san Francesco, possono vivere spiritualmente fra i non cristiani in due modi: o dando testimonianza della vita evangelica con grande fiducia e carità, sottomessi a tutti per amore di Dio; oppure, se lo sapranno gradito a Dio, annunziando apertamente ai non credenti la parola di salvezza perché con il battesimo siano incorporati alla Chiesa.

175,2. I frati, quando vedono che le Chiese particolari sono in grado di provvedere quasi da sole all'opera dell'evangelizzazione, ascoltino volentieri i figli delle giovani Chiese e dialoghino con loro. Così diventa evidente che essi sono venuti solo per prestare servizio a quelle Chiese e ai loro pastori.

175,3. Valutando le condizioni storiche, religiose, sociali e culturali alla luce del Vangelo, spinti da spirito di carità e da animo profetico, agiscano nella libertà dei figli di Dio.

175,4. Similmente in accordo con le altre Chiese e con religioni non cristiane, favoriscano i movimenti tesi a migliorare il mondo, e siano attenti alle idee che influiscono sul modo di pensare e di agire dei popoli.

176 

176,1. I frati che per divina ispirazione si sentono chiamati all'attività missionaria in un'altra regione dove l'evangelizzazione è più urgente, espongano il loro proposito al ministro provinciale; questi tuttavia può chiamare anche altri frati idonei disposti ad assumersi tale incarico.

176,2. Lo stesso ministro, dopo che, secondo le proprie condizioni, si siano adeguatamente preparati in teoria e in pratica nella missiologia e nell'ecumenismo, li presenti al ministro generale, al quale spetta dare le lettere obbedienziali.

176,3. I ministri non ricusino, per la scarsità del personale in provincia, di mandare i frati che hanno i requisiti necessari, ma ripongano ogni loro preoccupazione e pensiero in colui che ha continua cura di noi.

176,4. Le diverse province dell'Ordine, secondo l'opportunità, si prestino generosamente vicendevole aiuto e per mezzo del ministro generale offrano missionari e aiuti alle circoscrizioni bisognose.

176,5. Si invitino i frati a partecipare, anche solo temporaneamente all'attività missionaria, specialmente per prestare alcuni servizi speciali.

176,6. I frati, prestando la loro opera e il loro consiglio, lavorino in perfetto accordo con i missionari laici, specialmente se catechisti, e, insieme a loro, promuovano con cura l'animazione pastorale e anche il bene sociale ed economico del popolo.

176,7. I superiori incrementino nei frati l'amore e lo spirito di cooperazione per le missioni, in modo che tutti, secondo la propria condizione e capacità, in fraterno contatto con i missionari, pregando per le nuove Chiese e in unione con esse, e sensibilizzando il popolo cristiano, adempiano il loro dovere missionario.

177 

177,1. Poiché lo stato di coloro che professano i consigli evangelici è parte integrante della vita e della santità della Chiesa, esso deve essere promosso con sollecitudine sin dall'inizio di una nuova Chiesa. I frati missionari, quindi, si impegnino a favorire nelle Chiese particolari il nostro spirito e il nostro carisma.

177,2. Spetta, perciò, ai superiori maggiori disporre che tra i missionari ci siano frati idonei alla formazione dei candidati all'Ordine.

177,3. La forma della nostra vita e il patrimonio spirituale del nostro Ordine, che è universale e comprende tutti i riti della Chiesa cattolica, si trasmettano e si esprimano secondo le condizioni delle regioni, la natura di ciascun popolo e il carattere della Chiesa particolare; e gli usi particolari propri di una regione non si trasferiscano in un'altra. Compete al ministro generale con il consenso del definitorio decidere riguardo al rito per le singole circoscrizioni, osservato quello che, secondo il diritto, si deve osservare.

178 

178,1. È compito del ministro generale con il consenso del definitorio e d'accordo con l'autorità ecclesiastica, promuovere e coordinare l'attività missionaria nelle Chiese particolari.

178,2. Spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio accettare l'impegno missionario proposto dal generale e sottoscrivere le convenzioni con il rispettivo superiore ecclesiastico, avuta prima l'approvazione del ministro generale con il consenso del definitorio.

178,3. Il ministro generale e i ministri provinciali con il consenso del definitorio istituiscano il segretariato per l'animazione e la cooperazione missionaria e ne determinino il compito.

178,4. I frati collaborino assiduamente con gli istituti religiosi che nel medesimo territorio svolgono attività missionaria della Chiesa particolare, o, in patria, si dedicano all'animazione missionaria.

178,5. Si tenga presente che la mèta dell'attività missionaria è la promozione della Chiesa particolare, nella quale il clero, i religiosi e i laici hanno la responsabilità secondo le rispettive competenze.

179 

179,1. I frati si ricordino di san Francesco che volle mandare i suoi compagni, come Cristo i suoi discepoli, in povertà e in piena fiducia in Dio Padre, per annunciare ovunque, con la vita e la parola, la pace.

179,2. Raccomandiamo questa grande opera all'intercessione della beata Vergine Maria, Madre del Buon Pastore, la quale generò Cristo, luce e salvezza di tutte le genti, e il mattino della pentecoste, nell'effusione dello Spirito Santo, fu presente, pregando, agli inizi della evangelizzazione.

 

ARTICOLO II
La vita di fede dei frati

180 


180,1. Come veri discepoli del Signore e figli di san Francesco, aiutati dalla grazia divina, custodiamo con fermezza sino alla fine la fede che abbiamo ricevuto da Dio mediante la Chiesa; scrutiamone con ogni impegno e saggezza le profondità, lasciandoci compenetrare da essa nella vita pratica.

180,2. Imploriamo da Dio con assidua preghiera la crescita di questo inestimabile dono e viviamolo in intima comunione con tutto il popolo di Dio.

180,3. Sotto la guida dello Spirito Santo, in ogni luogo testimoniamo Cristo, e, a coloro che ce la chiedono, rendiamo ragione della speranza che abbiamo in noi della vita eterna.

181 

181,1. A san Francesco stava sommamente a cuore seguire fedelmente il magistero della Chiesa, quale custode della parola di Dio scritta e oralmente trasmessa e della vita evangelica.

181,2. Per conservare integra questa eredità spirituale, nutriamo una particolare devozione per la santa madre Chiesa.

181,3. Pensando, parlando e agendo, sentiamoci sempre in accordo con la Chiesa in tutto, evitando diligentemente le dottrine false e pericolose.

181,4. Con senso di attiva e consapevole responsabilità, prestiamo religioso ossequio di volontà e di intelletto al Romano Pontefice, maestro supremo della Chiesa universale, e ai Vescovi che, come testimoni della fede con il Sommo Pontefice, ammaestrano il popolo di Dio.

181,5. All'inizio dell'ufficio ricevuto, i superiori e gli altri frati facciano la professione di fede, come prescrive il diritto.

182 


182,1. Corrispondendo alla vocazione divina con cui Dio ogni giorno chiede la nostra partecipazione al suo disegno di salvezza, ricordiamo quanto, davanti al popolo di Dio, siamo legati a Cristo in forza della nostra professione.

182,2. Memori che Dio non revoca mai i suoi doni e, quindi, nemmeno la vocazione data, procuriamo di distinguerci sempre più camminando degnamente nella vocazione alla quale siamo stati chiamati. Non ci mancherà la sua grazia per superare le difficoltà in questa via stretta che conduce alla salvezza.

182,3. Dedichiamoci assiduamente al nostro rinnovamento, perseverando con cuore lieto nella nostra vita; consapevoli, però, della fragilità umana, camminiamo nella via della conversione insieme con la Chiesa, che è sempre rinnovata dallo Spirito Santo.

183 

183,1. In forza della nostra professione, osserviamo semplicemente e cattolicamente la Regola di san Francesco, approvata da Papa Onorio.

183,2. La sua interpretazione autentica e riservata alla Santa Sede, la quale dichiara abrogate, quanto al loro vigore precettivo, le precedenti dichiarazioni pontificie della stessa Regola, eccetto quelle che sono accolte nel diritto universale e in queste Costituzioni.

183,3. La Santa Sede, inoltre, riconosce ai Capitoli generali la facoltà di adattare la Regola alle nuove circostanze, purché gli stessi adattamenti ottengano valore di legge mediante la sua approvazione.

184 

184,1. L'interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata alla Santa Sede. Per favorire, con una certa continuità, un adeguato rinnovamento, spetta al Capitolo generale con il consenso dei due terzi dei votanti integrare, modificare le Costituzioni derogarvi o abrogarle, secondo le esigenze dei tempi, salva tuttavia l'approvazione della Santa Sede.

184,2. Fuori del Capitolo, però, spetta al ministro generale con il consenso del definitorio risolvere i dubbi e colmare le lacune che si trovassero nel nostro diritto proprio. Tali soluzioni, tuttavia, hanno valore fino al prossimo Capitolo.

184,3. I superiori, in casi particolari, possono dispensare ad tempus dai precetti disciplinari delle Costituzioni i propri frati e gli ospiti tutte le volte che lo ritengano opportuno per il loro bene spirituale.

184,4. La dispensa temporanea per tutta la provincia è riservata al ministro generale; per tutta la fraternità locale al proprio superiore maggiore.

184,5. Affinché le prescrizioni delle Costituzioni siano adeguatamente applicate alle condizioni delle province e delle regioni, i Capitoli provinciali o le Conferenze dei superiori maggiori possono emanare statuti particolari che devono essere approvati dal ministro generale con il consenso del definitorio.

184,6. Tutte le questioni circa i diritti contesi sia tra religiosi o case, sia tra circoscrizioni dell'Ordine, siano risolti a norma del nostro «Modus procedendi».

185 

185,1. Il nostro Ordine è retto dal diritto universale della Chiesa, dalla Regola e dalle Costituzioni. Questo testo unico delle Costituzioni ha forza giuridica in tutto l'Ordine.

185,2. Poiché non è possibile emanare leggi e statuti per tutti i casi particolari, teniamo presenti in ogni nostra azione il santo Vangelo, la Regola a Dio promessa, le sane tradizioni e gli esempi dei santi.

185,3. I superiori precedano i frati nella vita della nostra fraternità e nell'osservanza delle Costituzioni e con l'ardire della carità li esortino ad osservarle.


186 

186,1. San Francesco, prossimo alla morte, impartì la benedizione della santissima Trinità, insieme con la sua, ai veri osservanti della Regola. Perciò, tutti, fuggendo ogni negligenza, attendiamo con fervente amore a raggiungere la perfezione evangelica indicata nella Regola e nel nostro Ordine.

186,2. Ricordiamo, fratelli carissimi, quel mirabile tema, sul quale il serafico Padre tenne la predica al Capitolo dei frati: «Grandi cose abbiamo promesso a Dio, ma cose maggiori ha Dio promesso a noi». Sforziamoci, quindi, con l'aiuto di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, di osservare queste Costituzioni e quanto abbiamo promesso, e con ardente desiderio aspiriamo a quei beni che ci sono stati promessi.

186,3. Facendo tutto questo, fissiamo lo sguardo sul nostro Redentore, affinché, conosciuto il suo beneplacito, procuriamo di piacergli con cuore puro. L'osservanza delle Costituzioni ci aiuterà non solo ad osservare la Regola promessa, ma anche la legge divina e i consigli evangelici. Nella fatiche abbonderà, per Cristo Gesù, la nostra consolazione e tutto potremo in colui che ci conforta, perché in tutto ci dà intelletto colui che è Sapienza di Dio e a tutti dona abbondantemente.

186,4. Cristo, dunque, il quale è luce e attesa delle genti, fine della legge, salvezza di Dio, Padre del mondo futuro e fondamento di tutte le cose e, infine, nostra speranza; nel quale tutte le cose sono possibili, soavi e leggere, e al quale è nota la nostra fragilità non solo ci darà le forze per eseguire i suoi comandi e i suoi consigli, ma anche effonderà i suoi santi doni in così grande abbondanza che, superati tutti gli ostacoli, possiamo seguirlo e imitarlo con grande generosità di cuore, usando, come forestieri, le cose visibili e aspirando alle cose invisibili.

186,5. In Cristo, dunque, il quale è Dio e uomo, luce vera e splendore della gloria, candore della luce eterna e specchio senza macchia, immagine della bontà di Dio; in lui che è stato costituito dal Padre giudice degli uomini legislatore e salvatore, e al quale il Padre e lo Spirito Santo hanno reso testimonianza e nel quale sono i nostri meriti, esempi di vita, aiuti e premi, fatto per noi da Dio sapienza e giustizia, siano fissi ogni nostro pensiero, meditazione e imitazione.

186,6. A Cristo, infine, che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna coeterno, consustanziale, coeguale e unico Dio, sia sempiterna lode, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.


 

I CAPPUCCINI - REGOLA - Fraternità di Cosenza