Bolla
di Papa Onorio III
BOLLA DI PAPA ONORIO III
SOPRA
LA REGOLA DEI FRATI MINORI
Onorio,
vescovo,
servo dei servi di Dio,
ai diletti figli,
frate Francesco e agli altri frati
dell'Ordine dei frati minori,
salute e apostolica benedizione.
La Sede Apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare
benevolo favore agli onesti desideri dei richiedenti. Pertanto, diletti
figli nel Signore, noi, accogliendo le vostre pie suppliche, vi
confermiamo con l'autorita apostolica la Regola del vostro Ordine,
approvata dal nostro predecessore papa Innocenzo, di buona memoria, e
qui trascritta, e l'avvaloriamo con il patrocinio del presente scritto.
La Regola è questa:
REGOLA BOLLATA
(1223)
CAPITOLO I
NEL NOME DEL SIGNORE!
INCOMINCIA LA VITA DEI FRATI MINORI
La Regola e
vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del
Signore nostro Gesu Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di
proprio e in castità.
Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio e
ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E gli
altri frati siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi
successori.
CAPITOLO II
DI COLORO CHE VOGLIONO
INTRAPRENDERE QUESTA VITA
E COME DEVONO ESSERE RICEVUTI
Se alcuni
vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi
li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad
altri sia concesso di ammettere i frati. I ministri, poi, diligentemente
li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa. E
se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e
osservare fermamente fino alla fine; e non hanno mogli o, qualora le
abbiano, esse siano già entrate in monastero o abbiano dato loro il
permesso con l'autorizzazione del vescovo diocesano, dopo aver fatto
voto di castita; e le mogli siano di tale età che non possa nascere su
di loro alcun sospetto; dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che
«vadano e vendano tutto quello che posseggono e procurino di darlo ai
poveri». Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà.
E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro
cose temporali, affinché dispongano delle medesime liberamente, secondo
l'ispirazione del Signore. Se tuttavia fosse chiesto loro un consiglio,
i ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio,
perché con il loro consiglio i loro beni vengano elargiti ai poveri.
Poi concedano loro i panni della prova, cioé due tonache senza
cappuccio e il cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo, a
meno che qualche volta ai ministri non sembri diversamente secondo Dio.
Terminato, poi, l'anno della prova, siano ricevuti all'obbedienza,
promettendo di osservare sempre questa vita e Regola. E in nessun modo
sarà loro lecito di uscire da questa Religione, secondo il decreto del
signor Papa; poiché, come dice il Vangelo, «nessuno che pone la mano
all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il
cappuccio e un'altra senza, coloro che la vorranno avere. E coloro che
sono costretti da necessità possano portare calzature. E tutti i frati
si vestano di abiti vili e possano rattopparli con sacco e altre pezze
con la benedizione di Dio. Li ammonisco, però, e li esorto a non
disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti
molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno
giudichi e disprezzi se stesso.
CAPITOLO III
DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO,
E COME I FRATI
DEBBANO ANDARE PER IL MONDO
I chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito della santa
Chiesa romana, eccetto il salterio, e perciò potranno avere i breviari.
I laici, invece, dicano ventiquattro Pater noster per il
mattutino, cinque per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per
ciascuna di queste ore, sette; per il Vespro dodici; per compieta sette;
e preghino per i defunti.
E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del
Signore. La santa Quaresima, invece, che incomincia dall'Epifania e dura
ininterrottamente per quaranta giorni, quella che il Signore consacrò
con il suo santo digiuno, coloro che volontariamente la digiunano siano
benedetti dal Signore, e coloro che non vogliono non vi siano obbligati.
Ma l'altra, fino alla Resurrezione del Signore, la digiunino.
Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se non il venerdì. Ma
in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al digiuno
corporale.
Consiglio, invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù
Cristo che, quando vanno per il mondo, non litighino ed evitino le
dispute di parole, e non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e
modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come
conviene. E non debbano cavalcare se non siano costretti da evidente
necessità o infermità.
In qualunque casa entreranno dicano, prima di tutto: Pace a questa casa;
e, secondo il santo Vangelo, è loro lecito mangiare di tutti i cibi che
saranno loro presentati.
CAPITOLO IV
CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI
Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o
pecunia, direttamente o per interposta persona. Tuttavia, i ministri e i
custodi, ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali, si prendano
sollecita cura per le necessità dei malati e per vestire gli altri
frati, secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi, così come sembrerà
convenire alla necessità, salvo sempre il principio, come è stato
detto, che non ricevano denari o pecunia.
CAPITOLO V
DEL MODO DI LAVORARE
Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare,
lavorino con fedeltà e con devozione, così che, allontanato l'ozio,
nemico dell'anima, non spengano lo spirito della santa orazione e
devozione, al quale devono servire tutte le altre cose temporali. Come
ricompensa del lavoro ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e
per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, e questo umilmente, come
conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.
CAPITOLO VI
CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRINO,
E DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA
E DEI FRATI INFERMI
I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna
altra cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al
Signore in povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. Né
devono vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi in
questo mondo. Questa è la sublimità dell'altissima povertà, quella
che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei
cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi di virtù. Questa sia la
vostra parte di eredità, quella che conduce fino alla terra dei
viventi. E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi,
non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il
nome del Signore nostro Gesù Cristo.
E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra
loro reciprocamente. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue
necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale,
quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello
spirituale?
E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come
vorrebbero essere serviti essi stessi.
CAPITOLO VII
DELLA PENITENZA DA IMPORRE
AI FRATI CHE PECCANO
Se dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato,
per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di
ricorrere ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a
ricorrere ad essi, quanto prima potranno senza indugio.
I ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con
misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la
facciano imporre da altri sacerdoti dell'Ordine, cosi come sembrerà ad
essi più opportuno, secondo Dio.
E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno,
poiche l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé e negli
altri.
CAPITOLO VIII
DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO
GENERALE DI QUESTA FRATERNITA
E DEL CAPITOLO DI PENTECOSTE
Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di quest'Ordine
come ministro generale e servo di tutta la Fraternità e a lui devono
fermamente obbedire. Alla sua morte, l'elezione del successore sia fatta
dai ministri provinciali e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste, al
quale i ministri provinciali siano tenuti sempre ad intervenire,
dovunque sarà stabilito dal ministro generale; e questo, una volta ogni
tre anni o entro un termine maggiore o minore, così come dal predetto
ministro sarà ordinato.
E se talora ai ministri provinciali e ai custodi all'unanimità
sembrasse che detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune
utilità dei frati, i predetti frati ai quali è commessa l'elezione,
siano tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come loro
custode. Dopo il Capitolo di Pentecoste i singoIi ministri e custodi
possano, se vogliono e lo credono opportuno, convocare, nello stesso
anno, nei loro territori, una volta i loro frati a Capitolo.
CAPITOLO IX
DEI PREDICATORI
I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo
stesso vescovo sia stato loro proibito. E nessun frate osi affatto
predicare al popolo, se prima non sia stato esaminato e approvato dal
ministro generale di questa Fraternità e non abbia ricevuto dal
medesimo l'ufficio della predicazione.
Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione,
le loro parole siano ponderate e caste, a utilità e a edificazione del
popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria
con brevità di discorso, poiché il Signore sulla terra parlò con
parole brevi.
CAPITOLO X
DELL'AMMONIZIONE E DELLA
CORREZIONE DEI FRATI
I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino e
ammoniscano i loro frati e li correggano con umiltà e carità, non
comandando ad essi niente che sia contro alla loro anima e alla nostra
Regola.
I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato
la propria volontà. Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro
ministri in tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e
non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola.
E ovunque ci siano dei frati che si rendano conto e riconoscano di non
poter osservare spiritualmente la Regola, debbano e possano ricorrere ai
loro ministri. I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e
li trattino con tale familiarità che quelli possano parlare e fare con
essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; infatti, così
deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati.
Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i
frati da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cure e
preoccupazioni di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione.
E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle, ma
facciano attenzione che ciò che devono desiderare sopra ogni cosa è di
avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, di pregarlo
sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella persecuzione e
nella infermità, e di amare quelli che ci perseguitano e riprendono e
ci calunniano, poiché dice il Signore: «Amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano; beati quelli che
sopportano persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi é il
regno dei cieli. E chi perserverà fino alla fine, questi sarà salvo».
CAPITOLO XI
CHE I FRATI NON ENTRINO
NEI MONASTERI DELLE MONACHE
Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni
sospette con donne, e di non entrare in monasteri di monache, eccetto
quelli ai quali è stata data dalla Sede Apostolica una speciale
licenza.
Né si facciano padrini di uomini o di donne, affinché per questa
occasione non sorga scandalo tra i frati o riguardo i frati.
CAPITOLO XII
DI COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI
E TRA GLI ALTRI INFEDELI
Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e
tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri
provinciali. I Ministri poi non concedano a nessuno il permesso di
andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati.
Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor Papa
uno dei cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore,
protettore e correttore di questa Fraternità, affinché, sempre sudditi
e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, stabili nella fede
cattolica, osserviamo la povertà, l'umiltà e il santo Vangelo del
Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso.
(Finisce il
testo della Regola e sèguita il resto della Bolla)
Pertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare questo
scritto della nostra conferma o di opporsi ad esso con audacia e
temerarietà. Se poi qualcuno presumerà di tentarlo, sappia che
incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli
Pietro e Paolo.
Dal Laterano, il 29 novembre (1223), anno ottavo del nostro Pontificato.
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