COSTITUZIONI
DEI
FRATI MINORI CAPPUCCINI

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Frate Francesco di Assisi, divinamente ispirato e infiammato di amore per
Cristo, scelse per sé e per i suoi frati una forma di fraternità evangelica da
poveri e minori e la propose nella Regola con poche e semplici parole. Questa
Regola e forma di vita fu approvata a viva voce da Innocenzo III e poi
confermata da papa Onorio III il 29 novembre 1223 con la Bolla Solet annuere. Il
santo Fondatore, prossimo alla morte, lasciò ai frati presenti e futuri il suo
Testamento come ricordo, ammonizione ed esortazione «perche osserviamo più
cattolicamente la Regola che abbiamo promesso al Signore». Con il passare degli anni i suoi discepoli dovettero adattare la vita, l'attività e la legislazione alle diverse esigenze dei tempi; e lo fecero per mezzo delle Costituzioni nei Capitoli generali. Clemente VII, il 3 luglio 1528, con la Bolla Religionis zelus approvò l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Questi si erano proposti sin dall'inizio di osservare e di trasmettere ai frati futuri con fedeltà, semplicità e purezza, secondo la Regola e il Testamento e sotto il magistero della Chiesa, il patrimonio spirituale del Fondatore san Francesco. Per mantenere fede a tale proposito, il Capitolo generale dell'Ordine, celebrato nel 1536, pubblicò le Costituzioni, che in seguito furono più volte rivedute, per quanto fu necessario, per adattarle sia alle nuove condizioni dei tempi, sia, soprattutto, alle nuove prescrizioni della Chiesa. Così, per esempio, fu fatto dopo il Concilio di Trento, dopo il mutamento di alcune leggi ecclesiastiche e dopo la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico all'inizio di questo secolo. Le nostre Costituzioni, tuttavia, hanno sempre conservato il loro fondamentale ideale francescano. Un altro evento di massima importanza per un adeguato rinnovamento della vita e della legislazione degli Istituti religiosi è stato il Concilio Vaticano II, particolarmente con la Costituzione dogmatica Lumen gentium e con il Decreto Perfectae caritatis. Paolo VI con la Lettera apostolica motu proprio Ecclesiae sanctae del 6 agosto 1966 ordinò a tutti gli Istituti religiosi di rivedere le Costituzioni. Le direttive di revisione sono contenute nei testi conciliari e in altri posteriori documenti della Chiesa. Esse sono, in particolare, il continuo ritorno alle fonti di tutta la vita cristiana e all'originaria ispirazione degli Istituti, tenendo presenti i segni dei tempi, e la necessaria fusione dell'elemento spirituale con quello giuridico, perché le Costituzioni non siano un puro testo di diritto né di sole esortazioni. Il nostro Capitolo speciale celebrato nel 1968 rivide accuratamente le Costituzioni, che furono poi promulgate «ad experimentum». Nei Capitoli degli anni 1970 e 1974 furono di nuovo qua e là ritoccate. Finalmente, nel Capitolo generale celebrato nel 1982, le Costituzioni furono rielaborate secondo le norme della Ecclesiae sanctae II, n. 6 e 8 e per volere della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, reso noto con Lettera del 15 novembre 1979, in modo da poterne ottenere la definitiva approvazione della Santa Sede. Lo stesso Capitolo generale, in attesa del nuovo Codice di Diritto Canonico e in obbedienza alle direttive emanate il 4 agosto 1981 dalla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, costituì una Commissione capitolare con il compito di redigere il testo per quanto riguarda la forma e di metterlo in accordo e di adattarlo alle norme del Codice di Diritto Canonico. Il Definitorio generale, mettendo in atto quanto stabilito dal Capitolo generale e dopo aver ottenuta l'opportuna facoltà dalla Santa Sede con Lettera del 12 novembre 1982, fece pubblicare il testo delle Costituzioni riveduto in modo definitivo. Il testo entro in vigore il giorno 25 marzo 1983, Solennità dell'Annunciazione del Signore, e conservò la validità fino a che le stesse Costituzioni non furono debitamente approvate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e delle Societa di Vita Apostolica. Dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico il 25 gennaio 1983, fu necessario adattare diversi punti delle Costituzioni al nuovo Diritto. Perciò la Congregazione diede ai Superiori generali la facoltà di emanare norme provvisorie circa le materie richieste dal nuovo Codice e non ancora inserite nel testo delle Costituzioni, norme da presentare naturalmente al prossimo Capitolo generale. Frattanto il testo delle Costituzioni, accuratamente riveduto, fu trasmesso alla Congregazione, che lo approvò il 25 dicembre 1986. Il Capitolo generale, celebrato nel 1988, esaminò con attenzione e approvò le proposizioni che il Definitorio generale aveva preparato e che, secondo il Codice di Diritto Canonico, dovevano essere inserite nel testo delle Costituzioni; e la sopraccitata Congregazione le ratificò con Lettera del 7 febbraio 1990. Pertanto il presente testo delle Costituzioni, redatto in lingua latina e definitivamente approvato dalla Santa Sede, è da ritenersi autentico e ad esso devono attenersi tutte le versioni in altre lingue. E il testo è i1 seguente. Roma, 25 marzo 1990 |
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NEL NOME DEL SIGNORE ARTICOLO I 1 3 ARTICOLO II 8 |
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ARTICOLO I
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14,1. Dio, nella sua bontà, chiama tutti membri della Chiesa alla perfezione della carità, secondo i diversi stati di vita, per promuovere la santità di ciascuno e la salvezza del mondo.
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15,1. La sollecitudine per le vocazioni nasce, soprattutto, dalla consapevolezza che i frati hanno di vivere e offrire agli altri una vita ricchissima di doti umane ed evangeliche. Infatti i candidati, abbracciandola, mentre rendono un autentico servizio a Dio e agli uomini, realizzano se stessi. Ma, per poter dare una evidente testimonianza di questo genere di vita, è necessario il nostro continuo rinnovamento.
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16,1 . Si promuovano con zelo le varie forme di pastorale vocazionale, specialmente nell'ambito più vicino allo spirito del nostro Ordine. ARTICOLO II
17,1. San Francesco, preoccupato per la purezza della vita intuendo che la sua Fraternità sarebbe diventata una moltitudine temeva, nello stesso tempo, il numero di frati inetti.
18
18,1. Cristo, nostro sapientissimo maestro, rispondendo al giovane che aveva mostrato il desiderio di conseguire la vita eterna, disse che, se voleva essere perfetto, prima vendesse tutti i suoi beni e li distribuisse ai poveri.
18,6. I candidati, inoltre, siano pronti a mettere a disposizione di tutta la fraternità le risorse della loro intelligenza e della loro volontà, nonché le loro doti di natura e di grazia per svolgere a servizio del popolo di Dio gli incarichi che riceveranno.
19
19,1. Ammettere al postulato, al noviziato e alla professione, oltre che al ministro generale, spetta, in ciascuna provincia, al ministro provinciale, che può delegare questa facoltà al vicario provinciale, al viceprovinciale e al superiore regolare.
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20,1. Spetta al maestro dei novizi, se il ministro provinciale non disporrà diversamente, compiere l'atto o il rito di accettazione con il quale ha inizio il noviziato.
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21,1. La natura e il fine dei tre consigli evangelici, che nella professione si promettono con voto, e di unirci a Cristo con il cuore che la grazia ha reso libero, in una vita casta, povera e obbediente, seguendo l'esempio di san Francesco. ARTICOLO III
22
22,1. La formazione è il perfezionamento dei frati e delle fraternità in modo che la nostra vita diventi, secondo le esigenze dei tempi e dei luoghi, sempre più conforme al santo Vangelo e allo spirito francescano. La formazione deve essere costante e protrarsi per tutta la vita sia nei valori umani sia nella vita evangelica e religiosa.
23
23,1. Ogni formazione è, prima di tutto, opera dello Spirito Santo che vivifica dall'interno formatori e
formandi.
23,4. Vivere insieme come frati minori l'un per l'altro è, fin dall'inizio, una caratteristica della vocazione francescana. La vita fraterna, quindi, deve essere sempre e dovunque l'esigenza fondamentale del processo formativo.
24
24,1. L'Ordine disponga di strumenti formativi rispondenti alle esigenze del proprio carisma specifico.
ARTICOLO IV
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25,1. La formazione iniziale della nostra vita richiede la necessaria esperienza e conoscenza, mediante le quali i candidati, sotto la guida dei formatori, sono avviati progressivamente a vivere il Vangelo nello spirito di san Francesco.
26
26,1. Ogni fratello, dato da Dio alla fraternità, arreca gioia e insieme è di sprone a rinnovarci nello spirito della nostra vocazione.
26,5. Quando, poi, lo consigliano particolari motivi, possono essere associati a loro dei collaboratori, specialmente in ciò che riguarda la cura della vita spirituale e il foro interno.
27
27,1. Il tempo della formazione iniziale incomincia dal giorno in cui il candidato, ammesso dal ministro provinciale, entra nella fraternità, e si protrae fino alla professione perpetua. Si compie a norma del diritto universale e nostro. Dell'ingresso sia redatto un documento.
28
28,1. Il postulato è il periodo della formazione iniziale e della scelta da farsi della nostra vita. Il tempo e le modalità di questo primo periodo sono stabiliti dal ministro provinciale con il consenso del
definitorio. In tale periodo il candidato conosce la nostra vita, e la fraternità, da parte sua, conosce meglio il candidato e può vagliarne la vocazione.
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29,1. Il noviziato è il periodo di più intensa iniziazione e di più profonda esperienza della vita evangelica francescano-cappuccina nelle sue esigenze fondamentali e suppone un scelta libera e matura della vita religiosa.
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30,1. Il postnoviziato è il periodo in cui i frati, maturando progressivamente, si preparano alla scelta, che sarà definitiva con la professione perpetua, della nostra vita evangelica. ARTICOLO V
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31,1. Riflettiamo spesso quanto grande della sia la grazia della nostra professione religiosa.
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32,1. Terminato il noviziato e verificata l'idoneità del novizio, si emetta, per il tempo da determinarsi dal ministro provinciale in accordo con lo stesso novizio, la professione temporanea dei voti, che si rinnoverà spontaneamente fino alla professione perpetua. Se permane il dubbio sull'idoneità, il ministro provinciale può prorogare il tempo di prova, ma non oltre sei mesi. Se poi il novizio sarà giudicato non idoneo, sia dimesso.
33
33,1. L'abito religioso si consegna nella prima professione, benché prima sia stato indossato l'abito dei novizi. Ricordiamo che l'abito che portiamo deve essere segno che siamo consacrati a
Dlo, frati minori e fratelli.
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34,1. La fraternità locale, nei tempi stabiliti dal ministro provinciale con il consiglio del
definitorio, previa l'informazione del maestro, rifletta e discuta in comune sulla idoneità dei candidati e sul proprio modo di comportarsi con loro.
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35,1. Sia redatto, inoltre, il documento della professione emessa, sia temporanea che perpetua, con l'indicazione dell'età e delle altre circostanze necessarie, firmato dallo stesso professo, da chi ne ha ricevuto la professione e da due testimoni.
36
36,1. Il ministro provinciale e, per mandato speciale, anche gli altri superiori dei quali si è detto al numero 19, hanno la facoltà di dimettere il postulante o il novizio ritenuto non idoneo alla nostra vita.
37
37,1. San Francesco nel suo Testamento speciale scrive: «Coloro che non sanno lavorare, imparino».
38
38,1. Tutti i frati, però, servendo il Signore da minori, si ricordino che sopra tutte le cose devono desiderare di avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione.
39
39,1. I frati che sono chiamati agli ordini sacri devono essere preparati secondo le norme della Chiesa, tenuto presente il carattere della nostra fraternità. Per ricevere gli ordini sacri si richiede il consenso del ministro provinciale e del suo
definitorio.
40
40,1. Gli educatori siano consapevoli che i frati formandi sono i principali artefici della formazione, della quale sono anche i primi responsabili in fiduciosa collaborazione con gli educatori. ARTICOLO VII
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41,1. La formazione permanente è il processo di rinnovamento personale e comunitario e di conveniente aggiornamento delle strutture, per renderci idonei a vivere sempre la nostra vocazione secondo il Vangelo nella concreta realtà di ogni giorno.
42
42,1. Il frate che ha ultimato il periodo della formazione iniziale non può ritenersi, per questo, pienamente preparato per tutta la vita. Perciò, la formazione permanente è destinata a tutti i frati.
43
43,1. In ciascuna provincia, secondo i diversi luoghi e le diverse condizioni delle persone e dei tempi, si emanino norme particolari riguardanti la formazione permanente.
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44,1. Ciascun frate procuri di camminare sempre degnamente nella vocazione francescano-cappuccina alla quale è stato chiamato da Dio. |
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45,1. L'orazione rivolta a Dio come anelito d'amore prende vita dall'azione dello Spirito Santo, mediante la quale ci mettiamo interiormente in ascolto della voce di Dio che parla al cuore.
45,7. Coltiviamo con massima cura lo spirito della santa orazione e devozione, al quale tutte le altre cose temporali devono servire, così da essere veri seguaci di san Francesco, che sembrava non uno che pregasse, ma un uomo fatto preghiera.
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46,1. La nostra orazione sia l'espressione caratteristica della nostra vocazione di frati minori.
47
47,1. Consacrati mediante il battesimo e la professione religiosa al servizio di Dio, teniamo in massima considerazione la sacra Liturgia, che è l'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Cristo, il culmine di ogni azione della Chiesa e la fonte della vita cristiana. Procuriamo, altresì, di trovare nella liturgia l'alimento per la vita interiore personale e fraterna e i tesori da dispensare ai fedeli.
47,2. Abbiamo, perciò, somma venerazione per il mistero dell'Eucarestia e l'Ufficio divino, dai quali san Francesco voleva fosse informata tutta la vita della fraternità.
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48,1. Partecipiamo con piena e attiva consapevolezza al sacrificio eucaristico, nel quale si celebra il mistero pasquale di Cristo, finché egli venga, perché, non ritenendo nulla di noi stessi, accolga tutto di noi, colui che tutto si dona a noi.
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49,1. Consapevoli dello spirito cattolico di san Francesco, nella celebrazione del sacrificio eucaristico e nelle nostre orazioni preghiamo Dio per la santa madre Chiesa, per coloro che ci governano, per tutti gli uomini e per la salvezza del mondo e, in particolare, per l'intera famiglia francescana e per i benefattori. Inoltre, con pio sentimento di carità, raccomandiamo a Dio tutti i nostri defunti.
50
50,1. La Chiesa, non soltanto con la celebrazione dell'Eucarestia, ma anche in altri modi, specialmente con la Liturgia delle Ore, si associa alla lode e alla supplica di Cristo e affida anche a noi tale incarico.
51
51,1. Nella liturgia delle Ore noi ci rivolgiamo a Dio con le stesse sue parole tratte dalla sacra Scrittura, e Dio stesso con la sua parola si rivolge a noi.
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52,1. Custodiamo e promoviamo quello spirito contemplativo che risplende nella vita di san Francesco e dei nostri antichi padri.
Dedichiamovi, quindi, un più ampio spazio favorendo l'orazione mentale.
53
53,1. La fraternità e i singoli frati, dovunque si trovino, diano il primato assoluto allo spirito e alla vita di preghiera, com'è richiesto dalle parole e dall'esempio di san Francesco e dalla sana tradizione cappuccina.
54
54,1. Come figli di Dio, nell'orazione lasciamoci condurre dallo Spirito Santo, affinché ci faccia crescere di giorno in giorno nella comunione con Dio e con i fratelli.
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55,1. Per vivere continuamente la nostra vita religiosa in novità di spirito, tutti i frati facciano ogni anno gli esercizi spirituali; e si abbiano anche altri periodi di ritiro che talvolta siano organizzati lodevolmente in modo diverso secondo i diversi uffici.
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56,1. Ogni fraternità deve essere veramente una fraternità di preghiera. A questo scopo giova promuovere, secondo la multiforme grazia di Dio, nelle province e nelle regioni, fraternità di raccoglimento e di contemplazione, nelle quali i frati si possano dedicare, per un certo tempo e come Dio concederà loro, allo spirito e alla vita di orazione.
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57,1. Per tutelare la vita di preghiera, di studio e di riflessione, sia tenuto in grande stima in tutte le nostre fraternità il silenzio, che è la fedele custodia dello spirito interiore ed è richiesto dalla carità nella vita in comune.
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58,1. La lettura della Sacra Scrittura e di altri libri spirituali è un mezzo efficace per nutrire la vera devozione e favorire l'esperienza di Dio. I singoli frati siano fedeli nel dedicare un sufficiente spazio di tempo a tale lettura. |
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ARTICOLO I 59
59,1 . Gesù Cristo, che tutto riceve dal Padre e tutto comunica con il Padre nello Spirito Santo, fu mandato ad evangelizzare i poveri. Essendo ricco, si è fatto povero per noi e simile agli uomini, affinché, per mezzo della sua povertà, noi diventassimo ricchi.
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60,1. Poiché la povertà evangelica è un grande impegno della nostra vita, nei Capitoli sia generali che provinciali e locali, stabiliamo forme adatte ai tempi, e perciò stesso modificabili, con le quali possiamo più fedelmente osservarla.
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61,1. Osserviamo la vita comune e condividiamo volentieri tra di noi le cose date ai singoli. ARTICOLO II
62
62,1. Osserviamo la povertà che abbiamo promesso, memori dell'intenzione e delle parole di san Francesco: «I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcun'altra cosa».
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63,1. Come figli dell'eterno Padre, deposta ogni preoccupazione, riponiamo la nostra fiducia nella divina provvidenza, affidandoci alla sua bontà infinita.
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64,1. San Francesco, secondo il proprio carisma di povero e minore nella Chiesa, comandò ai suoi di non accettare in nessun modo il denaro, perché segno di ricchezza, pericolo di avarizia e strumento di potenza e di dominio nel mondo.
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65,1. I superiori, i quali, in forza dell'ufficio, hanno il dovere di provvedere premurosamente alle necessità dei frati, usino il denaro per l'occorrente della vita, per le opere dell'apostolato e di carità.
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66,1. I superiori, secondo le norme emanate dal ministro provinciale con il consenso del
definitorio, possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme di previdenza sociale, dove tali istituzioni sono prescritte dall'autorità sia ecclesiastica che civile per tutti o per qualche categoria di persone, oppure se vi ricorrono comunemente i poveri di quella regione.
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67,1. I frati, vivendo la povertà volontaria, mostrino agli uomini di essere liberi dalla cupidigia, radice di tutti i mali, e dall'ansiosa preoccupazione per il domani. ARTICOLO III
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68,1. Dobbiamo vivere in abitazioni modeste e povere, dimorandovi sempre come pellegrini e forestieri.
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69,1. Spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio, osservate le norme del diritto, costruire, acquistare e vendere le nostre case.
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70,1. Le chiese siano semplici, decorose e pulite. ARTICOLO IV
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71,1. Per l'amministrazione del denaro e degli altri beni, nella curia generale e in quelle provinciali, ci siano degli economi, nominati dal rispettivo superiore maggiore con il consenso del
definitorio.
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72,1. Nelle province e nelle viceprovince si raccomanda l'istituzione di una o più commissioni economiche, il cui compito sarà di dare consigli nell'amministrazione di beni, nella costruzione, manutenzione e alienazione delle case.
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73,1. Consultati i superiori maggiori o, se occorre, le Conferenze dei superiori maggiori, il ministro generale con il consenso del definitorio stabilisca, secondo la diversa valutazione delle monete, il limite oltre il quale i superiori maggiori sono tenuti a chiedere il consenso del Consiglio o il permesso del superiore, da darsi per iscritto, per contrarre validamente obbligazioni, per alienare beni o per fare spese straordinarie.
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74,1. Chiamati alla via evangelica della povertà, abituiamoci a soffrire privazioni sull'esempio di Cristo e memori di san Francesco, che volle essere così povero da affidarsi, spoglio di tutte le cose e dei legami del cuore, al Padre che ha cura di noi. |
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76,1. Il lavoro deve essere il nostro principale mezzo di sostentamento e il principale modo di esercitare la carità verso gli altri uomini, specialmente se condividiamo con loro il frutto delle nostre fatiche.
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77,1. Sono molte le attività, che in maniera diversa si addicono a ciascuno di noi, secondo le capacità di ognuno e i doni particolari di Dio.
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78,1. I frati, ciascuno nel proprio ufficio e incarico, si impegnino a perfezionare per tutta la vita la propria cultura spirituale, dottrinale e tecnica, e a coltivare le proprie attitudini, così che il nostro Ordine possa in ogni momento rispondere alla sua vocazione nella Chiesa. Perciò l'attività intellettuale, come qualsiasi altra attività, deve essere considerata come espressione della persona nel suo sviluppo.
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79,1. Secondo le diverse condizioni delle province e in conformità alle norme date o dal ministro provinciale con il consenso del definitorio o dalla Conferenza dei superiori maggiori e dal Vescovo diocesano, sia lecito ai frati lavorare anche presso gli estranei, se lo richiedono lo zelo delle anime e il desiderio di alleviare le nostre e altrui necessità.
80
80,1. Tutto ciò che i frati ricevono in retribuzione spetta alla fraternità e, perciò, deve essere integralmente consegnato al superiore. Il lavoro dei frati, poi, non si valuti solo dal compenso ricevuto.
81
81,1. I frati godano ogni giorno di una conveniente ricreazione per favorire la convivenza fraterna e per ritemprare le forze; e a tutti sia concesso un po' di tempo libero per loro stessi.
82
82,1. L'apostolo Paolo ammonisce: «Poiché ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti». |
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83 83,1. Gesù Cristo, primogenito tra molti fratelli, fa di tutti gli uomini una vera fraternità. 83,2. E' presente come vincolo di unità in mezzo a coloro che si riuniscono nel suo nome. 83,3. La Chiesa, come comunità di tutti i credenti, promuove quegli istituti i cui membri stabiliscono una convivenza fraterna in comunione di vita e di carità. 83,4. Così, non solo la dignità umana dei figli di Dio progredisce nella libertà, ma si accresce anche l'efficacia apostolica. 83,5. San Francesco, per ispirazione divina, imitando la vita di Cristo e dei suoi discepoli, diede origine a una forma di vita evangelica che chiamo fraternità. 83,6. Perciò noi, professando questa forma di vita, siamo veramente un Ordine di fratelli. 83,7. Pertanto uniti dalla stessa fede in Dio nostro Padre, nutriti alla mensa della divina parola e dell'Eucaristia, noi ci amiamo vicendevolmente perché il mondo possa riconoscerci discepoli di Cristo. ARTICOLO I 84 ARTICOLO II 97 |
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101
102
102,1. La penitenza, in quanto cammino di conversione, è una disposizione del cuore, ma esige di essere visibile anche esteriormente nella vita quotidiana.
102,4. Ricordiamo, anzitutto, che la nostra stessa vita consacrata è un'ottima forma di penitenza.
103
103,1. Cristo Signore, modello di tutti, ricevuta la missione dal Padre e condotto dallo Spirito Santo nel deserto, digiunò per quaranta giorni e quaranta notti. Anche il suo discepolo san Francesco, acceso dal desiderio di imitare il Signore visse nel digiuno e nelle preghiere.
104
104,1. Per vivere veramente secondo il Vangelo memori della passione di Gesù e sull'esempio di san Francesco e dei nostri santi frati, la vita nostra sia in tutto semplice e discreta, come si conviene ai poveri. Pratichiamo la mortificazione, anche volontaria, moderandoci volentieri nel cibo e nella bevanda, negli spettacoli e in altri divertimenti.
105
105,1. Con il dolore nel cuore per i peccati
106
106,1. Nel sacramento della penitenza o della riconciliazione non solo i singoli frati, ma anche la comunità dei frati vengono purificati e risanati, rinnovando così l'unione con il Salvatore e la riconciliazione nella Chiesa.
107
107,1. La facoltà di ricevere la confessione sacramentale dei frati è concessa, oltre che dall'Ordinario del luogo, dal superiore maggiore e anche, nei singoli casi e ad modum
actus, dal superiore locale.
108
108,1. Se veramente ci amiamo con quella carità con cui Cristo ci ha amato, non evitiamo il fratello quando si trovasse in difficoltà, ma aiutiamolo con premura, e, se sarà caduto, non atteggiamoci a giudici severi, ma a custodi del suo buon nome; anzi amiamolo di più, memori che ciascuno di noi farebbe peggio se Dio, nella sua bontà, non ce ne preservasse. |
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109
109,1. La nostra Fraternità, sotto la guida dello Spirito Santo, è nel Corpo mistico di Cristo come un organismo nel quale i frati, riuniti per seguire Cristo, contribuiscono, mediante i vari compiti e servizi, a edificare la Chiesa nella carità.
110
110,1. Il nostro Ordine o Fraternità, quanto al governo, si divide in province,
viceprovince, custodie e case o fraternità locali; queste strutture, singolarmente prese, sono vere fraternità.
112
112,1. Spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio e previo il voto favorevole del Capitolo, erigere canonicamente le case, osservate le disposizioni del diritto.
113
113,1. Ogni frate, incorporato all'Ordine mediante la professione, è aggregato alla provincia o viceprovincia o custodia per la quale il superiore maggiore lo ha ammesso alla professione.
114
114,1. Nell'Ordine, sotto la suprema autorità del Sommo Pontefice, sono superiori con potestà ordinaria: il ministro generale in tutto l'Ordine, il ministro provinciale nella sua provincia e il superiore locale o guardiano nella sua fraternità.
115
115,1. Gli uffici dell'Ordine vengono conferiti o per elezione o per nomina. ARTICOLO III
116
116,1. Il Capitolo generale, che è il massimo segno di unione e di solidarietà di tutta la Fraternità riunita nei suoi rappresentanti, gode della suprema autorità nell'Ordine.
117
117,1. Indetto il Capitolo generale, in ogni provincia con almeno cento frati professi, tutti i frati di voti perpetui eleggano i delegati al Capitolo generale e i loro sostituiti.
117,6. In circostanze particolari, conosciute e approvate dal ministro generale con il consenso del
definitorio, i gruppi elettorali delle custodie che non raggiungono il numero di cento frati professi, possono eleggere un delegato e il suo sostituto, che partecipi al Capitolo con tutti i diritti capitolari.
118
118,1. Nel Capitolo generale ordinario, si elegga, come prescrive il «Regolamento del Capitolo generale», in primo luogo il ministro generale che assume così il potere su tutto l'Ordine e su tutti i frati.
119
119,1. Nel Capitolo si trattino i problemi che riguardano la conservazione e il rinnovamento della nostra forma di vita e l'incremento dell'attività apostolica.
120
120,1. Il ministro generale e i suoi definitori risiedano a Roma.
121
121,1. Restando vacante l'ufficio del ministro generale, assume il governo il vicario generale, il quale quanto prima informi del fatto la Sede Apostolica.
122
122,1. Al ministro generale e al suo definitorio, nell'esercizio delle loro funzioni, prestano aiuto: il segretario generale, il procuratore generale al quale spetta trattare gli affari dell'Ordine presso la Santa Sede, il postulatore generale che ha l'incarico di trattare presso la Santa Sede le cause di canonizzazione dei Servi di Dio, l'assistente generale dell'Ordine Francescano Secolare, il segretario generale dell'animazione missionaria, e altri incaricati in numero sufficiente per il disbrigo dei vari compiti.
123
123,5. E' compito del Consiglio plenario: favorire i rapporti tra il definitorio generale e le Conferenze e tra le Conferenze stesse; costituire un centro di riflessione per esaminare i problemi di maggiore importanza e proporne la soluzione all'Ordine; offrire al ministro generale e ai definitori, con una collaborazione costruttiva, un aiuto per attuare un adeguato rinnovamento dell'Ordine; aver cura dell'incremento dell'Ordine e della formazione dei frati.
124
124,1. La prima autorità della provincia compete al Capitolo provinciale, i cui membri riuniti in fraterna comunione rappresentano tutta la provincia.
125
125,1. Nel Capitolo ordinario e straordinario hanno voce attiva: il ministro generale, se presente, il ministro provinciale e i definitori provinciali, i frati ai quali il Capitolo provinciale darà il diritto, i
viceprovinciali, i superiori regolari, i delegati della provincia e i delegati delle viceprovince e delle custodie, tenuto presente quanto è prescritto al numero 113.5.
125,2. Se alcune province vogliono celebrare il Capitolo a suffragio diretto, cioè con la partecipazione di tutti i frati professi perpetui, lo stabilisca la maggioranza dei due terzi di tutti i frati di professione perpetua, e la decisione sia inserita nel regolamento per la celebrazione del Capitolo. Tutti i frati di voti perpetui sono tenuti a convenire a tale Capitolo; l' eventuale impedimento a parteciparvi sia comunicato al ministro provinciale e al suo
definitorio, che hanno il diritto di essere informati e di giudicare al riguardo. Hanno diritto di voto soltanto i frati che sono realmente presenti nel Capitolo. Inoltre, al Capitolo provinciale partecipano i
viceprovinciali, i superiori regolari e i delegati delle viceprovince e delle custodie, secondo il regolamento per la celebrazione del Capitolo provinciale.
126
126,1. Indetto il Capitolo provinciale, tutti i frati che allora sono professi perpetui, eccetto quelli che appartengono alle viceprovince o alle custodie, eleggano i delegati e i sostituti, a meno che non debbano partecipare tutti al Capitolo.
127
127,1 . Nel Capitolo provinciale si trattino i problemi relativi alla vita e all'attività della provincia; su questi problemi tutti i frati siano preventivamente consultati.
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128,1. Per gravi motivi il ministro generale con il consenso del definitorio può nominare il ministro provinciale e i definitori, dopo aver ottenuto per iscritto il voto consultivo di tutti i frati professi perpetui della provincia. Tale nomina, però, non si potrà ripetere per due trienni consecutivi.
129
129,1. E' compito del vicario provinciale aiutare il ministro provinciale nelle mansioni che gli vengono affidate, e, quando questi fosse assente o impedito, trattare gli affari della provincia, eccetto quelli che il ministro provinciale si riserverà.
130
130,1. Il ministro provinciale con il consenso del definitorio nomini tra i frati di voti perpetui il segretario provinciale e gli altri incaricati necessari al disbrigo delle varie mansioni nella curia provinciale e, se sarà necessario, alla direzione di altri speciali uffici.
131
131,1. Le Conferenze, che sono formate dai superiori provinciali, dai viceprovinciali e dai superiori regolari di qualche regione o territorio, sono costituite dal ministro generale con il consenso del definitorio per promuovere la collaborazione sia delle province, delle viceprovince e delle custodie fra di loro, sia
132
132,1. Uno dei principali fini delle viceprovince è la «implatatio Ordinis» nella Chiesa particolare allo scopo di dare la testimonianza evangelica del carisma francescano.
132,2. Perciò le viceprovince si devono assiduamente interessare delle vocazioni tra gli abitanti del luogo, favorendo, a tale fine, la vita e l'attività pastorale rettamente adattate alle condizioni della religione.
133
133,1. A ciascuna viceprovincia è preposto un viceprovinciale con due consiglieri.
134
134,1. Il viceprovinciale convochi i suoi consiglieri almeno quattro volte l'anno. Egli, poi, ha bisogno del loro consiglio o consenso tutte le volte che, a norma delle Costituzioni, il ministro provinciale necessita del consiglio o del consenso del suo
definitorio.
135
135,1. A ciascuna custodia è preposto un superiore regolare con due consiglieri.
136
136,1. Il superiore regolare e i consiglieri siano eletti per un triennio dai frati di professione perpetua assegnati alla custodia, tenuto presente quanto è prescritto al numero 113,5. In casi particolari per giusto motivo, il ministro generale con il consenso del definitorio può autorizzare l'elezione dei superiori e dei consiglieri attraverso il Capitolo con i delegati.
137
137,1. L'elezione del superiore regolare e dei consiglieri si fa o a suffragio diretto in Capitolo nel quale hanno voce attiva soltanto i frati presenti, oppure in altro modo, secondo che il superiore regolare, d'accordo con il Consiglio deciderà, considerate attentamente le condizioni della custodia e sentiti i desideri dei frati, fatta attenzione però a ciò che è prescritto nel numero 136,1. Riguardo a coloro che sono impediti di partecipare al Capitolo, vale ciò che si è detto per il Capitolo provinciale.
138
138,1. Se il superiore regolare è assente o impedito, ne faccia le veci il primo consigliere o, se questi è impedito, il consigliere che segue in ordine di elezione.
139
139,1. Il superiore regolare convochi i suoi consiglieri almeno quattro volte all'anno. ARTICOLO VII
140
140,1. Nel Capitolo provinciale o in seguito, a tempo opportuno, il ministro provinciale con il consenso del
definitorio, sentiti, per quanto è possibile, i frati, costituisca le fraternità locali e ne nomini i superiori secondo il numero 115,3, facendo attenzione sia alla forma che si deve osservare della nostra vita, sia alla convivenza fraterna che va favorita e sia alle particolari attività che si svolgono nelle singole case.
141
141,1. In ogni fraternità sia nominato dal ministro provinciale con il consenso del definitorio un vicario, che ha il compito di assistere, come consigliere, il superiore nel governo della comunità, e, se questi è assente o impedito, oppure è vacante l'ufficio di superiore, di governare la fraternità.
142
142,1. Il Capitolo locale è composto da tutti i frati professi.
143
143,1. Nella nostra curia generale e provinciale, nella casa del viceprovinciale e del superiore regolare e anche nelle nostre case si abbia l'archivio, dove si conservino diligentemente e sotto segreto tutti i documenti necessari, e tutti i fatti degni di memoria siano annotati accuratamente da chi ne ha ricevuto l'incarico. |
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144 144,1. Il Figlio di Dio è stato inviato nel mondo dal Padre nella condizione umana per portare il lieto annunzio ai poveri, per guarire i contriti di cuore, per annunziare la liberazione ai prigionieri e restituire la vista ai ciechi. 144,2. Cristo continua questa missione nella Chiesa con la forza dello Spirito Santo. 144,3. E lo stesso Spirito ha suscitato san Francesco affinché con la sua Fraternità apostolica, nelle urgenti necessità del suo tempo, assistesse con tutte le forze la Chiesa nella sua missione, particolarmente tra coloro che avevano maggior bisogno del messaggio evangelico. 144,4. Perciò la nostra Fraternità, obbedendo allo Spirito del Signore e alla sua santa operazione, adempie nella Chiesa questo doveroso servizio verso gli uomini, evangelizzandoli con l'opera e la parola. 145 145,1. Manteniamo nel lavoro apostolico, adattandole ai vari tempi e condizioni, le caratteristiche del nostro carisma. 145,2. Il primo apostolato del frate minore è vivere nel mondo la vita evangelica nella verità, nella semplicità e nella letizia. 145,3. Abbiamo per tutti stima e disponibilità al dialogo. 145,4. Benché la nostra evangelizzazione, sull'esempio di Cristo e di san Francesco, sia rivolta di preferenza ai poveri, non dobbiamo temere di proclamare anche a coloro che detengono il potere o dominano sui popoli, la conversione alla giustizia e l'impegno di mantenere la pace. 145,5. Attendiamo volentieri a qualunque ministero e attività apostolica, purché siano convenienti alla forma della nostra vita e rispondano alle necessità della Chiesa; e, consapevoli di essere minori, assumiamo con generosità quei ministeri che sono ritenuti più gravosi. 145,6. La fraternità, sia provinciale che locale, promuova e coordini le varie iniziative apostoliche come espressione di tutta la comunità. 145,7. I frati, come discepoli di Cristo e figli di san Francesco, si ricordino che, per annunziare la fede e la salvezza, si richiede un animo disposto ad affrontare la croce e la persecuzione fino al martirio. 146 146,1. Qualsiasi genere di apostolato, anche se fosse di ispirazione privata, sia svolto dai frati sotto l'obbedienza dell'autorità competente e con animo pronto. 146,2. Salvo il diritto del Sommo Pontefice di disporre del servizio dell'Ordine per il bene della Chiesa universale, l'esercizio di qualsiasi apostolato è soggetto all'autorità del Vescovo diocesano, dal quale i frati, dopo che sono stati approvati dai propri ministri, ricevono le necessarie facoltà. I ministri, poi, per quanto possibile e rispettando il nostro carisma, vadano volentieri incontro ai Vescovi quando li invitano al servizio del popolo di Dio e alla salvezza delle anime. 146,3. Spetta al Capitolo provinciale adattare, salva la nostra caratteristica francescano-cappuccina, il lavoro apostolico alle esigenze dei tempi, e al ministro provinciale con il consenso del definitorio coordinare le forze di apostolato della provincia. 146,4. Il superiore della fraternità, sentito nei casi di maggiore importanza il Capitolo locale, distribuisca gli impegni, tenendo conto delle necessità della Chiesa e della condizione dei singoli frati, in sintonia con il piano pastorale elaborato dalla gerarchia ecclesiastica. 146,5. I frati siano pronti a collaborare nelle attività e nelle iniziative degli altri istituti religiosi della Chiesa. 147 147,1. Affinché le iniziative apostoliche rispondano alle esigenze della evangelizzazione e alle necessità degli uomini, i frati si abituino a leggere i segni dei tempi, nei quali si intravede con gli occhi della fede il disegno di Dio. 147,2. Attendano alle consuete opere di apostolato come le missioni popolari, gli esercizi spirituali, la confessione sacramentale dei fedeli, la cura spirituale delle religiose specialmente francescane, l'assistenza agli infermi e ai carcerati, le opere di educazione e di promozione sociale. 147,3. Anche assumendo nuove forme di apostolato, si dedichino con particolare sollecitudine a coloro che per condizioni di vita sono privi dell'ordinaria cura pastorale, come i giovani in crisi di vita cristiana, gli emigranti, gli operai e gli uomini assillati da preoccupazioni economiche o perseguitati dall'ostilità o dall'odio razziale. 147,4. Si prestino anche, con particolare impegno, al dialogo ecumenico nella carità, nella verità e nella preghiera con i fratelli cristiani non cattolici, per condividere, così, la preoccupazione della Chiesa di ricostruire l'unità. 147,5. Similmente si sforzino di avviare un dialogo di salvezza con coloro che professano un'altra religione e con i non credenti fra i quali vivono o ai quali sono mandati. 147,6. Tutti i servizi prestati agli uomini devono avere come base una vita ispirata al Vangelo. Più facilmente è capita e più volentieri è accolta la testimonianza dei frati, quando, con semplicità di cuore e per condizione di vita e nel modo di parlare, vivono da minori vicino agli uomini. 148 148,1. San Francesco, araldo di Cristo, sostenuto dall'autorità della Chiesa, percorrendo le città, spargeva la buona semente del Vangelo, annunciando al popolo con discorsi brevi e semplici il mistero di Cristo. 148,2. Seguendo il suo esempio e la tradizione del nostro Ordine, i frati, fedeli alle Sacre Scritture, predichino con un linguaggio chiaro la parola del Signore. 148,3. Si sforzino i frati con grande impegno di imprimere nel loro cuore la parola di Dio, che è Cristo, e di dargli se stessi in dominio totale, così che, per sovrabbondanza di amore, sia lui quello che li fa parlare. Così predicheranno Cristo con la vita, con l'opera e la parola. 148,4. Perché ciò si avveri, cerchino i frati di progredire continuamente nella sapienza di Cristo, la quale si acquista soprattutto vivendola, cioè con lettura assidua, meditazione e studio approfondito delle Sacre Scritture. 149 149,1. Nella celebrazione dei sacramenti Cristo è presente nei fedeli con l'efficacia della sua azione, li santifica ed edifica il suo Corpo. Perciò i frati, quando per ufficio o invitati dal clero amministrano i sacramenti, aiutino i fedeli con tale celebrazione a nutrire, irrobustire ed esprimere la fede. 149,2. I frati sacerdoti, nello spirito di Cristo pastore, annuncino la remissione dei peccati nel sacramento della riconciliazione e si prestino di buon grado ad ascoltare le confessioni dei fedeli, tanto più che questo è un ministero che si addice proprio ai minori, perché spesso è svolto in favore di uomini spiritualmente molto poveri. 149,3. Nei confessori risplendano lo zelo della santità di Dio e la sua misericordia, il rispetto della dignità della persona, la carità, la pazienza e la prudenza. 149,4. I confessori, poi, procurino di progredire continuamente nella scienza pastorale e nel retto esercizio del ministero. l50 150,1. Sull'esempio di san Francesco e secondo la costante tradizione dell'Ordine, i frati assumano volentieri la cura spirituale e anche corporale degli infermi. 150,2. Così, imitando Cristo che, come segno della venuta del Regno di Dio, percorreva città e villaggi curando ogni sorta di malattie e infermità, continuino la missione della Chiesa, che per mezzo dei suoi figli va incontro agli uomini di ogni condizione, specialmente se poveri e afflitti. 150,3. I superiori favoriscano questo ministero che è un'eccellente e valida opera di carità e di apostolato. 151 151,1. Secondo la caratteristica e la tradizione del nostro Ordine, i frati siano disponibili a prestare aiuto pastorale al clero nelle parrocchie della Chiesa particolare. 151,2. I superiori maggiori, tenendo conto delle necessità urgenti dei fedeli, assumano prudentemente con il consenso del Consiglio e in spirito di servizio della Chiesa particolare, anche la cura delle parrocchie. 151,3. Affinché, nell'assumere questo ministero, si conservi la conformità alla nostra vocazione, ordinariamente si preferiscano quelle parrocchie dove si può più facilmente dare la nostra testimonianza di minori e vivere e lavorare in fraternità. Così anche il popolo di Dio può beneficiare del nostro carisma. 151,4. I santuari affidati al nostro Ordine, siano centri di evangelizzazione e di sana devozione. 152 152,1. I frati, riconoscendo il ruolo dei laici nella vita e nell'azione della Chiesa, li promuovano e li impegnino nei vari ministeri propri dei laici e specialmente nell'opera dell'evangelizzazione; così pure sostengano le associazioni dei fedeli che si propongono di vivere e annunciare la parola di Dio e di migliorare il mondo rimanendo nel mondo. 152,2. Fra queste associazioni ci stia a cuore l'Ordine Francescano Secolare. Collaboriamo con i francescani secolari affinché le loro fraternità progrediscano come comunità di fede dotate di particolare capacità apostolica; e i singoli membri siano formati a diffondere il Regno di Dio non soltanto con l'esempio della loro vita, ma anche con varie forme di apostolato. 153 153,1. San Francesco esortava i frati ad annunciare il Regno di Dio anche con cantici e laudi in lingua volgare, pensando di giovare, anche con la diffusione degli scritti, alla salvezza degli uomini. 153,2. Apprezziamo, perciò, i moderni mezzi di comunicazione sociale che, in quanto raggiungono le moltitudini, anzi tutta la società, possono essere validi strumenti per evangelizzare gli uomini del nostro tempo. 153,3. Per sostenere nella nostra fraternità il multiforme apostolato attraverso tali mezzi, i superiori procurino che i frati idonei a questo apostolato abbiano una adeguata preparazione. 153,4. Tutti i frati sappiano usare responsabilmente i mezzi di comunicazione sociale per poter conoscere rettamente e concretamente le condizioni della società e le necessità della Chiesa. 153,5. Si occupino, con unità di forze, dell'apostolato della stampa, specialmente se si tratta di divulgare opere francescane; e si raccomanda vivamente che nelle province o nelle nazioni e anche in tutto l'Ordine si costituiscano uffici a questo scopo. 153,6. In ciò che riguarda i mezzi di comunicazione sociale, si osservino le norme del diritto universale; e, se si tratta di scritti su problemi religiosi o di costumi, si tenga presente che si richiede anche il permesso del superiore maggiore. 153,7. I frati abbiano gli strumenti necessari per adempiere i loro compiti, a patto che non si pregiudichi la vita fraterna e la nostra vocazione francescano-cappuccina. 154 154,1. I frati, dediti per qualsiasi ragione all'apostolato, facciano della loro vita e della loro azione una cosa sola nell'amore verso Dio e gli uomini, quell'amore che è l'anima di ogni apostolato. 154,2. Ricordino anche che non possono compiere la loro missione, se non si rinnovano continuamente nella fedeltà alla propria vocazione. 154,3. Nell'apostolato, pertanto, siano poveri e umili, senza appropriarsi del ministero, perché sia evidente a tutti che essi cercano solo Gesù Cristo; mantengano quella unità di fraternità che Cristo volle così perfetta, che il mondo riconosca che il Figlio è stato mandato dal Padre. 154,4. Nella convivenza fraterna coltivino la vita di preghiera e di studio per essere intimamente uniti con il Salvatore, e, mossi dallo Spirito Santo, siano sempre generosamente pronti a testimoniare nel mondo la lieta novella. |
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155
155,1. In forza del nostro impegno di vivere in obbedienza, aspiriamo, senza preferenze di ufficio, all'ultimo posto nella comunità dei discepoli di Cristo, aiutandoci vicendevolmente in spirito di carità, sottomessi a ogni umana creatura per amore di Dio. ARTICOLO I 156
157
157,1. I ministri, dovendo rendere conto a Dio dei frati loro affidati, presiedano con amore alle loro fraternità, offrendo se stessi da imitare.
158,1. A tutti i ministri incombe il dovere di proporre ai frati la parola di Dio e di provvedere loro con sollecitudine una conveniente istruzione e formazione religiosa. 159
160
160,1. Esercitino con fermezza e insieme con mansuetudine e carità il compito che ad essi compete per Regola, di ammonire, confortare e, quando sia necessario, correggere i frati.
162,1. I visitatori abbiano con i frati, sia singoli sia riuniti per un incontro comunitario, un sincero colloquio su tutte le cose tanto spirituali che temporali, che servono a tutelare e incrementare la vita dei frati; e non tralascino la visita delle case.
163
163,1. Compiuta la visita, il visitatore delegato mandi la relazione completa al rispettivo superiore.
164
164,1. Sull'esempio del Signore Gesù, che per tutta la vita si assoggettò alla volontà del Padre, i frati con la professione di obbedienza offrono a Dio, come sacrificio di se stessi, la propria volontà, conformandosi, così, alla volontà di Dio sommamente amato e mettendosi volontariamente al servizio della Chiesa.
165
165,1 . I frati, pur essendo pronti in spirito di fede a obbedire ai superiori, espongano loro i propri giudizi e le proprie iniziative per il bene comune; ai superiori, poi, dopo aver tutto ben valutato con i frati, spetta l'ultima parola e la decisione.
167
167,1. Fra noi tutti, ministri e gli altri frati, mentre camminiamo nella verità e sincerità di cuore, ci siano grande familiarità, prestazione volontaria di servizio e obbedienza vicendevole, tutto nella carità di spirito.
167,2. Coltiviamo una tale stima reciproca da non dire, mentre il fratello è assente, ciò che con carità non oseremmo dire lui presente.
167,3. Così facendo, saremo nel mondo che deve essere consacrato a Dio un segno di quella carità che è perfetta nel Regno dei cieli.
167,4. Riponiamo in Dio, sommo bene, tutta la nostra speranza, quando, per la testimonianza della vita evangelica, dobbiamo soffrire indigenza, persecuzioni e tribolazioni. 167,5. Sospinti e sostenuti dallo Spirito del Signore e dalla sua santa operazione, proseguiamo con fermezza, da poveri e come uomini di pace, nella sublime via intrapresa, sapendo che saremo premiati da Dio, se persevereremo sino alla fine. |
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168
168,1. Tra i consigli evangelici la castità, che sotto l'azione dello Spirito Santo liberamente si sceglie per Cristo e per il suo Regno, deve essere apprezzata come un insigne dono di Dio.
169
169,1. Una caratteristica di san Francesco è la ricchezza di affetti e la capacità di esprimerli.
170
170,1. La castità, nel nostro cammino verso il Regno di Dio, comporta inevitabilmente delle rinunce che bisogna conoscere e accettare. Un attento uso di mezzi soprannaturali e naturali può aiutare il necessario equilibrio umano e far evitare al frate i pericoli più insidiosi del celibato come l'ignavia, la solitudine del cuore, la ricerca delle comodità, le indebite compensazioni o la morbosa deviazione dell'affettività.
171
171,1. La maturazione affettiva e sessuale ha un suo cammino graduale di conversione che va dall'amore egoistico e possessivo fino a un amore capace di donarsi agli altri.
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ARTICOLO I 174
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176,1. I frati che per divina ispirazione si sentono chiamati all'attività missionaria in un'altra regione dove l'evangelizzazione è più urgente, espongano il loro proposito al ministro provinciale; questi tuttavia può chiamare anche altri frati idonei disposti ad assumersi tale incarico.
177
177,1. Poiché lo stato di coloro che professano i consigli evangelici è parte integrante della vita e della santità della Chiesa, esso deve essere promosso con sollecitudine sin dall'inizio di una nuova Chiesa. I frati missionari, quindi, si impegnino a favorire nelle Chiese particolari il nostro spirito e il nostro carisma.
178
178,1. È compito del ministro generale con il consenso del definitorio e d'accordo con l'autorità ecclesiastica, promuovere e coordinare l'attività missionaria nelle Chiese particolari.
179
179,1. I frati si ricordino di san Francesco che volle mandare i suoi compagni, come Cristo i suoi discepoli, in povertà e in piena fiducia in Dio Padre, per annunciare ovunque, con la vita e la parola, la pace.
ARTICOLO II 180
181
181,1. A san Francesco stava sommamente a cuore seguire fedelmente il magistero della Chiesa, quale custode della parola di Dio scritta e oralmente trasmessa e della vita evangelica. 182
183
183,1. In forza della nostra professione, osserviamo semplicemente e cattolicamente la Regola di san Francesco, approvata da Papa Onorio.
184
184,1. L'interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata alla Santa Sede. Per favorire, con una certa continuità, un adeguato rinnovamento, spetta al Capitolo generale con il consenso dei due terzi dei votanti integrare, modificare le Costituzioni derogarvi o abrogarle, secondo le esigenze dei tempi, salva tuttavia l'approvazione della Santa Sede.
185
185,1. Il nostro Ordine è retto dal diritto universale della Chiesa, dalla Regola e dalle Costituzioni. Questo testo unico delle Costituzioni ha forza giuridica in tutto l'Ordine. |
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186
186,1. San Francesco, prossimo alla morte, impartì la benedizione della santissima Trinità, insieme con la sua, ai veri osservanti della Regola. Perciò, tutti, fuggendo ogni negligenza, attendiamo con fervente amore a raggiungere la perfezione evangelica indicata nella Regola e nel nostro Ordine.
186,2. Ricordiamo, fratelli carissimi, quel mirabile tema, sul quale il serafico Padre tenne la predica al Capitolo dei frati: «Grandi cose abbiamo promesso a Dio, ma cose maggiori ha Dio promesso a noi». Sforziamoci, quindi, con l'aiuto di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, di osservare queste Costituzioni e quanto abbiamo promesso, e con ardente desiderio aspiriamo a quei beni che ci sono stati promessi.
186,3. Facendo tutto questo, fissiamo lo sguardo sul nostro Redentore, affinché, conosciuto il suo beneplacito, procuriamo di piacergli con cuore puro. L'osservanza delle Costituzioni ci aiuterà non solo ad osservare la Regola promessa, ma anche la legge divina e i consigli evangelici. Nella fatiche abbonderà, per Cristo Gesù, la nostra consolazione e tutto potremo in colui che ci conforta, perché in tutto ci dà intelletto colui che è Sapienza di Dio e a tutti dona abbondantemente.
186,4. Cristo, dunque, il quale è luce e attesa delle genti, fine della legge, salvezza di Dio, Padre del mondo futuro e fondamento di tutte le cose e, infine, nostra speranza; nel quale tutte le cose sono possibili, soavi e leggere, e al quale è nota la nostra fragilità non solo ci darà le forze per eseguire i suoi comandi e i suoi consigli, ma anche effonderà i suoi santi doni in così grande abbondanza che, superati tutti gli ostacoli, possiamo seguirlo e imitarlo con grande generosità di cuore, usando, come forestieri, le cose visibili e aspirando alle cose invisibili. |